Contratti dei riders: nuova sentenza

Il Tribunale di Palermo ha stabilito che i contratti dei riders vanno inquadrati come lavoro subordinato e non autonomo: vediamo perché.

contratto dei riders

Contratti di lavoro dei riders: l’autonomia è fittizia

Negli ultimi tempi il tema della qualificazione del rapporto di lavoro dei “riders” è  stato oggetto di  diverse pronunce giurisprudenziali.

Da ultima occorre dare risalto alla sentenza emessa dal Tribunale di Palermo (n. 3570/2020) in data 24.11.2020.

Anche in questo caso, il rider ricorrente chiedeva – in via principale – di qualificare il rapporto di lavoro come subordinato mentre la società convenuta – in questo caso, Glovo – chiedeva il rigetto delle domande relative alla qualificazione del rapporto come subordinato in quanto il contratto aveva natura autonoma: il ricorrente, infatti, poteva “scegliere gli orari in cui prenotarsi per le consegne, l’ordine della prenotazione degli slot dipendeva da un algoritmo fondato sul punteggio del singolo rider”.

Il Giudice, per poter correttamente inquadrare il rapporto di lavoro, ha ritenuto, in primis, necessario qualificare l’attività della piattaforma digitale. Qualificata l’attività della piattaforma digitale come “impresa di trasporto e distribuzione”, il Giudice si è, poi, concentrato sulle attività dei lavoratori delle piattaforme digitali e, in particolare, quella resa dal ricorrente nel corso del rapporto di lavoro.

Sulla scorta della ricostruzione del rapporto di lavoro e delle sue modalità di svolgimento, il Giudice afferma “la prestazione dei riders e del ricorrente, in particolare, risulta completamente organizzata dall’esterno (etero-organizzata) e d’altra parte, che la libertà del rider, segnatamente del ricorrente, di scegliere se e quando lavorare, su cui si fonda la natura autonoma della prestazione, non è reale ma solo apparente e fittizia, poiché, a tutto concedere, il lavoratore può scegliere di prenotarsi per i  turni che la piattaforma (e quindi il datore di lavoro che ne è titolare o ne ha il controllo) mette a sua disposizione in ragione del suo punteggio. Egli, inoltre, per poter realmente svolgere la prestazione deve essere loggato nel periodo di tempo che precede l’assegnazione della consegna, avere il cellulare carico in misura almeno pari al 20% e trovarsi nelle vicinanze del locale presso cui la merce deve essere ritirata, poiché, altrimenti, l’algoritmo non lo selezionerà, benché egli avesse prenotato e non disdetto lo slot, con la conseguenza che, in verità, non è lui che sceglie quando lavorare o meno, poiché le consegne vengono assegnate dalla piattaforma tramite l’algoritmo, sulla scorta di criteri del tutto estranei alle preferenze e allo stesso generale interesse del lavoratore”,

Ed ancora, “l’organizzazione del lavoro operata in modo esclusivo dalla parte convenuta sulla piattaforma digitale nella propria disponibilità si traduce, oltre che nell’integrazione del presupposto della etero-organizzazione, anche nella messa a disposizione del datore di lavoro da parte del lavoratore delle proprie energie lavorative per consistenti periodi temporali (peraltro non retribuiti) e nell’esercizio da parte della convenuta di poteri di direzione e controllo, oltre che di natura disciplinare, che costituiscono elementi costitutivi della fattispecie del lavoro subordinato ex art. 2094 c.c.”.

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Perché la sentenza del Tribunale di Palermo è importante?

La giurisprudenza di merito – italiana – pronunciatasi finora sul caso della qualificazione del rapporto di lavoro dei fattorini escludeva che potesse trattarsi di lavoratori subordinati proprio in ragione del fatto che i riders potevano scegliere se e quando lavorare (Trib. Torino n.778/2018; Trib. Milano n.1853/2018). I Giudici, nelle sentenze citate, avevano escluso non solo l’applicazione dell’art. 2094 c.c. (che definisce gli elementi della subordinazione) ma perfino dell’art. 2 D.lgs n.81/2015 (che prevede l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personale, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente).

La Corte d’Appello di Torino (sentenza n.26/2019), confermata poi dalla Corte di Cassazione (sentenza n.1663/2020), invece, aveva ritenuto applicabile ai riders la disciplina di cui all’art. 2 del D.Lgs n.81/2015 chiarendo, comunque, che ciò non comportava la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, in quanto il fattorino restava tecnicamente autonomo nell’esercizio della prestazione di lavoro.

Il Tribunale di Palermo, invece, con la pronuncia in commento, ha qualificato il rapporto di lavoro come subordinato, a tempo pieno e indeterminato inquadrando il ciclofattorino nel VI livello del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi.

La qualifica del rapporto di lavoro come subordinato ha quindi comportato la declaratoria di inefficacia del licenziamento intimato dalla convenuta al ricorrente, con condanna alla reintegra nel posto di lavoro, nonché la condanna al pagamento da parte della convenuta al ricorrente di un’indennità risarcitoria.

La giurisprudenza sul tema della qualificazione dei riders è in continua evoluzione.

Al prossimo aggiornamento!

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