Danno esistenziale da vacanza rovinata

Giudice di Pace di Pomigliano D’Arco

Mentre l’agenzia di viaggi, che ha svolto attività di mediatore, non può ritenersi responsabile in quanto la scelta dei locali e la presentazione di questi mediante catalogo è un’attività propria ed esclusiva del Tour Operator quest’ultimo, è certamente il reale ed unico legittimato passivo al quale addebitare la responsabilità degli eventi di cui alla narrativa”.

“essendo la vacanza organizzata per un tempo notevolmente lungo (22 giorni) e per altro fuori Italia, le sole spese di viaggio assumono un aspetto del tutto marginale, in relazione alla circostanza, che il disservizio e quindi la prestazione non goduta, è da relazionare esclusivamente al soggiorno e non già al viaggio”.

Fatto

In data 10 Maggio 2006, i sigg.ri X ed Y acquistavano per loro e per i loro due figli minori, presso l’Agenzia Z un viaggio con partenza prevista da Brindisi in data 6/08/2006 con ritorno da Cefalonia in data 22/08/2006 ed un soggiorno in un appartamento presso un villaggio in località Katelios – Grecia.
Partiti e giunti sul luogo della vacanza, i sigg.ri X ed Y ebbero a constatare che la struttura per l’alloggio a loro riservata era del tutto difforme da quanto presentato nel catalogo viaggi e precisamente: monolocale di piccole dimensioni, in evidente stato di fatiscenza, privo di TV, con aria condizionata non funzionante, angolo cottura di fortuna, servizi igenici non idonei, in sostanza, una sistemazione, a dire degli attori, poco dignitosa.
I sigg.ri X ed Y si rivolgevano, quindi, sia all’Agenzia Z che al T.O. W, chiedendo una migliore sistemazione; risultata del tutto vana tale richiesta, gli attori provvedevano a organizzare il rientro in data 17/08/2006, il tutto a loro spese.
Successivamente, in data 19/08/2006, al fine di addivenire ad una bonaria definizione della questione in oggetto, tramite lettera raccomandata, chiedevano la restituzione di quanto pagato oltre al danno da vacanza rovinata.
Trascorso del tempo senza che fosse pervenuta una risposta, gli attori ricorrevano alle vie legali per chiedere la condanna del tour operator e dell’agenzia di viaggi, in solido tra loro, al pagamento: a) del danno patrimoniale quale somma pagata per prestazioni non corrisposte oltre a quanto anticipato per il rientro non previsto; b) del danno non patrimoniale, semplicemente detto nella specie danno esistenziale da vacanza rovinata.
Si costituiva in giudizio il T.O. W eccependo che l’oggetto del contratto non fosse una vacanza “tutto compreso”, ma un mero servizio di soggiorno e che, pertanto, non fosse applicabile nel caso di specie la normativa relativa ai pacchetti turistici; che comunque, qualunque danno eventuale vi fosse stato questo, lo stesso era da ricollegarsi all’esclusivo comportamento negligente degli attori i qual,i in modo frettoloso, avevano deciso di rientrare senza dare il tempo agli organizzatori di verificare la sussistenza delle anomalie riscontrate dagli attori; chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda.
Parimenti, si costituiva in giudizio l’Agenzia Z sostenendo la propria attività esclusiva di mediatore, e dunque la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto se responsabilità vi fosse stata, questa era da attribuirsi esclusivamente al T.O.

IL COMMENTO

Secondo il Giudice, la domanda attorea è da ritenersi fondata e merita accoglimento.
L’organo giudicante riteneva provato che il soggiorno illustrato dal catalogo del T.O. non era risultato quello realmente goduto dagli attori, affermava la responsabilità esclusiva dell’organizzatore per inadempimento contrattuale, riconoscendo l’estraneità dell’agenzia di viaggi che, avendo svolto attività di mero mediatore, non può ritenersi responsabile dell’inadempimento contrattuale, “in quanto la scelta dei locali e la presentazione di questi mediante catalogo è un’attività propria ed esclusiva del T.O., che è certamente il reale ed unico legittimato passivo”.
Soffermandoci sull’esame di questo capo della decisione, non si può che concordare con la decisione del Giudice.
Ed infatti, il Giudice di Pace ha ritenuto non responsabile l’Agenzia di Viaggi rilevando che la stessa avesse svolto una attività di mediatore nella conclusione del contratto, attività che non richiede né permette all’agenzia di effettuare un controllo tra quanto dichiarato dall’organizzatore di viaggi nel catalogo illustrativo e la scelta dei locali e dei servizi effettivamente offerti.
Invero, nel contratto di intermediazione, un soggetto si obbliga a procurare ad altro, sempre verso corrispettivo, un contratto di organizzazione di viaggio oppure un servizio turistico separato funzionale ad un viaggio o un soggiorno, spendendo nei confronti di terzi, il nome del cliente (1). Tale contratto va assimilato alla fattispecie negoziale del mandato con rappresentanza, per cui il rischio di inadempimento legato al servizio turistico è sopportato soltanto dal fornitore del servizio e/o dall’organizzatore dello stesso, e non dall’intermediario (2).
Ciò, in quanto il fornitore e/o organizzatore dei servizi è l’unico soggetto che può porre effettivo rimedio a eventuali vizi o carenze della prestazione, rimanendo l’agenzia di viaggi del tutto estranea all’esplicarsi del rapporto in fase di esecuzione.
Al contrario, il tour operator è tenuto a garantire al consumatore l’effettività del servizio turistico così come promesso in sede contrattuale ed illustrato per mezzo dei propri cataloghi o depliants, gravando sul medesimo una responsabilità per qualsiasi difformità tra le obbligazioni assunte in sede contrattuale e le prestazioni realmente fornite (3).
Di conseguenza, il Giudice ha rilevato come l’inadempimento contrattuale del T.O., determinato dall’aver corrisposto un bene differente per caratteristiche e qualità dalla cosa venduta, abbia fatto nascere in capo agli attori il diritto al risarcimento ex art. 1218 c.c. nonché ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. n. 111/95 (4).
Se il riferimento all’art. 1218 c.c., relativo alla responsabilità per inadempimento delle obbligazioni, è pienamente condivisibile, molte perplessità desta il richiamo alla disciplina di cui al D.Lgs n.111 del 1995 – concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso – ritenuta applicabile al caso de quo dall’organo giudicante nonostante il contratto vertesse sulla vendita di un mero soggiorno, sulla base del fatto che “essendo la vacanza organizzata per un tempo notevolmente lungo (22 giorni) e per altro fuori dall’Italia, le sole spese di viaggio assumono un aspetto del tutto marginale, in relazione alla circostanza che il disservizio e quindi la prestazione non goduta è da relazionare esclusivamente al soggiorno e non già al viaggio”.
Tale decisione non può essere condivisa.
In realtà, la normativa di cui al D.Lgs n.111 del 1995, oggi abrogata e trasfusa nel Codice del Consumo (D.Lgs. 206 del 2005) (5) si applica ai pacchetti turistici aventi ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 84, lettere i) e m), che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 2 D.Lgs. 111/95, ora art. 84 Cod. Consumo).
Poiché gli attori acquistavano dal T.O. il solo servizio di soggiorno, il contratto, avendo ad oggetto un unico servizio turistico, non poteva configurarsi come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio “tutto compreso” ovvero di pacchetto turistico, bensì come semplice contratto di ospitalità (soggiorno in un appartamento all’interno di un villaggio turistico), per cui la normativa speciale dettata dal D.Lgs. n. 111/95 non può ritenersi applicabile al caso in esame (6).
Ed invero, il contratto di ospitalità è definito quale un contratto atipico, a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive: quella del cliente consiste unicamente nel pagamento del prezzo per l’alloggio, con la maggiorazione per i servizi aggiuntivi dei quali egli abbia usufruito; mentre quella del gestore e/o (come nel caso di specie) dell’organizzatore, consiste in una prestazione complessa, costituita principalmente dalla messa a disposizione dell’alloggio e, in via strumentale o complementare, da quant’occorre per l’esatto adempimento della prestazione principale dei servizi connessi o aggiuntivi (7).
Sotteso al contratto di ospitalità, grava sulle parti un reciproco dovere di informazione; in particolare, il gestore/organizzatore della struttura ricettiva ha il dovere di fornire notizie su servizi e caratteristiche della struttura stessa, veritiere e non ingannevoli, in ottemperanza al dovere di buona fede (art. 1366 e 1375 c.c.) e alle norme del Codice del Consumo che impongono doveri specifici di informazione.
A riguardo, si rileva come l’art. 5, comma 3, del Codice del Consumo affermi: “le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore”.
Si rileva, quindi, che a seguito dell’accertamento della difformità tra le obbligazioni assunte in sede contrattuale ed il servizio realmente offerto, il T.O. debba essere chiamato a rispondere per inadempimento contrattuale, ai sensi dell’art. 1218 c.c. e, tutt’al più, ai sensi dell’art. 5 Codice del Consumo.
Una volta accertato l’inadempimento da parte del T.O., sotto i profili ora accennati, delle obbligazioni assunte con la stipulazione del contratto, è necessario verificare l’esistenza del nesso di causalità tra detto inadempimento ed il danno lamentato dagli attori, nonché accertare l’esistenza e l’ammontare del danno medesimo.
Trattandosi di un illecito contrattuale, il danno sarà limitato al danno prevedibile al momento della conclusione del contratto, ai sensi dell’art. 1225 c.c., salvo il caso in cui possa ravvisarsi dolo del debitore, ipotesi senz’altro da escludersi nel caso in esame.
Nel caso in esame il Giudice di Pace di Pomigliano D’Arco ha accertato positivamente, attraverso l’espletamento della prova testimoniale e l’esame della documentazione di causa, l’esistenza del nesso di causalità tra l’inadempimento del tour operator ed i danni derivanti dagli attori.
In particolare il Giudice ha correttamente ritenuto diretta conseguenza dell’inadempimento del tour operator i danni patrimoniali derivanti dal mancato godimento dei giorni di vacanza pagati e non goduti dagli attori a causa del rientro anticipato dal viaggio, nonché i costi sopportati per detto rientro anticipato.
Tali danni sono stati liquidati nel loro preciso ammontare, avendo parte attrice prodotto le pezze giustificative degli esborsi sostenuti.
Oltre ai danni di natura patrimoniale, il Giudice ha altresì riconosciuto in capo agli attori il diritto al risarcimento del c.d. danno “da vacanza rovinata”.
Tale impostazione, come detto, non può essere condivisibile in base alla considerazione che il danno da vacanza rovinata sia risarcibile esclusivamente in presenza di inadempimento (o inesatto adempimento) delle obbligazioni assunte dall’organizzatore del viaggio con la stipulazione di un pacchetto turistico tutto compreso (8), in virtù del quale l’organizzatore si obbliga a procurare al viaggiatore una genericità di servizi diretti e finalizzati al godimento della vacanza: tale disciplina non può pertanto essere applicabile in via analogica al contratto di soggiorno, in cui l’obbligazione del tour operator è quella di fornire l’alloggio promesso ed eventuali beni strumentali al suo godimento.
Ed invero, con la nota decisione del marzo 2002 (9) la Corte di Giustizia CE ha chiarito che, nelle ipotesi di viaggi e vacanze “tutto compreso” il viaggiatore che non riesca a fruire, in tutto o in parte, della vacanza per inadempimento del tour operator abbia diritto, oltre alla rifusione delle spese conseguenti all’inadempimento, anche al risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, il quale costituisce una ipotesi di danno morale da inadempimento, eccezionalmente risarcibile alla luce del diritto comunitario.
Trattandosi di una disciplina speciale, la stessa non potrà trovare applicazione analogica in casi non direttamente interessati o richiamati nella norma speciale, quale, nel nostro caso, il contratto di ospitalità.
E’ evidente, quindi, come non sia applicabile al contratto di ospitalità la disciplina relativa ai viaggi organizzati, né possa essere riconosciuto, in tale sede, il c.d. “danno da vacanza rovinata”.
Peraltro, si ritiene che, oltre al danno patrimoniale derivato agli attori per i giorni non goduti e per le spese di rientro anticipato, sarebbe stato possibile presupporre una ulteriore voce di danno, non presa in considerazione nella sentenza oggetto del presente commento, e relativa al minore valore della prestazione offerta rispetto a quella acquistata.
Ed invero, si rileva come il mero rimborso dei danni patrimoniali subiti a causa dell’inadempimento del tour operator non sia, di per sé, sufficiente a ristabilire il sinallagma contrattuale violato in quanto, ripristinata l’indifferenza patrimoniale tramite la restituzione della differenza tra i giorni pagati ed i giorni goduti, nonché rimborsate le spese sostenute per il viaggio di rientro in Italia, il viaggiatore è ancora “creditore” della minor utilità tratta dai giorni di vacanza trascorsi nell’alloggio, il quale si è rivelato di qualità inferiore a quella promessa.
In tal senso, a seguito dell’accertamento del minor valore dell’alloggio rispetto a quello promesso in sede contrattuale, pare pertanto ipotizzabile la richiesta di riduzione del prezzo versato per i giorni trascorsi nella struttura, con conseguente risarcimento della differenza tra quanto versato ed il valore reale del servizio.


Note

  • 1. Sulla definizione del contratto di intermediazione dell’Agenzia di Viaggi vedasi I contratti turistici, di F. Morandi, M.M.Comenale Pinto e M. La Torre in Pratica del Diritto civile, collana diretta da G. Iudica, Ipsoa, 2004, pagg. 17 e seguenti.

  • 2. Per la ripartizione di responsabilità tra agenzia di viaggi e organizzatore vedi opera citata, pagg. 80 e seguenti, il quale propone un regime di responsabilità “strutturalmente differenziata”, in funzione degli obblighi assunti nei confronti del consumatore.

  • 3. Circa la responsabilità del tour operator, ex plurimis, Tribunale sez. IV Torino, 21-11-2003 – Rel. Grillo – C. e M. c. Nosytour c. Terranova s.a.s., secondo il quale “Le informazioni relative al viaggio organizzato fornite al consumatore vincolano il tour operator, che va considerato responsabile del danno conseguente alla modifica degli elementi del pacchetto turistico che non abbia comunicato per iscritto al viaggiatore”.

  • 4. L’art. 14 D.Lgs. n. 111/95 così recitava: “In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile”. Articolo oggi abrogato e sostituito dall’art. 93 Cod. Consumo, che ne richiama la sostanza.

  • 5. D.Lgs. 17-03-1995, n. 111 Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso in G.U. 14-04-1995, n. 88, Serie Generale, abrogato dall’art. 146, comma c. 1, lett. e), D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo).

  • 6. L’art. 1 del D.Lgs. n. 111/95 specificava l’ambito di applicazione della normativa “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai pacchetti turistici definiti all’art. 2, venduti od offerti in vendita nel territorio nazionale dall’organizzatore o dal venditore, di cui agli articoli 3 e 4, in possesso di regolare autorizzazione. Il presente decreto si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati fuori dai locali commerciali, ferme restando le disposizioni del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50.”

  • 7. Circa i contratti di ospitalità, vedasi I contratti di Viaggio, di E. Falletti, ne Il diritto applicato, collana diretta da G. Cassano, Ed. Cedam 2008, pagg. 176 e ss.

  • 8. A seguito dell’abrogazione della normativa previgente, oggi D. Lgs. 06-09-2005, n. 206 (Codice del Consumo), Capo II Servizi turistici, artt. 82 ss.

  • 9. Decisione Corte di Giustizia CE 12 marzo 2002 n. C-168/00 interpretativa della Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, attuata in Italia dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, così come modificato dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, ed infine abrogato dall’entrata in vigore del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo).

Articolo pubblicato su IL GIUDICE DI PACE – Ipsoa Editore n. 4/2009

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