Codice Rosso: la riforma diventa legge

Con 197 sì e 47 astenuti, il Senato ha approvato il Codice Rosso a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, introducendo anche nuovi reati.

Arriva il Codice Rosso

codice rosso

Con l’approvazione da parte del Senato, diventa effettivo un pacchetto di modifiche alla normativa in materia mirato ad offrire maggior tutela alle vittime di violenza domestica e più in generale a quelle di genere.

La denominazione scelta per tale riforma richiama il triage del pronto soccorso degli ospedali, dove in ragione della gravità delle condizioni del paziente che vi accede, vengono garantiti diversi tempi di intervento da parte del personale sanitario, consentendo appunto ai casi più gravi (ove vi sia pericolo per la sopravvivenza) a cui viene assegnato il codice rosso, un intervento immediato rispetto ai pazienti già in attesa, ma con condizioni meno compromesse.

Principale intento del legislatore è quello infatti di riservare una corsia preferenziale in caso di reati particolarmente gravi, ove, come per l’ambito sanitario, vi sia la necessità di un interessamento non differibile da parte degli organi di polizia giudiziaria e degli inquirenti.

Sono passati alla cronaca diversi casi di denunce inascoltate, in cui la vittima del reato (soprattutto donne) dopo aver querelato più volte il suo aggressore per aver subito maltrattamenti, aggressioni e persecuzioni di vario genere, finivano per essere uccise dal proprio carnefice, prima che l’ingranaggio delle indagini si fosse solo attivato.

Cosa prevede la nuova legge?

Vediamo insieme le principali novità per velocizzare il procedimento e per renderlo più efficace. 

La riforma interviene imponendo alla polizia giudiziaria che raccolga la notizia di reato (denuncia, querela o istanza) relativa a delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo, stalking, revenge porn, lesioni nelle ipotesi aggravate, di trasmetterla immediatamente al pubblico ministero.

Sempre quando si procede per i reati di cui sopra, il pubblico ministero è tenuto ad assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato la denuncia, querela o istanza entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato.

Quando la polizia giudiziaria riceve dalla Procura incarichi per lo svolgimento di specifici atti di indagine relativi ai reati di violenza domestica o di genere, è tenuta a procedere senza ritardo al compimento, introducendo così una corsia preferenziale non solo negli uffici della Procura ma anche nelle caserme incaricate dello svolgimento degli atti delegati.

I nuovi reati

La riforma introduce anche nuovi reati.

  • Con la finalità di rendere maggiormente efficace la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, punisce con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni colui che violi detti obblighi o divieti.
  • Viene introdotto il reato di costrizione o induzione al matrimonio punendo con la reclusione da uno a cinque anni colui che con violenza o minaccia costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile, con pene aumentate nel caso in cui la vittima sia un minore o un minore di anni quattordici.
  • Viene introdotto il reato di revenge porn che sussiste quando un soggetto, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica, diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate ed è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a 15.000.
    La stessa pena si applica a chi avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui sopra li invia, consegna, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.
    La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.
    Il reato è punibile a querela della persona offesa (salvo che si debba procedere congiuntamente ad altri reati procedibili d’ufficio) con termine di 6 mesi per la proposizione e la remissione della querela potrà avvenire solamente, in caso di rinvio a giudizio del querelato, dinnanzi al giudice.
  • Viene previsto il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, che sussiste quando un soggetto arreca ad alcuno detta gravissima lesione ed è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

Per il resto, vengono previsti aumenti di pena per varie tipologie di reati già esistenti.

Per capire se i buoni propositi del legislatore di introdurre una maggior tutela per le vittime di tali reati troveranno effettivo riscontro nelle varie fasi del procedimento e tra tutti i soggetti coinvolti (polizia giudiziaria, pubblico ministero, giudice), non resterà che verificare sul campo le conseguenze della riforma.

studio legale zambonin

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