Commette reato chi circola con un falso certificato per invalidi

Recentemente, la Suprema Corte (sentenza n. 47129 del 14 novembre 2014), ha confermato la condanna inflitta ad un automobilista che aveva circolato alla guida di un veicolo munito di un falso certificato di autorizzazione al transito ed al parcheggio libero nelle aree riservate agli invalidi, emesso dal Comune di Napoli a favore di tale B. G. già deceduto.
Nella specie, la Corte d’Appello di Napoli in riforma della sentenza emessa in data 16 novembre 2009 dal Tribunale di Napoli, ha assolto l’imputato dal reato di tentata truffa aggravata (capo B dell’imputazione) perché il fatto non sussiste ed ha rideterminato la pena inflitta dal Giudice di prime cure con il reato di ricettazione (capo A dell’imputazione), alla luce della sussistenza dell’ipotesi attenuata di cui al cpv dell’art. 648 c.p., in mesi 9 di reclusione ed € 300,00 di multa.

Avverso la predetta sentenza ricorre per Cassazione il difensore dell’imputato sostenendo, in particolare, che:

  • la Corte territoriale non ha tenuto in debito conto che non sono stati acquisiti elementi sufficienti ed idonei a dimostrare la falsità del documento stesso, falsità che costituisce il delitto presupposto a quello di ricettazione (ex art. 648 c.p.“…fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s’intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516 a € 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516 se il fatto è di particolare tenuità…”), ciò anche perché, nel corso dell’istruttoria dibattimentale, era emerso che il tagliando rinvenuto in possesso dell’imputato non era altro che la copia fotostatica dell’originale, priva di alterazioni rispetto al documento autentico.

  • Non è stato posto in essere, inoltre, alcun accertamento sulla proprietà dell’autovettura, con conseguente impossibilità di stabilire chi avesse apposto il predetto documento all’interno della stessa.

  • Infine, la Corte d’Appello non ha motivato in riferimento alla richiesta di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende, in quanto:

  • contrariamente a quanto sostenuto dall’imputato nel ricorso, in merito al presupposto giuridico che “…integra il reato di falsità materiale del privato in autorizzazioni amministrative (articoli 477 e 482 c.p.) la riproduzione fotostatica del permesso di parcheggio riservato agli invalidi, a nulla rilevando l’assenza del timbro a secco e, comunque, dell’attestazione di autenticità, la quale non incide sulla rilevanza penale del falso allorché, come nella specie, il documento abbia l’apparenza e sia utilizzato come originale, considerata anche la notevole sofisticazione raggiunta dai macchinari utilizzati, capaci di formare copie fedeli all’originale, come tali idonee a consentire un uso atto a trarre in inganno la pubblica fede” (Cass. Pen. n. 14308/2008), rileva che nella sentenza di merito si è dato, congruamente, atto delle caratteristiche del documento trovato in possesso dell’imputato e delle modalità di rinvenimento dello stesso e che il ricorrente non ha presentato alcun elemento di segno opposto circa le fattezze del tesserino, oltre al fatto che si trattasse di una mera fotocopia.
    Inoltre, a nulla rileva la circostanza che non siano stati effettuati accertamenti sulla proprietà dell’autovettura sulla quale era stato apposto il documento provento da delitto o su chi abbia prodotto il documento stesso, in quanto la Corte d’Appello di Napoli basa, correttamente, la sua decisione sul presupposto che l’imputato è stato trovato in possesso di documento falso formalmente intestato a diverso soggetto e non più in uso allo stesso in quanto defunto e che, riprendendo un principio giurisprudenziale, ha ritenuto che “…ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza” (Cass. Pen. n. 41423/2010).
    Infine, continua la Corte “…il fatto che sia stata pronunciata sentenza di condanna comporta che è stata implicitamente respinta dalla Corte d’Appello la richiesta di dichiarare estinto il reato in contestazione per intervenuta prescrizione, causa di estinzione che non era certo maturata al momento della pronuncia della sentenza impugnata…”.

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