Congedo di paternità e maternità: le novità

Cambiano le regole per mamma e papà lavoratori: il Governo, con un decreto legislativo appena approvato, ha disposto maggiori garanzie per i genitori che lavorano. Nello specifico è stato disciplinato il congedo di paternità obbligatorio per 10 gironi e sono state aumentate le tutele delle madri, anche quelle che non sono dipendenti.

Le novità sul congedo di paternità

Il decreto legislativo, che si compone di 10 articoli e che entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha l’obiettivo di armonizzare la normativa vigente consentendo ai genitori di riuscire a trovare un equilibrio migliore tra vita professionale e famigliare.

Una delle più importanti novità sul tema è la nuova tipologia di congedo di paternità obbligatorio di dieci giorni lavorativi, di cui il padre lavoratore potrà godere dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto. Un diritto che gli spetterà sia in caso di nascita che di morte perinatale del bambino.

Si tratta in questo caso di un diritto autonomo che va ad affiancarsi a quello del “congedo di paternità alternativo” previsto nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre. Nel caso nascano due o più gemelli il padre starà a casa il doppio, ossia 20 giorni.

Sono state poi previste altre specifiche per il congedo di paternità obbligatorio:

  • È fruibile anche dal padre la cui moglie/compagna lavoratrice è in maternità;
  • Si applica anche ai padri affidatari o adottivi;
  • Il padre dovrà comunicare al datore di lavoro per iscritto almeno 5 giorni prima le date di quando si assenterà per godere del congedo.

Cosa cambia per i congedi parentali

Il nuovo decreto legislativo prevede novità anche sul tema dei congedi parentali. Innanzitutto passano da da 6 a 9 i mesi di congedo parentale coperto al 30% e fruibile da entrambi i genitori. Mamma e papà potranno godere del congedo così: ciascuno per tre mesi, non trasferibili all’altro, e in aggiunta si somma un ulteriore periodo di congedo di tre mesi (questo reciprocamente trasferibile) coperto sempre da un’indennità al 30%.

È stata aumentata da 6 a 12 anni l’età del figlio entro la quale i genitori possono godere del congedo parentale indennizzato e da 10 a 11 i mesi di diritto al congedo spettante al genitore solo.

Novità per la maternità

Per quanto riguarda le lavoratrici autonome o professioniste è stato esteso il diritto all’indennità giornaliera anche per periodi superiori ai due mesi prima del parto nel caso di «gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza» accertate dall’Asl. Per le professioniste con cassa e le lavoratrici autonome, ad oggi l’indennità di maternità per una gravidanza regolare va a coprire solamente i due mesi precedenti al parto e i tre mesi successivi, prevedendo per le professioniste una misura dell’80% di cinque dodicesimi del reddito professionale denunciato al fisco, mentre per le lavoratrici autonome l’80% della retribuzione minima giornaliera degli operai agricoli. La nuova tutela prevista per queste categorie di lavoratrici, pertanto, permette loro una maggior protezione nel caso di gravidanza difficile.

Garantita la priorità per il lavoro agile

La normativa appena approvata prevede la priorità sui colleghi per le lavoratrici e i lavoratori con figli minori di 12 anni (o di qualunque età nel cado di figli con disabilità) a godere del “lavoro agile”, ossia la possibilità di lavorare da casa. Una priorità che dovrà essere riconosciuta anche ai lavoratori caregiver e che, in generale, non potrà in alcun modo comportare demansionamento, licenziamento o trasferimento da parte del datore di lavoro.

Tre giorni di permesso per chi si occupa di persone disabili

È stato inoltre garantito il diritto a tre giorni di permesso mensili retribuiti per i lavoratori dipendenti che assistono una persona con disabilità grave, non ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore è coniuge, parte di un’union civile, convivente di fatto parente o affine entro il secondo grado.

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