Coniuge, debitore solidale

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 25026 del 10 ottobre 2008, ha precisato a quali limiti ed a quali condizioni un’obbligazione assunta da un coniuge, per il soddisfacimento di esigenze della famiglia, può ritenersi solidale in capo all’altro coniuge, non stipulante.
Nel caso di specie un genitore, di sua iniziativa, aveva iscritto le figlie minori ad una scuola privata ed, essendo rimasto insoluto il pagamento delle rette scolastiche dovute per la frequentazione dell’istituto, la scuola agiva in giudizio nei confronti di entrambi i genitori assumendo il carattere solidale dell’obbligazione sostenendo che “la circostanza che a sottoscrivere il modulo di iscrizione scolastica sia stato unicamente il padre, non esclude la sussistenza dell’obbligazione solidale in capo al coniuge non stipulante in quanto le obbligazioni assunte dai coniugi, anche separatamente, per l’istruzione dei figli, non avendo carattere strettamente personale, non determinano il sorgere del relativo rapporto obbligatorio solamente in capo a quello che le ha personalmente assunte, ma coinvolgono anche l’altro coniuge”.
La ricorrente sosteneva infatti l’applicabilità di un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “l’obbligo imposto dall’art. 147 c.c., ad entrambi i coniugi di mantenere, istruire ed educare la prole si riverbera nei rapporti esterni, con la conseguenza che, ove si tratti di obbligazioni derivanti dal soddisfacimento di esigenze della famiglia, deve riconoscersi il potere dell’uno e dell’altro coniuge di fronte ai terzi in virtù di mandato tacito, di compiere gli atti occorrenti e di assumere le relative obbligazioni con effetti vincolanti per entrambi, in deroga al principio secondo cui soltanto il coniuge che ha personalmente stipulato l’obbligazione risponde del debito contratto”.
A riguardo, la Corte ha affermato che detta enunciazione debba essere limitata alle ipotesi in cui si tratti di esigenze primarie della famiglia, quali in particolare la cura della salute.
Ed infatti: “in linea generale, pur dovendosi riconoscere che solo il coniuge che abbia personalmente stipulato l’obbligazione per contribuire al soddisfacimento dei bisogni della famiglia risponde del debito contratto, non si può far deroga a questo principio allorché l’obbligazione riguardi un bisogno primario della famiglia, quale quello della salute dei suoi componenti, ed allorché a ciò si aggiunga il profilo dell’affidamento, ingenerato dagli stessi coniugi con il loro comportamento, che l’obbligazione sia stata contratta anche per conto del coniuge non stipulante”
Nel caso di specie i Giudici hanno sottolineato come non fosse in questione un bisogno primario come quello dell’istruzione dei figli (bisogno che poteva essere soddisfatto ricorrendo a scuole pubbliche) ma solo il desiderio di far frequentare alle minori una scuola privata.
Per tale ragione, la Suprema Corte ha affermato l’inapplicabilità della tesi della ricorrente ovvero l’applicabilità del principio generale secondo il quale “l’obbligazione assunta da un coniuge, per soddisfare bisogni familiari, non pone l’altro coniuge nella veste di debitore solidale”.

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