Comunione legale tra coniugi: la costruzione sul terreno ereditato da un solo coniuge è di sua esclusiva proprietà.
Il regime patrimoniale ordinario per i coniugi è in Italia la cosiddetta comunione legale. Questo regime patrimoniale, cui i coniugi al momento del matrimonio o anche successivamente possono derogare optando per il regime di comunione convenzionale o per quello di separazione, prevede che determinati beni cadano in comunione al momento del matrimonio, con conseguente applicazione del regime giuridico previsto per questo istituto in merito alla loro amministrazione e disponibilità.
Regole della comunione legale: beni inclusi ed esclusi
Il legislatore delinea in modo tassativo i beni che cadono in comunione, e nello specifico:
- Gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi a beni personali;
- Le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio;
- Gli utili e gli incrementi di aziende gestite da entrambi i coniugi anche se appartenenti ad uno solo di essi già da prima del matrimonio.
Restano, quindi, esclusi dalla comunione e, pertanto, sono qualificabili come “beni personali”, tra gli altri, i beni di cui il coniuge era già titolare prima del matrimonio e i beni acquisiti durante il matrimonio per effetto di donazione o successione.
Controversia attuale: costruzione su terreno ereditato
È in relazione a tale ultima categoria che si è recentemente posto il problema in merito alla proprietà di una costruzione realizzata da entrambi i coniugi sul terreno ereditato da uno solo di essi.
Infatti, con riferimento alle regole della comunione legale, la costruzione realizzata in costanza di matrimonio da entrambi i coniugi dovrebbe essere di proprietà comune degli stessi, proprio perché facente parte della comunione legale; tuttavia, tale regola deve essere coordinata con le norme in materia di diritto superficiario (in forza del principio di accessione), per le quali il suolo “attrae” a sé la costruzione soprastante, facendo si che il proprietario del suolo diventi proprietario della costruzione soprastante, anche se questa è stata realizzata da un terzo.
Tale principio è stato ritenuto dalla Corte di Cassazione prevalente sulle norme in materia di comunione legale tra coniugi, in quanto l’acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario senza la necessità di apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti sottoposti al regime della comunione legale hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale.
Decisione della Corte di Cassazione
In conclusione, quindi, la costruzione realizzata in costanza di matrimonio e in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà esclusiva di uno di essi è a sua volta bene personale e di proprietà esclusiva di quest’ultimo; al coniuge non proprietario che abbia contribuito all’onere della costruzione spetta il diritto di ottenere il rimborso delle spese sostenute a tal fine.
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