Cosa fare se si ha un immobile dato in affitto e l’inquilino restituisce le chiavi in ritardo? Si ha diritto a un risarcimento del danno?
Restituzione dell’immobile in ritardo: cosa stabilisce la legge?
Può succedere che a causa di una pronuncia del giudice – es. sfratto per morosità – oppure per il raggiungimento della scadenza del contratto, il conduttore sia obbligato alla restituzione dell’immobile al proprietario nel rispetto del suddetto termine.
Ed infatti con la scadenza o con la pronuncia del giudice il contratto si scioglie ed il conduttore non ha più alcun diritto di continuare ad occupare l’immobile.
Se ciò si verifica, il proprietario subisce una privazione del godimento dell’abitazione dovuta ad un’occupazione divenuta senza titolo e quindi abusiva.
La ritardata restituzione delle chiavi è fonte di responsabilità per il conduttore, il quale è tenuto a corrispondere fino alla data di scioglimento del contratto il canone di locazione pattuito eventualmente non ancora versato, mentre nel periodo successivo e fino all’effettivo rilascio dell’immobile una somma che prende il nome di indennità di occupazione.
Tale obbligo deriva dall’art. 1591 Codice Civile che impone al conduttore l’obbligo di corrispondere il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno.
L’indennità di occupazione scatta automaticamente?
Circa l’automatismo o meno di tale danno da riconoscersi al proprietario vi è un contrasto giurisprudenziale.
L’orientamento più recente – con una pronuncia della Cassazione del 2019 – sembra affermare che il proprietario che subisca un ritardo nella riconsegna dell’immobile abbia in ogni caso diritto al risarcimento del danno pari al valore locativo attuale e questo in ragione della semplice possibilità di ricavare dal bene un reddito derivante dalla potenziale rilocazione dello stesso ad un canone di mercato.
Pertanto, secondo tale orientamento, tale risarcimento andrebbe riconosciuto al proprietario a prescindere dalla dimostrazione della prova effettiva della sussistenza e dell’entità del danno, ossia a prescindere dalla dimostrazione della perdita di concrete offerte di locazione del suddetto immobile, rifiutate per il protrarsi dell’occupazione da parte del vecchio inquilino.
Resta salva la possibilità di conseguire un maggior danno (es. rimborso spese sostenute dal proprietario per prendere in locazione un altro immobile in attesa della riconsegna di quello oggetto di controversia) da dimostrarsi nel corso dell’eventuale causa risarcitoria nei confronti dell’ex conduttore.
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