Senza dover necessariamente riferirsi alle nuove tecnologie che hanno facilitato lo svolgimento di trattative e la relativa conclusione di contratti tra soggetti in luoghi ed in tempi diversi, il legislatore aveva già contemplato detta possibilità, prevedendo che il contratto deve intendersi formato nel momento in cui il proponente ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte.
Detto momento risulta di fondamentale importanza in quanto sancisce l’inizio dell’efficacia delle obbligazioni che le parti con detto accordo assumono.
Restringendo il campo dell’esame agli accordi in campo immobiliare, occorre ribadire che quando avvengono grazie all’intervento di un intermediario, la prassi consiste nella raccolta di una proposta irrevocabile di vendita o di locazione da parte del proprietario che viene sottoposta ai potenziali interessati ed una successiva accettazione posta in calce allo stesso modulo formulario in uso all’agenzia, senza che ciò in genere comporti l’incontro diretto tra i due contraenti.
Successivamente l’agente immobiliare provvede a convocare il proprietario ed a consegnargli una copia della proposta accettata, sancendo il raggiungimento dell’accordo.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione – Cass. Civ., sez. II, 9-12-2014 n. 25923 – dettata proprio in materia di compravendita immobiliare effettuata con l’ausilio di un mediatore (avuto riguardo nel caso specifico ad un contratto preliminare) ha affermato che per far ritenere concluso il contratto sia sufficiente la comunicazione per iscritto al proponente dell’avvenuta accettazione e non la trasmissione dell’accettazione vera e propria sottoscritta dall’accettante.
A detto principio la Suprema Corte è pervenuta interpretando il testo letterale dell’art. 1326 Codice Civile che non a caso parla di “conoscenza” da parte del proponente “dell’accettazione dell’altra parte”.
Pertanto, seguendo detta interpretazione giurisprudenziale, nulla impedisce che la conoscenza dell’accettazione avvenga grazie all’intervento di un soggetto terzo (mediatore) il quale potrà limitarsi a dare per iscritto la notizia dell’avvenuta accettazione, con conseguente effetto dell’avvenuta formazione del contratto a partire dal momento in cui il proponete riceva detta comunicazione e senza la necessità della trasmissione materiale del documento sottoscritto dall’accettante.
Tale tesi risulta avvalorata dal confronto dell’articolo in commento – art. 1326 Codice Civile – con l’art. 1335 Codice Civile che invece sancisce la presunzione di conoscenza da parte del destinatario quando giunga al proprio indirizzo una qualsiasi comunicazione e tra questa anche l’accettazione.
Se anche l’articolo 1326 Codice Civile venisse interpretato in maniera restrittiva, ossia esigendo per la valida formazione del vincolo contrattuale la materiale trasmissione dell’accettazione, questo risulterebbe una mera ripetizione del successivo articolo 1135 Codice Civile.
Invece, le due norme acquisiscono propri spazi di applicazione distinti.
Ossia quando l’accettazione giunge all’indirizzo del proponente scatterà la presunzione di conoscenza per quest’ultimo, che potrà essere vinta dimostrando di essere stato senza sua colpa nell’impossibilità di averne notizia.
Per poter operare detta presunzione, la comunicazione deve giungere al destinatario in un luogo sottoposto alla sua sfera potenziale di controllo.
La giurisprudenza così qualifica detto presupposto:
“L’operatività della presunzione di conoscenza stabilita a carico del destinatario dall’art. 1335 Codice Civile, se non prova senza sua colpa nell’impossibilità di avere notizia dell’atto a lui diretto, presuppone che tale atto giunga al suo indirizzo, con tale termine dovendosi intendere il luogo che per collegamento ordinario o per normale frequenza o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, si da apparire idoneo a consentirgli la ricezione dell’atto e la cognizione del suo contenuto” (Cass. Civ. Sez. I, 20-10-1999 n. 11757).
Mentre il soggetto che ha interesse a dimostrare l’avvenuta formazione del vincolo contrattuale potrà, avvalendosi della norma di cui all’art. 1326 Codice Civile da considerasi come norma speciale rispetto all’altra ed applicabile esclusivamente per l’accettazione in ambito contrattuale, fornire la prova di essere venuto a conoscenza dell’intervenuta accettazione, pur in assenza della sua materiale trasmissione.
“Per la cronaca”, la Suprema Corte con la sentenza citata accoglieva la domanda dell’attore che, accertata la valida conclusione di un contratto preliminare a seguito di comunicazione via telegramma (ad opera del mediatore) della notizia dell’avvenuta accettazione, chiedeva la condanna del convenuto al pagamento della somma prevista quale caparra confirmatoria, per essersi reso inadempiente.
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