Cinture di sicurezza: nuove norme

Il Decreto Legislativo n. 150 del 13/03/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13/04/2006, ha integrato e modificato le disposizioni relative all’utilizzo delle cinture di sicurezza già presenti all’articolo 172 Codice della Strada, introducendo nuove norme soprattutto in relazione alla sicurezza dei bambini che viaggiano in automobile.

In particolare, tale decreto ha disposto l’obbligo di utilizzo delle cinture di sicurezza per il conducente e tutti i passeggeri dei veicoli muniti di sistemi di ritenuta in qualsiasi situazione di marcia, introducendo pertanto l’obbligo di utilizzo delle cinture di sicurezza anche per gli occupanti dei sedili posteriori, esclusi dalla precedente normativa.
Per quanto riguarda i bambini, il decreto ha stabilito che sui veicoli sprovvisti di sistemi di ritenuta, i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare – contrariamente al disposto precedente il quale prevedeva la possibilità di viaggiare sui sedili posteriori del veicolo purché accompagnati da una persona di età non inferiore ai sedici anni – mentre quelli di età superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m.
Nei veicoli provvisti di cinture di sicurezza, i bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all’indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, salvo la disattivazione di quest’ultimo, mentre devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini esclusivamente di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero dei Trasporti.
E’ onere del conducente assicurarsi della preesistente efficienza ed adeguatezza dei dispositivi di ritenuta presenti sull’autoveicolo.
Per quanto riguarda i mezzi pubblici (autobus, pullman o taxi), i bambini di statura non superiore a 1,50 m, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
In caso di inosservanza della predette disposizioni la legge prevede sanzioni amministrative che variano da un minimo di Euro 33.60 ad un massimo di Euro 275,10, oltre alla decurtazione di cinque punti della patente di guida per il conducente o responsabile della sicurezza del veicolo.
Sono rimaste in vigore, in quanto non espressamente abrogate dal presente Decreto, le esenzioni all’utilizzo delle cinture di sicurezza presenti nel precedente disposto dell’art. 172 C.d.S. relative alle persone che risultino affette da particolari patologie e alle donne in stato di gravidanza, purché tali soggetti risultino munite di certificazioni rilasciate dalle competenti autorità sanitarie che accertino le controindicazione all’utilizzo delle cinture.

Articolo pubblicato su QN-Economia – Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino

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