Il decreto lavoro (D.L. n.48/2023) riformula l’attuale disciplina di cui all’art. 19 del D.Lgs n.81/2015.
La disciplina del contratto a termine prevedeva la possibilità di stipulare contratti a termine della durata di 12 mesi. Nel caso in cui fosse stipulato un contratto di durata superiore al termine di 12 mesi (ma non eccedente i 24 mesi) era necessario ricorresse una delle seguenti ipotesi:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria;
- specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del D.Lgs n.81/2015.
Il decreto lavoro, in vigore dal 5.05.2023, ferma sempre la possibilità di stipulare liberamente contratti a termine di durata non superiore a 12 mesi, prevede la possibilità di stipulare contratti di durata superiore a 12 mesi ma non eccedente i 24 mesi:
- nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’art.51 del D.Lgs n.81/2015;
- per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva e in ogni caso entro il termine del 30.04.2023.
- in sostituzione di altri lavoratori.
Viene, poi, puntualizzata la tempistica della durata del periodo di prova nei contratti a tempo determinato fissandola a 1 giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario e, viene precisato che, in ogni caso, tale periodo non può essere inferiore a due giorni. Attenzione quindi. Perché dal 5 Maggio sono entrate in vigore delle nuove norme.
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