Comprare casa in costruzione: tutela dell’acquirente

Come si può tutelare a livello legale chi decide di comprare una casa in costruzione? Vediamo le ultime novità in materia.

Comprare casa in costruzione: quali sono i rischi?

Si applica nel caso in cui una parte – detta costruttore – si impegna ad edificare un immobile mediante l’incasso di somme dall’acquirente ad avanzamento lavori, trasferendogli la proprietà ad opera terminata.

Detto accordo è considerato ad alto rischio per l’acquirente, il quale dopo aver pagato, può non vedere ultimato l’immobile e trovarsi così senza soldi e senza casa.

Proprio per tali motivi una normativa speciale attribuisce delle garanzie all’acquirente, considerata parte debole del suddetto rapporto giuridico.

Procedura da seguire per la stipula del contratto con il costruttore

All’atto della stipula del compromesso, o in un momento precedente, il costruttore deve consegnare all’acquirente una fideiussione bancaria o assicurativa, che garantisca la restituzione integrale delle somme versate, in caso di situazione di crisi del costruttore (es. fallimento).

Questo significa che, in presenza di detto stato di crisi, l’acquirente può e deve potersi rivolgere al soggetto che ha rilasciato la garanzia, per richiedere l’integrale restituzione delle somme corrisposte al costruttore.

Se la fideiussione non viene rilasciata o se la stessa non ha i requisiti previsti dalla legge, il compromesso è nullo e quindi è possibile rivolgersi al Giudice per far condannare il costruttore alla restituzione delle somme percepite, quale conseguenza dell’intervenuta dichiarazione di nullità del contratto.

Quali sono le nuove tutele per gli acquirenti

Da circa un anno è intervenuta una riforma alla normativa in essere, per tutelare ancor di più l’acquirente che si accinge ad acquistare un immobile non ancora venuto ad esistenza.

Si tratta della necessità di stipulazione del compromesso per atto pubblico davanti ad un notaio, nonché dell’obbligo per il costruttore di consegnare, all’atto del trasferimento della proprietà a pena di nullità del contratto, una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente, a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere manifestatisi successivamente alla data di stipula del contratto definitivo di compravendita.

Se detta polizza decennale non viene consegnata, l’acquirente può recedere dal contratto e rivolgersi, anche in questo caso, al soggetto garante per richiedere la restituzione di tutto quanto già corrisposto al costruttore.

studio legale zambonin

Per una consulenza legale: info@iltuolegale.it – 02 94088188

Non si effettua consulenza legale gratuita.

È assolutamente vietata la riproduzione, anche parziale, del testo presente in questo articolo senza il consenso dell’autore. In caso di citazione è necessario riportare la fonte del materiale citato