Comunione ereditaria e prelazione

Sovente quando si apre una successione ereditaria tra gli eredi si crea incidentalmente una comunione ereditaria.
Il retratto successorio (art. 732 c.c.) è un istituto tipico della divisione ereditaria: ha riscontro soltanto nelle comunioni ereditarie e non anche in quelle ordinarie in quanto l’’art. 732 c.c. costituisce una deroga al principio della libera disponibilità del diritto di proprietà e non può trovare applicazione al di fuori dei casi espressamente previsti.
La funzione dell’’istituito è di impedire l’’intromissione di estranei nello stato di comunione determinato dall’’apertura della successione mortis causa.
Se il coerede vuole alienare ad un estraneo la sua quota ereditaria o parte di essa deve notificare, in forma libera e anche ad iniziativa di un altro coerede o di terzi, la proposta di alienazione (la denuntiatio) agli altri coeredi indicandone il prezzo.
Quest’’ultimi hanno diritto di prelazione da esercitarsi entro il termine di due mesi dall’’ultima delle notificazioni: si tratta di una prelazione reale, ossia opponibile erga omnes.
Se i coeredi che intendo esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali.
Occorre però precisare che il diritto di prelazione sussiste solo in costanza di comunione ereditaria: nel momento in cui si configura la divisione viene meno il presupposto essenziale per la prelazione.
La mancata notificazione ai coeredi della proposta di alienazione comporta in capo agli stessi il diritto di retratto o riscatto della quota dall’acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura la comunione ereditaria.
La rinuncia al diritto di prelazione può avvenire anche prima che sia notificata la specifica proposta di alienazione con le relative condizioni.

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