Bonus prima casa per la seconda: quando si può

Sapevi che è possibile godere del “bonus prima casa” anche se la casa che stai per acquistare non è la prima? Esiste un escamotage legislativo che garantisce questo diritto, a patto che l’acquirente rispetti i termini stabiliti dalla legge. A ribadirlo è stata una recente pronuncia della Corte di Cassazione che ha ricordato gli estremi di questo istituto.

Bonus prima casa per la seconda: come funziona

A disciplinare l’agevolazione del bonus prima casa, di cui possono godere coloro che si apprestano a comprare la prima abitazione, è la nota II-bis dell’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico sull’imposta di registro, Dpr n. 131/1986. La legge n. 208/2015, che ha modificato la normativa, ha stabilito che il bonus prima casa possa essere richiesto anche dal contribuente già proprietario di una prima casa acquistata con l’agevolazione prevista, ma solamente nel caso in cui acquistando la seconda abitazione usufruendo dell’agevolazione si impegni ad alienare la prima casa entro un anno dal nuovo acquisto: il mantenimento dell’agevolazione, dunque, è subordinato alla vendita dell’immobile nelle tempistiche previste. In sostanza se il proprietario di una casa ne acquista una seconda può godere nuovamente del bonus solamente se rivende la prima entro un anno.

In alternativa, può usufruire del bonus prima casa anche chi, pur essendo proprietario di altri immobili, non ne abbia ancora usufruito.

Bonus prima casa: cos’ha deciso la Cassazione

Con ordinanza n. 23978 del 6 settembre 2024 la Corte di legittimità si è trovata a dirimere i dubbi circa l’istituto in relazione al caso che ha visto un uomo aver usufruito del bonus prima casa per l’acquisto di un immobile nel 2006, successivamente dichiarato inagibile nel 2009 a causa di un terremoto. Nel 2016 il contribuente decide di acquistare un’altra abitazione usufruendo nuovamente del bonus, impegnandosi a vendere la prima casa entro un anno. Trascorso tale termine, non avendo l’interessato alienato l’immobile, l’ufficio presso cui era stato registrato il secondo atto di acquisto revoca l’agevolazione, subordinata alla vendita. Il contribuente allora decide di impugnare l’avviso di liquidazione sostenendo la tesi secondo la quale la mancata vendita fosse subordinata allo stato di inagibilità dell’immobile, a lui non imputabile. Ma la Cassazione è di tutt’altro avviso.

Secondo i giudici di legittimità, infatti, il contribuente non può invocare l’inagibilità della casa poiché questa non si è verificata successivamente al godimento dell’agevolazione ma sussisteva già prima dell’acquisto della seconda casa. Quindi, non essendoci stato un cambiamento nelle condizioni dell’immobile né alcuna causa esterna sopravvenuta, imprevedibile ed inevitabile, il proprietario già sapeva di avere un anno di tempo per vendere una casa dichiarata inagibile e ha comunque deciso di accettare la condizione pur essendo stato messo a conoscenza del fatto che la normativa non transige e che la mancata vendita entro l’anno avrebbe provocato la decadenza dell’agevolazione già goduta.

Per questi motivi la Corte di Cassazione respinge il ricorso del ricorrente e conferma la sentenza impugnata.

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