Con una sentenza del 13/11/2003 il Giudice di Pace di Massa ha allargato i confini del danno c.d. da vacanza rovinata, concedendo il risarcimento del danno morale da vacanza rovinata per la ritardata consegna del bagaglio.
In materia, l’art. 5 della direttiva 90/314/CEE ha riconosciuto il diritto del viaggiatore ad ottenere, oltre al risarcimento dell’esborso economico non preventivato, il diritto al risarcimento del c.d. “danno da vacanza rovinata”, determinato dal disagio o stress sopportato dal consumatore/viaggiatore a causa dell’inesatta esecuzione della prestazione promessa, allorché sia stato leso irrimediabilmente o compromesso il suo interesse al pieno godimento di un periodo di vacanza, organizzato come occasione di svago e/o di riposo, conforme alle sue aspettative.
Tale danno da vacanza rovinata viene riconosciuto anche nel caso di disservizio relativo al ritardo nella consegna dei bagagli.
Si legge infatti nella sentenza del Giudice di Pace di Massa del 12/12/2003 che: “In caso di mancata o ritardata consegna dell’unico bagaglio del passeggero, in coincidenza con un breve periodo di vacanza, il vettore aereo è tenuto a risarcire, oltre al danno patrimoniale, anche il danno da vacanza rovinata, intendendosi per tale quello determinato dal disagio non strettamente economico sopportato per rintracciare il bagaglio e per procurarsi i beni di prima necessità andati smarriti”.
Il Giudice di Pace di Massa prosegue considerando che “risponde ad equità risarcire i disagi – non solo strettamente economici – derivanti dalla mancata consegna dell’unico bagaglio di viaggio per una vacanza di soli quattro giorni: si pensi alla perdita di tempo per rintracciare il bagaglio e per procurarsi i beni di prima necessità andati smarriti; disagi ancor più amplificati dalla breve durata della vacanza”.
Dunque, nel caso in cui vi sia un ritardo nella consegna dei bagagli, il tour operator o la compagnia aerea, ciascuno per la propria responsabilità, dovranno rispondere del risarcimento di due voci di danno: 1) l’esborso economico sostenuto per acquistare beni di prima necessità, semprechè comprovato da scontrini fiscali o altre pezze giustificative; 2) il danno morale da vacanza rovinata, la cui entità sarà valutata dal giudice in via equitativa, in applicazione dell’art. 1226 c.c., non potendo il danno morale essere provato nel suo preciso ammontare. Tale danno sarà valutato in proporzione alla misura del ritardo ed alla durata complessiva della vacanza.
Pubblicato su QN-Economia & Politica – Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino
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