Con sentenza del 4 febbraio 2020 n. 879 il Consiglio di Stato ha stabilito che il rimborso delle bollette da 28 giorni verrà effettuato in maniera automatica, senza che siano gli utenti a richiederlo.
Il ricorso di Vodafone Italia contro AGCOM
La sentenza del Consiglio di Stato arriva in seguito al ricorso proposto da Vodafone Italia contro l’AGCOM (l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che ha il compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare i consumi di libertà fondamentali degli utenti), volto alla riforma delle sentenze n. 11304/2018 e 12481/2018 del Tar Lazio.
Anche l’Associazione Codici – Centro per i diritti del cittadino, il Coordinamento delle associazioni e comuni di tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori – Codacons e dell’Associazione degli utenti per i diritti telefonici – AUSTel. Onlus e l’Associazione Movimento Consumatori hanno partecipato al processo, chiamati in causa dalla compagnia telefonica.
La precedenti azioni di AGCOM contro la bolletta da 28 giorni
Come spiegava l’AGCOM, la bolletta da 28 giorni era un problema perché “detto aumento tariffario tramite l’introduzione di una c.d. “tredicesima mensilità”, era pregiudizievole per l’utenza anche sotto il profilo della trasparenza, impedendo la comparabilità delle offerte. L’unilaterale e congiunta modifica dei periodi di fatturazione da parte dei principali operatori di telefonia, in base alle segnalazioni pervenutele a cura delle Associazioni dei consumatori, aveva creato un clima d’incertezza nell’utenza, che non lasciava più chiari i parametri delle offerte”.
Lo strumento di tutela indennitaria per le bollette di 28 giorni
Per questo motivo l’AGCOM aveva attivato lo strumento della tutela indennitaria automatica di massa per favorire gli utenti, facendo fronte alle violazioni generalizzate che li avevano pregiudicati. Il testo della delibera 121/17/CONS era quindi stato così modificato inserendo il comma 10 all’articolo 3, che stabilisce che “Per la telefonia fissa la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione deve essere su base mensile o suoi multipli. Per la telefonia mobile la cadenza non può essere inferiore a quattro settimane. In caso di offerte convergenti con la telefonia fissa, prevale la cadenza relativa a quest’ultima”.
Peraltro, come rilevato in sede di giudizio, relativamente alle misure urgenti per la tutela degli utenti dei servizi di telefonia, reti televisive e comunicazioni elettroniche in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi, AGCOM aveva deciso, tramite una modifica legislativa, che “Il periodo mensile o suoi multipli di cui al comma 1-bis costituisce standard minimo nelle condizioni generali di contratto e nella Carta dei servizi”. In base a questo alla variazione dello standard da parte dell’operatore si applicava un indennizzo per ciascun utente interessato, maggiorato di un euro per ogni giorno successivo alla scadenza del termine assegnato dall’AGCOM.
Per tutti questi motivi a suo tempo l’AGCOM diede un termine a Vodafone Italia per adeguarsi alla delibera 121/17/CONS, chiedendo il ripristino della cadenza mensile di fatturazione, termine che non venne rispettato, rilevando il mancato adeguamento alle prescrizioni imposte a Vodafone.
La decisione del Consiglio di Stato: la bolletta da 28 giorni da risarcita
Con la sentenza 879/2020 il Consiglio Distato dispone che il rimborso verso il cliente per le tariffe a 28 giorni dovrà avvenire in maniera automatica e non, come avvenuto finora, solo nei confronti di coloro che hanno inoltrato un’istanza per ottenere il rimborso che spetta loro di diritto. Tale principio di diritto ha però una portata generale, senza riferirsi solo alla compagnia ricorrente: tutti gli operatori telefonici hanno l’obbligo di rimborsare gli utenti che ne usufruiscono senza che siano loro a richiederlo espressamente.
Come a suo tempo era stato concesso a Vodafone Italia, le altre compagnie telefoniche avranno un termine per potersi adeguare alle decisione del Consiglio di Stato.
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