Qualora le doglianze del consumatore non si riferiscano all’attività di intermediazione antecedente la partenza, ma a quello dello svolgimento della prestazione, va dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell’agenzia di viaggio.
In ipotesi di annullamento di un pacchetto turistico non dipendente da colpa del viaggiatore/consumatore è applicabile il dettato dell’art. 92 del Codice del Consumo che prevede specifiche garanzie e protezioni a favore del consumatore, nel caso di recesso o annullamento del servizio. In particolare il consumatore, in caso di annullamento del pacchetto turistico, ha diritto, in via alternativa, a usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, oppure di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure al rimborso, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, della somma di denaro già corrisposta.
La risarcibilità del danno da vacanza rovinata, configurato come danno non patrimoniale, si fonda sul combinato disposto dell’art. 2059 c.c. e dell’art. 92 comma 2 del Codice del Consumo, secondo il quale il consumatore, in caso di annullamento del pacchetto di viaggio senza colpa da parte del consumatore, ha diritto, oltre alla restituzione della somma o, in alternativa, all’offerta di una prestazione equivalente da parte del tour operator, al risarcimento di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.
IL COMMENTO
La sentenza oggetto del commento è interessante in quanto approfondisce – come purtroppo raramente avviene – ogni aspetto risarcitorio conseguente all’inadempimento da parte del tour operator delle obbligazioni assunte a seguito della conclusione di un contratto di viaggio “tutto compreso”.
La pronuncia, dopo aver correttamente inquadrato le diverse responsabilità che sorgono in capo all’organizzatore ed all’intermediatore, analizza compiutamente i differenti obblighi risarcitori nascenti dall’inadempimento del contratto di viaggio, esaminando (ed escludendo) l’eccezione di esonero di responsabilità per forza maggiore o caso fortuito.
Infine, esaminata la richiesta di manleva avanzata dal tour operator nei confronti del vettore responsabile dell’annullamento del volo, condanna quest’ultimo a rivalere e tenere indenne l’organizzatore di ogni somma cui lo stesso è tenuto a versare agli attori a seguito della pronuncia.
Posta la completezza della sentenza in esame, il presente commento si propone di analizzare la disciplina del contratto di viaggio in riferimento ai diversi obblighi risarcitori nascenti dall’inadempimento del contratto da parte dell’organizzatore, anche con richiami alla nuova normativa introdotta dal Codice del Turismo.
Il caso
Con distinti atti di citazione ritualmente notificati, i sigg.ri Tizio e Caia convenivano innanzi al Giudice di Pace di Pozzuoli Y SrL e Z SpA “affinché fosse dichiarata la loro esclusiva responsabilità in ordine alla causazione degli inconvenienti loro occorsi e, per l’effetto, fossero condannate al risarcimento di tutti i danni”, sia patrimoniali sia non patrimoniali.
Nell’atto di citazione, gli attori, assumevano che:
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in data 16/06/2009, avevano acquistato dalla Y SrL un pacchetto turistico emesso dalla Z SpA per il periodo dal 21/06/2009 al 29/06/2009, con destinazione Roatan (Honduras);
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giunti all’aeroporto di Roma si vedevano negare l’imbarco a causa della cancellazione del volo da parte della O Sp;
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la Z SpA, il giorno dopo, proponeva loro delle alternative di viaggio, in quanto il volo per Roatan sarebbe stato disponibile solo in data 28/06/2009;
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gli attori aderivano alla proposta alternativa con destinazione Cuba Varadero, pagando un’ulteriore somma di Euro 300,00 ciascuno, con l’intesa di prendere il volo per Roatan il 28/06/2009;
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anche il volo per Roatan del 28/0672009 veniva annullato per un colpo di stato in Hounduras ed il Tour Operator metteva a disposizione un’altra settimana di soggiorno a Cuba;
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gli attori non accettavano e optavano per il rientro in Italia;
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a nulla era valsa la richiesta di risarcimento danni avanzata alla Y SrL e alla Z Spa.
Istauratosi il procedimento, si costituivano le convenute.
La Y SrL, eccepiva, in via preliminare, il suo difetto di legittimatio ad causam e chiedeva il rigetto delle domande in quanto “inammissibili, improponibili, infondate in fatto ed in diritto e non provate”; la Z SpA chiedeva la chiamata in causa della O SpA, di dichiarare l’assoluta mancanza di responsabilità della stessa nella determinazione dei fatti di causa e condannare la terza chiamata O SpA al pagamento di quanto eventualmente dovuto e riconosciuto a favore degli istanti.
Infine, si costituiva la O SpA che, contestate le domande sia sull’an che sul quantum debeatur chiedeva il rigetto delle domande svolte nei confronti della stessa in quanto “inammissibili, improponibili, infondate in fatto ed in diritto e non provate”, ovvero, in subordine, di limitare il risarcimento a quanto effettivamente provato e dovuto a norma di legge.
Il contratto di viaggio e la responsabilità di organizzatore e venditore
In primis, si rende necessario esaminare l’eccezione di legittimazione passiva sollevata da Y SrL, eccezione che il Giudice ha ritenuto meritasse accoglimento in quanto “nel caso di specie, le doglianze attoree non si riferivano all’attività di intermediazione antecedente alla partenza ma a quella dello svolgimento della prestazione”.
Per comprendere la decisione del Giudice, occorre accennare brevemente alla responsabilità dell’agenzia di viaggio nella vendita di pacchetti turistici.
Al riguardo, si rileva come i soggetti coinvolti nella vendita di pacchetti turistici siano tre: l’organizzatore, il venditore ed infine il consumatore; l’art. 83 D.Lgs. n.206 del 2005 [vedi nota 1], definisce organizzatore il soggetto che “realizza la combinazione degli elementi di cui all’art.84 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfettario a procurare a terzi pacchetti turistici”; venditore il soggetto che “vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi dell’art. 84 verso un corrispettivo forfettario” e consumatore “l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico”.
In particolare, l’organizzatore di viaggi o Tour Operator è il professionista che si obbliga a fornire al turista, spendendo il proprio nome, sia pur a mezzo di un venditore, un complesso di prestazioni e servizi, da lui predisposti, che costituiscono il contenuto del viaggio “tutto compreso”, assumendo così il contratto di viaggio concluso con il consumatore la connotazione di un appalto di servizi; l’intermediario di viaggi, o venditore, è invece colui il quale si obbliga a fornire al turista un pacchetto di viaggi “tutto compreso”, organizzato da altro soggetto, attraverso la stipula del contratto fatta in nome e per conto del cliente, riconducibile allo schema del mandato con rappresentanza.
L’organizzatore e il venditore assumono così nei confronti del consumatore obblighi differenti produttivi di differenti tipologie di responsabilità.
Ai sensi dell’art. 93 del Codice del Consumo [vedi nota 2] “in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità”.
In particolare, la dottrina dominante [vedi nota 3] ritiene che con l’inciso “secondo le rispettive responsabilità”, il legislatore abbia voluto escludere una responsabilità solidale tra organizzatore e venditore di pacchetti turistici; tale espressione starebbe a significare che il Tour Operator e l’agenzia di viaggi, venditrice del pacchetto turistico, sarebbero responsabili soltanto dell’inadempimento degli obblighi rispettivamente e personalmente assunti nei confronti del turista.
Per ciò che concerne il venditore, in particolare, si ritiene che esso non sia responsabile verso il consumatore né per l’inadempimento degli obblighi di organizzazione – che ricadono esclusivamente sul Tour Operator – né per l’inadempimento da parte dei fornitori dei singoli servizi inclusi nel pacchetto turistico.
Anche la recente giurisprudenza [vedi nota 4] è orientata nel senso di escludere una responsabilità solidale tra organizzatore e venditore di pacchetti turistici, riconoscendo l’esistenza di “due regimi di responsabilità strutturalmente diversi, in funzione della sostanziale diversità delle prestazioni gravanti su ciascuno di essi”.
Il Giudice aderisce, quindi, a tale orientamento ritenendo il venditore tenuto al risarcimento per le responsabilità relative alla fase di intermediazione antecedente alla partenza e l’organizzatore per le responsabilità relative all’esecuzione della prestazione.
Pertanto, avendo accertato che, nel caso trattato, le doglianze attoree non si riferivano all’attività di intermediazione antecedente alla partenza, ma esclusivamente all’esecuzione della prestazione stessa, nessuna responsabilità sarebbe addebitabile all’agenzia viaggi che è, pertanto, carente di legittimazione passiva.
Si rileva inoltre che, a partire dal 21/06/2011 [vedi nota 5] tali norme sono state abrogate e sostituite dagli artt. 32-51 Codice del Turismo, che riprendono sostanzialmente il contenuto delle disposizioni degli articoli del Codice del Turismo sopra citati.
Pertanto, anche qualora tale fatto fosse stato portato all’attenzione del Giudice dopo la data dell’entrata in vigore del Codice del Turismo, la sentenza sarebbe da ritenersi ancora valida ed attuale.
Il Giudice, poi, entra nel merito della domanda di parte attrice, ritenendola fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento nei limiti indicati in motivazione.
Il Giudice a fondamento della propria decisione pone le norme del Codice del Consumo che disciplinano la responsabilità del Tour Operator.
Nel caso de quo, il Giudice ha accertato l’avvenuto acquisto da parte degli attori del pacchetto di viaggio organizzato dalla Z Spa, pacchetto che comprendeva un volo andata e ritorno da Roma a Roatan, con vettore O SpA e n.9 e 7 notti presso l’Hotel Swan Club Herry Morgan ed ha ritenuto indubbia l’applicabilità delle norme del Codice del Consumo; ed infatti, il viaggio acquistato dagli attori rientra nella definizione di pacchetto turistico di cui all’art. 84 D. Lgs. del 6/09/2005 n. 206 (Codice del Consumo), avendo ad oggetto “i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’articolo 86, lettere i) e o), che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico” [vedi nota 6]; ha, quindi, correttamente, ritenuto applicabile, l’art. 92 del Codice del Consumo secondo cui quando “il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del consumatore, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli e’ rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta” e l’art.93 del Codice del Consumo per cui l’organizzatore risponde anche dei danni che il viaggiatore abbia subito a causa dell’inadempimento da parte dei suoi ausiliari o che siano dovuti all’inesatta esecuzione dei servizi compresi nel pacchetto turistico qualora le prestazioni siano state affidate a terzi fornitori dei quali il Tour Operator si sia avvalso, fornitori con i quali il viaggiatore non ha alcun rapporto negoziale.
Nel caso de quo, quindi, il Giudice, accertata la cancellazione dl volo, ha ritenuto che fosse sorto in capo al Tour Operator sia l’obbligo di effettuare a favore degli attori, in via alternativa, una delle prestazioni elencate nell’art. 92, sia un obbligo risarcitorio in conseguenza del fatto del vettore O SpA, di cui il Tour Operator si è servito nell’adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto, ai sensi dell’art.93 del Codice del Consumo.
Pertanto, ha condannato il Tour Operator al pagamento, in favore di ciascun attore, della somma di Euro 478,00, di cui Euro 300,00 quale rimborso somma pagata a titolo di supplemento di prezzo del soggiorno a Cuba, in dispregio della disposizione di cui all’art. 92 del Codice del Consumo ed Euro 178,00 per n.2 giorni di vacanza non usufruita a causa dei voli cancellati, calcolata sulla somma pattuita per il primo soggiorno.
Ed inoltre, il Giudice ha ritenuto che il tour operator si sia reso inadempiente anche degli obblighi di informazione ed assistenza garantiti ai viaggiatori dalla normativa comunitaria, Regolamento CE n.261/91 che, in caso di negato imbarco e di cancellazione del volo, prevede a favore del passeggero:
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a) il diritto al rimborso del prezzo del biglietto e, se del caso, al volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, oppure ad un volo alternativo verso la destinazione finale da prendere immediatamente o in una data successiva di suo gradimento, oppure ad un volo verso un aeroporto diverso da quello prenotato e, in tal caso, con il rimborso delle spese di trasferimento dall’aeroporto di arrivo a quello per il quale è stata effettuata la prenotazione;
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b) il diritto ad una somma di denaro, per il mancato imbarco;
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c) il diritto all’assistenza, consistente in pasti e bevande, sistemazione alberghiera, trasporto per il luogo di sistemazione, chiamate telefoniche, messaggi via fax o posta elettronica.
“Il non aver prestato la dovuta assistenza e/o informazione”, a parere del Giudice, ”integra gli estremi dell’inadempimento contrattuale” ai sensi dell’art. 1218 c.c., con conseguente condanna al risarcimento, che lo stesso ha ritenuto equo liquidare in Euro 250,00 per ciascuno degli attori.
Un’interessante questione affrontata dal Giudice, riguarda, poi, l’applicabilità o meno, nel caso in esame, dell’esclusione di responsabilità in caso di inadempimento del contratto dovuto a circostanze di forza maggiore o al caso fortuito, regolata dall’art. 96 D.Lgs. 206/2005.
Detta norma prevede tre distinte cause di esclusione della responsabilità: il fatto imputabile al consumatore, il fatto di un terzo a carattere imprevedibile ed inevitabile, il caso fortuito o la forza maggiore.
A riguardo, si rileva come il “caso fortuito” possa essere definito come “un avvenimento imprevedibile ed inevitabile nonostante il comportamento diligente”, mentre la forza maggiore come ”un evento esterno, non riconducibile ad azioni umane, al quale non può opporsi resistenza” .
Quanto all’onere della prova, è pacifico che spetti all’organizzatore o al venditore dimostrare che il mancato o inesatto adempimento siano stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile, ragion per cui, in assenza di una puntuale dimostrazione in tal senso, si applicherà la regola generale che pone a carico della parte inadempiente l’obbligo di risarcire i danni derivanti dall’inadempimento [vedi nota 8].
Nel caso de quo, le convenute ritenevano fosse da escludersi la loro responsabilità in quanto l’inadempimento, ossia la cancellazione del volo che ha provocato il ritardo ed il cambio di destinazione, era dipeso dal guasto dell’aeromobile; sennonché, il Giudice ha correttamente ritenuto non applicabile l’art. 96 del Codice del Consumo in quanto la compagnia aerea non ha dimostrato che “avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziare – se non a pena di sacrifici insopportabili per le capacità della sua impresa – che il guasto tecnico era inevitabile”.
A riguardo, il Giudice riporta uno stralcio di una sentenza della Corte di Giustizia Europea secondo cui “ un problema tecnico occorso ad un aeromobile che comporta la cancellazione di un volo, non rientra nella nozione di circostanze eccezionali, a meno che detto problema derivi da eventi che, per la loro natura ed origine, non siano inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione e sfuggano al suo effettivo controllo” (Corte di Giustizia UE n. C.549/07 del 2008), motivando, quindi, compiutamente, la propria decisione sul punto.
Sul risarcimento del danno non patrimoniale
Il Giudice ha ritenuto di dover liquidare a favore degli attori una ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno da vacanza rovinata, ossia di quel pregiudizio che si sostanzia nel disagio e nell’afflizione subiti dal turista – viaggiatore per non aver potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e/o di riposo e per aver dovuto optare per una località totalmente diversa da quella scelta dagli attori e pattuita con il Tour Operator.
Secondo il Giudice “la risarcibilità del danno da vacanza rovinata, configurato come danno non patrimoniale, si fonda sul combinato disposto dell’art. 2059 c.c. e dell’art. 92, comma 2, del Codice del Consumo, secondo il quale il consumatore, in caso di annullamento del pacchetto di viaggio senza colpe da parte del consumatore, ha diritto, oltre alla restituzione della somma, o in alternativa, all’offerta di una prestazione equivalente da parte del Tour Operator, al risarcimento di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto”.
A riguardo, si rileva come sovente il venditore o l’organizzatore di un pacchetto turistico tutto compreso eccepiscano la risarcibilità del danno da vacanza rovinata alla luce dell’orientamento espresso di recente dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione [vedi nota 9] secondo cui, il danno non patrimoniale è risarcibile solo nelle ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso dalla legge, nonché in quelle ipotesi in cui la risarcibilità del danno non patrimoniale, pur non espressamente prevista da una norma di legge, è ammessa sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art.2059 c.c., per avere il fatto illecito violato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione.
Si ritiene, però, che il danno da vacanza rovinata debba essere annoverato tra i ‘casi previsti dalla legge’ per cui, ai sensi del principio di tassatività espresso dall’art. 2059 c.c., tale pregiudizio possa e debba ricevere ristoro.
Ed infatti, la Corte di Giustizia europea, intervenuta ad interpretare la normativa dei c.d. pacchetti “tutto compreso” di cui alla direttiva 90/314/CEE, ha riconosciuto a favore del turista sia i danni patrimoniali che quelli morali derivanti dal cattivo svolgimento della vacanza per causa imputabile, direttamente o indirettamente, al Tour Operator.
In particolare, la Corte di Giustizia Europea ha sancito la risarcibilità del danno morale da vacanza rovinata stabilendo che l’art. 5 della Direttiva 90/314/CEE deve essere interpretato nel senso che l’organizzatore e/o il venditore sono responsabili anche dei danni morali arrecati al consumatore dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto di servizi tutto compreso.
Ed inoltre, nella normativa nazionale il danno da vacanza rovinata trova la propria fonte nel D.Lgs. n. 206/05 (ed ora nel Codice del Turismo) che tutela i consumatori nel caso di acquisto di pacchetti turistici e di mancata fruizione delle prestazioni promesse; tale decreto ha dato esecuzione alla direttiva del Consiglio Europeo n. 314/90 che prevede espressamente all’art. 5 la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dall’inadempimento del Tour Operator.
Si ritiene, pertanto, giuridicamente fondata anche la pronuncia su tale punto.
Per quanto riguarda la prova del danno, il Giudice ritiene che – provato il contratto e il suo inadempimento – il danno debba ritenersi provato in re ipsa, in quanto l’annullamento del viaggio acquistato comporta inevitabilmente la perdita della possibilità di vedere i luoghi sognati e godere della vacanza agognata.
Per quanto riguarda l’ammontare del danno, lo stesso è da quantificarsi equitativamente, ai sensi dell’art. 1226 c.c.
Sul diritto di rivalsa dell’organizzatore nei confronti della compagnia aerea
Infine, dopo aver condannato l’organizzatore al risarcimento di tutti i danni subiti dal consumatore a causa dell’inadempimento del contratto di viaggio, il Giudice accoglie la domanda di manleva avanzata dal tour operator nei confronti della compagnia aerea, la quale non ha in alcun modo giustificato l’inesatto adempimento della propria obbligazione, causando l’inadempimento del contratto di viaggio organizzato.
Il Giudice a fondamento di tale decisione pone “il contenuto delle richiamate disposizioni normative”: naturalmente tali richiamate disposizioni devono intendersi: l’art. 93 comma 2 Cod. Consumo, ai sensi del quale “L’organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti” [vedi nota 10].
Il diritto di rivalsa, esplicitamente previsto dalla legge di settore richiamata, ha un fondamento ed un’applicazione differente rispetto al diritto di regresso, disciplinato dall’art. 1299 c.c., che ha alla base la solidarietà passiva di più soggetti ugualmente tenuti da un medesimo adempimento nella sua interezza.
In questo caso, non vi è solidarietà passiva tra tour operator e prestatore d’opera nei confronti del turista che chiede il risarcimento dei danni patiti, essendo differenti i titoli per i quali gli stessi sono chiamati a rispondere dell’inadempimento: secondo una responsabilità contrattuale l’organizzatore del viaggio, che si è impegnato con il turista a fornire un determinato viaggio tutto compreso; secondo una responsabilità sia contrattuale [vedi nota 11] sia extracontrattuale, il prestatore d’opera, che – sebbene non abbia concluso con il turista alcun accordo diretto – è tenuto al risarcimento dei danni causati dal proprio inadempimento dovendosi il consumatore configurare come un terzo in favore del quale è stato stipulato il contratto di trasporto del passeggero (o altro tipo di prestazione), ovvero, in via aquiliana ex art.2043 c.c.
Ed infatti, l’art. 93 comma 2 Cod. Consumo non istituisce una legittimazione passiva esclusiva in capo all’organizzatore o al venditore di un viaggio tutto compreso, ma si limita a prevedere che essi possano essere convenuti in giudizio per il mancato o inesatto inadempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, facendo salvo il loro diritto di rivalersi nei confronti dei prestatori di servizi di cui si sono avvalsi.
La legge non prevede (né potrebbe, a pena la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione) l’esclusione del diritto del consumatore a rivolgere le richieste risarcitorie direttamente al responsabile effettivo del danno, ma si limita ad adottare – in un’ottica di favore del viaggiatore – una legittimazione concorrente del venditore ed organizzatore anche per i servizi non direttamente prestati da costoro, ma dagli stessi scelti per il cliente e con il medesimo pattuiti.
La ratio sottesa alla norma citata è quella di agevolare il consumatore, offrendogli un interlocutore diretto in termini di responsabilità al quale rivolgere le proprie pretese risarcitorie, in conformità al concreto svolgimento del contratto che, per il consumatore, si realizza con l’intervento immediato e primario del venditore e/o dell’organizzatore dei viaggi organizzati.
E’ evidente che tale ragione, se può giustificare la previsione di una titolarità passiva concorrente del venditore ed organizzatore (salvo il suo diritto di rivalsa), non può certo giustificare una titolarità esclusiva di tali soggetti in ipotesi di danni concretamente arrecati da terzi, escludendone la legittimazione passiva in causa.
Deve ritenersi, pertanto, che l’acquirente di un viaggio tutto compreso, oltre all’azione contrattuale nei confronti del venditore od organizzatore esperibile dal medesimo ai sensi dell’art. 93 comma 2 Cod. Consumo (ed ora art. 43 comma 2 Cod. Turismo), possa esperire un’azione risarcitoria direttamente nei confronti del vettore aereo (o di altro prestatore dei servizi acquistati con il pacchetto), tanto a titolo contrattuale, quanto in via aquiliana [vedi nota 12].
Conclusioni
Il Giudice, dopo aver passato in rassegna tutti gli istituti giuridici rilevanti ai fini della decisione, conclude con la condanna del tour operator al risarcimento del danno – patrimoniale e non patrimoniale – subito dai turisti in occasione del viaggio acquistato.
Riconosciuta la inoltre la condotta colposa della compagnia aerea, la condanna a manlevare e tenere indenne l’organizzatore di ogni somma che il medesimo è tenuto a corrispondere agli attori.
A seguito dell’approfondito esame degli istituti richiamati, non si può che essere d’accordo con la sentenza in esame.
NOTE
[1] Articolo oggi abrogato a seguito dell’entrata in vigore, in data 21/06/11 del Codice del Turismo, e sostituito dall’art. 33 Cod. Turismo, il quale recita: “Ai fini del presente capo si intende per: a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga, in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui all’articolo 34, o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione; b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende, o si obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici realizzati ai sensi dell’articolo 34 verso un corrispettivo forfetario o singoli servizi turistici disaggregati; c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico. L’organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore o tramite un intermediario.”
[2] Articolo oggi abrogato e sostituito dall’art. 43 Cod. Turismo, secondo il quale: “Fermo restando gli obblighi previsti dall’articolo 42 in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e l’intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità. Si considerano inesatto adempimento le difformità degli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati. L’organizzatore o l’intermediario che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal turista, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.
[3] F. Morandi, I contratti di viaggio, in F.Morandi-M. Comenale Pinto M. L atorre, I contratti turistici, Milano, 2004.
[4] Recentemente si sono espressi in tal senso il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza del 21 Febbraio 2004, secondo la quale “[…] con tale disposizione il legislatore ha inteso prevedere per l’organizzatore ed il venditore due regimi di responsabilità strutturalmente diversi, in funzione della sostanziale diversità delle prestazioni gravanti su ciascuno di essi […].Il venditore, presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente per qualsiasi inosservanza che commette nell’adempimento dei suoi obblighi tra i quali […] non rientra l’obbligo di fornire le prestazioni coordinate oggetto del pacchetto turistico ma esclusivamente le obbligazioni di concludere in nome e per conto del cliente-consumatore un contratto di p.t.. Pertanto egli non è tenuto verso il consumatore per l’inadempimento da parte del Tour Operator nè per l’inadempimento da parte dei fornitori dei singoli servizi inclusi nel pacchetto”.
Ed ancora, il Tribunale di Mantova, con sentenza 4 Marzo 2005, ha disposto che “[…] occorre distinguere fra il contratto di organizzazione del viaggio alla stregua del quale il Tour Operator si obbliga a proprio nome a procurare al viaggiatore, per un prezzo globale, una serie più o meno ampia di prestazioni comprensive del trasporto ed il contratto di intermediazione di viaggio in base al quale un venditore si obbliga a procurare al viaggiatore, per un determinato prezzo, sia un contratto di organizzazione del viaggio sia uno dei servizi separati che permettono di effettuare un viaggio: tale secondo tipologia contrattuale va configurata come mandato senza rappresentanza conferito dal viaggiatore con la conseguenza che il venditore non sarà responsabile della mancata o difettosa esecuzione delle prestazioni in cui si concreta il viaggio bensì unicamente della violazione di siffatto mandato”.
[5] Il D.Lgs. n. 79 del 23 Maggio 2011 (Codice del Turismo) è stato Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 06/06/11 ed è entrato in vigore il 21/06/11. Il titolo VI, intitolato “contratti”, regolamenta vari aspetti dei contratti turistici, ivi incluso il risarcimento del danno da vacanza rovinata.
Tale Titolo riprende in buona sostanza le disposizioni contenute negli artt. da 83 a 100 del Codice del Consumo, che vengono di conseguenza abrogati.
[6] In tale senso, il codice del Turismo ha ampliato e specificato la definizione di “Pacchetto Turistico” di cui al precedente art. 84 Cod. Consumo, comprendendo esplicitamente la crociera turistica, eliminando il riferimento alla durata dei servizi oggetto di contratto, che la precedente normativa richiedeva di una durata superiore alle 24 ore.
Tale riferimento di durata manca nel nuovo testo in vigore, ragion per cui si parlerà di pacchetto turistico, disciplinato secondo le disposizioni del Codice del Turismo, ogni qualvolta si acquisti un prodotto qualificato come segue (art. 34 Codice del Turismo): I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’articolo 36, che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l’organizzatore o il venditore agli obblighi del presente capo.
Un’altra importante novità introdotta dall’art. 34 Codice del Turismo rispetto alla normativa previgente riguarda la disposizione che chiarisce la portata dei servizi turistici non accessori, la cui presenza, unitamente ad uno dei servizi di trasporto od alloggio indicati nella norma, rende qualificabile l’acquisto del servizio turistico quale pacchetto turistico “tutto compreso” e dunque rientrante nella normativa in esame.
In precedenza, infatti, non era chiaro quali fossero tali servizi turistici non accessori, né quando tali servizi potessero ritenersi rilevanti ai fini dell’inquadramento del servizio turistico acquistato come pacchetto tutto compreso.
Tale ultima precisazione si è resa necessaria a seguito delle contrastanti pronunce giurisprudenziali dirette ad accertare quando un servizio accessorio fosse da considerarsi parte significativa del pacchetto tale da considerare il servizio turistico venduto quale un pacchetto turistico “tutto compreso” – regolamentato quindi dalla disciplina di favore prevista per il viaggiatore – e quando, al contrario, tali servizi aggiuntivi fossero incapaci di attrarre il servizio offerto nella disciplina del pacchetto turistico.
In tal senso si è assistito ad una duplice interpretazione della norma: da un lato, vi era chi sosteneva che i servizi non accessori avrebbero dovuto essere significativi avendo riguardo al costo dei medesimi in riferimento al costo dell’intero servizio acquistato; da un altro lato, chi invece sosteneva che l’aggettivo significativo dovesse aver riguardo all’interesse del turista che lo aveva richiesto.
Tale possibilità interpretativa della norma lasciava quindi al Giudice investito della controversia il potere di decidere se aderire all’uno o altro filone interpretativo, provocando incertezza circa la disciplina da utilizzare e la possibilità di ottenere i risarcimenti previsti dalla norma.
L’art. 34 del Codice del Turismo chiarisce definitivamente la corretta interpretazione da attribuire alla norma, e risolvendo la diatriba giurisprudenziale afferma che l’interesse che rende significativo il servizio non accessorio deve essere valutato con riguardo alle esigenze ricreative del turista, indipendentemente dal valore economico del servizio rispetto al costo dell’intero pacchetto acquistato.
[7] L. Mengoni, La responsabilità contrattuale, in Jus, 1985.
[8] In tal senso, vedasi Cass. Civile n.21343/2004, ai sensi della quale: “dal contratto di organizzazione di viaggio, scaturisce in capo all’operatore turistico una obbligazione non di mezzi ma di risultato, per cui, in caso di inadempimento od inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, è a carico dello stesso operatore l’allegazione e la dimostrazione che il mancato o inesatto adempimento sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
[9] Cass. SS.UU. n. 26972 del 11/11/2008 che ha così deciso:“il danno non patrimoniale è risarcibile a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesioni di qualsiasi interesse della persona tutelato dall’ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale; b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ho inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento; c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati ex ante dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal Giudice. (omissis) Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile – sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art.2059 c.c. – anche quando non sussiste un fatto – reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: a) che l’interesse leso – e non il pregiudizio sofferto – abbia rilevanza costituzionale; b) che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto, il dovere di solidarietà di cui all’art.2 Cost. impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); c) che il danno non sia futile, vale a dire non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita o della felicità”.
[10] Articolo sostituito dall’art. 43 comma 2 Cod. Turismo che riprende sostanzialmente il contenuto di detto articolo.
[11] Circa la figura in questione si veda Cass. Civ., Sez. III, 26.1.2006, n. 1698; Cass. Civ., Sez. III, 29.7.2004, n. 14488; Cass. Civ., Sez. III, 14.7.2003, n. 11001.
[12] Sul punto precisa l’esposizione effettuata dal Tribunale di Marsala nella Sentenza del 5 aprile 2007.
Articolo pubblicato su ‘Il Giudice di Pace’ n.2/2012 di Ipsoa Editore
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