La determinazione dellimporto da versare a favore del coniuge più debole a titolo di mantenimento, sia esso dovuto a causa della richiesta di separazione ovvero di divorzio, è da sempre una delle cause di maggior pressione tra le parti e quella che spesso rende impossibile laddivenire ad una soluzione bonaria della crisi coniugale attraverso la proposizione di una procedura consensuale o congiunta, rendendo necessario ricorrere allautorità giudiziaria per la quantificazione dellassegno mensile.
In proposito, la Corte di cassazione si è espressa più volte, indicando i criteri con cui viene stabilito limporto dellassegno di mantenimento.
Al riguardo, la sentenza della Corte di Cassazione, sez. I, 5 luglio 2006, n. 15326 ha disposto che: Sebbene la separazione determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita ed anche il diretto godimento dei beni, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza va identificato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro.
Detto criterio, è stato più volte confermato ed esplicitato in successive pronunce, tra cui spicca per lesaustività della motivazione la sentenza n. 9915/2207, secondo la quale: In tema di separazione tra coniugi, al fine della quantificazione dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, il giudice del merito deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell’assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell’onerato. A tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito (sia pure molto elevato) emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini
economici, diversi dal reddito dell’onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti (quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso), dovendo, in caso di specifica contestazione della parte, effettuare i dovuti approfondimenti – anche, se del caso, attraverso indagini di polizia tributaria – rivolti ad un pieno accertamento delle risorse economiche dell’onerato (incluse le disponibilità monetarie e gli investimenti in titoli obbligazionari ed azionari ed in beni mobili), avuto riguardo a tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro; e, nell’esaminare la posizione del beneficiario, deve prescindere dal considerare come posta attiva, significativa di una capacità reddituale, l’entrata derivante dalla percezione dell’assegno di separazione. Tali accertamenti si rendono altresì necessari in ordine alla determinazione dell’assegno di mantenimento in favore del figlio minore, atteso che anch’esso deve essere quantificato, tra l’altro, considerando le sue esigenze in rapporto al tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e le risorse ed i redditi di costoro.
Sempre in tema di determinazione dellammontare dellassegno di mantenimento, si rileva che assume rilevanza anche la circostanza della formazione di una nuova famiglia da parte dellonerato, in quanto il versamento dellassegno a favore della prima famiglia non deve essere causa di pregiudizio per la seconda famiglia formatasi dopo il divorzio. In tal senso, la Corte di CASSAZIONE (sent. n. 21919/2006) ha stabilito: Ai fini della quantificazione dellassegno di divorzio assume rilievo la circostanza che lex coniuge, onerato della corresponsione dellassegno, abbia formato una nuova famiglia, nei cui confronti derivano obblighi riconosciuti dalla legge. In tali circostanze occorre adeguare la misura dellassegno di divorzio a favore dei membri della prima famiglia, nei limiti in cui questo temperamento non produca una situazione deteriore nei confronti della seconda famiglia.
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