Larticolo 155quater c.c. stabilisce che il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che lassegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.
La Corte dappello di Bologna e i Tribunali di Firenze e Ragusa hanno sollevato la questione della legittimità costituzionale dellart. 155quater nella parte in cui prevede la revoca automatica dellassegnazione della casa familiare nel caso in cui lassegnatario conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.
I Giudici della Corte Costituzionale, con la sentenza n. 308 del 30 Luglio 2008, hanno ritenuto la questione di legittimità costituzionale non fondata.
I Giudici, a riguardo, hanno affermato che già secondo il diritto vivente formatosi nella vigenza dellart.155, quarto comma, c.c. sostituito dallart. 36 della legge 151/1975, lassegnazione della casa coniugale, era strettamente legata allaffidamento della prole.
Tale principio è stato ribadito da questa Corte che con le sentenze n. 166 del 1998 e n. 394 del 2005, ha riconosciuto che detta assegnazione è strettamente funzionale allinteresse dei figli, specificando che gli obblighi di mantenimento ed educazione della prole, derivanti dalla qualità di genitore, trovano fondamento nellart. 30 della Costituzione, che si richiama alla responsabilità genitoriale. Il concetto di mantenimento, come evidenziato nella menzionata sentenza n. 166 del 1998, comprende, in via primaria, il soddisfacimento delle esigenze materiali, connesse inscindibilmente alla prestazione dei mezzi necessari per garantire un corretto sviluppo psicologico e fisico del figlio, tra le quali assume profonda rilevanza quella relativa alla predisposizione e conservazione dellambiente domestico, considerato quale centro di affetti, interessi e consuetudini di vita, che contribuisce in misura fondamentale alla formazione armonica della personalità della prole.
Sotto tale profilo, lobbligo di mantenimento di sostanzia, quindi, nellassicurare ai figli la idoneità della dimora, intesa quale luogo di formazione e sviluppo della personalità psico-fisica degli stessi.
Nel nuovo regime dellaffidamento condiviso scompare per lassegnazione della casa familiare il criterio dellaffidamento della prole e lattribuzione dellalloggio viene espressamente condizionata allinteresse dei figli.
Essendo di primaria importanza linteresse dalla prole, secondo i Giudici lart. 155quater, ove interpretato nel senso che la convivenza more uxorio o il nuovo matrimonio dellassegnatario della casa sono circostanze idonee di per se stesse a determinare la cessazione dellassegnazione, non sarebbe coerente con i fini di tutela della prole, per i quali listituto è sorto; e pertanto la normativa deve essere interpretata nel senso che lassegnazione della casa coniugale non venga meno di diritto al verificarsi degli eventi di cui si tratta, ma la decadenza della stessa deve essere subordinata ad un giudizio di conformità allinteresse del minore.
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