Coronavirus e turismo: nuove norme confrontate con le precedenti in materia di diritto del turismo. Cos’è cambiato?
Diritto del Turismo: la normativa precedente
Relativamente alle controversie in materia di diritto del turismo, prima dell’emergenza sanitaria, le norme più importanti a cui far riferimento erano le seguenti:
- Convenzione di Montreal del 1999 che garantisce l’uniformità e la prevedibilità delle norme in materia di trasporto internazionale di passeggeri, bagagli e merci.
- Regolamento 889/2002/CE che recepisce in un contesto comunitario quanto definito a livello internazionale dalla convenzione di Montreal del 1999.
- Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.
- Codice del Turismo, così come modificato, da ultimo, dal D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62 che ha ulteriormente rafforzato la tutela dei viaggiatori imponendo maggiori oneri di informazione e di assistenza.
In particolare, l’art. 41 del Codice del Turismo relativo al diritto di recesso prima dell’inizio del pacchetto turistico prevede che IL VIAGGIATORE possa recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento:
- dietro rimborso all’organizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili, e/o delle penali contrattuali, ove previste;
- senza corrispondere spese di recesso in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione.
Lo stesso art. 41 Cod. Tur. dispone poi le condizioni di recesso anche da parte del T.O, disponendo che L’ORGANIZZATORE possa recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
- Non viene raggiunto il numero minimo di partecipanti, ove contrattualmente previsto
- l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie
L’organizzatore deve procedere a tutti i rimborsi, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso.
Coronavirus e turismo: le nuove norme
Le norme emergenziali che vengono in rilievo in riferimento al diritto del turismo sono le seguenti:
DPCM n. 9 del 02/03/20
Art. 28. Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici
L’art. 28 del DPCM n. 9 del 2/3/20 è stato emanato nel periodo in cui in Italia erano state istituite le c.d. “zone rosse”, ovvero quelle zone delimitate in cui vi erano dei limiti alla circolazione dei residenti, mentre altre zone di Italia non erano ancora toccate da alcun divieto di spostamento.
Tale norma disciplina pertanto la possibilità dei residenti di quelle zone di recedere dal contratto per impossibilità sopravvenuta, così come la possibilità di recesso per quei viaggiatori le cui mete di destinazione fossero interessate a vario titolo da restrizioni che impedivano il godimento del viaggio da parte del turista (blocco doganale, quarantena obbligatoria, ecc).
Tale norma prevede la possibilità per vettori e T.O. interessati dall’esercizio del diritto di recesso come sopra disciplinato di offrire un pacchetto sostitutivo o un voucher dell’importo versato della validità di 1 anno in alternativa al rimborso monetario indicato dall’art. 41 Cod. Turismo
DPCM n. 18 del 17/3/20
Art. 88. Rimborso dei contratti di soggiorno
Estende le disposizioni di cui all’articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 previste solamente per i titoli di viaggio e per i pacchetti turistici anche ai contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito dei provvedimenti di limitazione alla circolazione adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6.
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