Quante volte ci è capitato, magari perché distratto dal cellulare o abbagliato dal sole, di inciampare durante una passeggiata e cadere rovinosamente a terra? Se a volte, in casi simili, la colpa può essere imputata esclusivamente a noi, altre volte è possibile che la caduta sia dovuta a responsabilità altrui.
Con una recente sentenza della Corte di Giustizia Ue è stato stabilito che, in caso di infortunio del passeggero mentre sale o scende le scale dell’aereo, a pagare deve essere la compagnia aerea se non ha predisposto tutti gli accorgimenti necessari ad evitare la caduta.
Passeggera cade sulle scale durante lo sbarco
Il caso è approdato dinnanzi alla Corte europea per mano di una corte d’Appello austriaca, interpellata per decidere sulla domanda risarcitoria presentata da una passeggera caduta sulle scalette dell’aereo durante le operazioni di sbarco. La donna aveva presentato domanda per vedersi risarcire del danno biologico subito a causa della caduta, chiedendo che fosse la compagnia aerea – ritenuta responsabile di quanto successo – a dover pagare.
Secondo la ricostruzione dell’accaduto fornita dalla parte lesa, la donna era intenta a scendere la scala dell’aereo impugnando in una mano una borsa e tenendo con l’altra il braccio di suo figlio quando era scivolata e, cadendo rovinosamente a terra, si era fratturata un avanbraccio. La richiesta avanzata dalla donna era quella che la compagnia aerea venisse condannata al risarcimento del danno biologico subito, con il riconoscimento della responsabilità di non aver predisposto una scaletta coperta né scalini con dispositivi antiscivolo, nonostante lo sbarco fosse avvenuto sotto una leggera pioggia capace, assieme all’umidità del luogo, di bagnare le scaletta.
Dal canto suo, la compagnia aerea – costituitasi in giudizio dinnanzi al giudice austriaco– aveva affermato che gli scalini erano stati provvisti di tutti gli accorgimenti necessari ad evitare pericoli in caso di condizioni metereologiche avverse.
Di chi è la responsabilità?
Il caso approda dinnanzi alla Corte di Giustizia su richiesta del giudice austriaco, che chiede maggiori delucidazioni in merito all’interpretazione degli art. 17 e 20 della Convenzione di Montreal del 1999. Secondo i giudici europei il concetto di “incidente” include qualsiasi evento involontario imprevisto per il quale il vettore non può essere ritenuto esente dalle proprie responsabilità dimostrando di aver diligentemente adottato le misure potenzialmente idonee a prevenire il danno.
Secondo la Corte, per il sol fatto che l’evento concretamente si sia verificato o sull’aereo o durante le operazioni di imbarco o sbarco, il vettore è da ritenersi responsabile e risarcire il danno patito dalla persona ferita nell’incidente.
L’articolo 20 della Convenzione, però, ricorda la Corte, permette alla compagnia aeree di essere ritenute esenti dalle proprie responsabilità dimostrando che l’incidente sia avvenuto per negligenza, atto illecito o omissione dello stesso passeggero. In questo caso, in linea generale, l’onere della prova del vettore può essere soddisfatta secondo le regole del diritto nazionale.
L’obiettivo della Convenzione di Montreal è quello di garantire la maggior tutela possibile al passeggero, in un’ottica di parità di trattamento. Obiettivo confermato anche dall’interpretazione che la Corte di Giustizia ha fatto degli articoli citati, applicando i principi in essi enunciati al caso concreto.
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