Danno esistenziale: quando il turista deve rinunciare alla vacanza

Con sentenza del 07 settembre 2005 il Giudice di Pace di Casoria (NA) ha stabilito che, qualora il mutamento unilaterale delle condizioni contrattuali imposto dal tour operator o dall’agenzia di viaggi non venga accettato dall’altro contraente (nel caso di specie, non possa venire accettato dal turista per esigenze lavorative) il quale debba in tal modo rinunciare alla vacanza programmata, non solo è dovuto l’integrale risarcimento del prezzo di acquisto del pacchetto turistico, ma va altresì riconosciuto il risarcimento di qualunque altro danno, patrimoniale o non patrimoniale, sofferto dal consumatore.

Tra questi, vi è ricompresso il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente al disagio psico-fisico costituito dalla frustrazione dovuta all’improvvisa mancata partenza e al mancato godimento del soggiorno, da determinarsi in via equitativa, che il Giudice ha ritenuto esistente in re ipsa, ovvero senza necessità di prova.
Al riguardo, il Giudice ha ritenuto che, provato l’inadempimento del tour operator che ha comportato il recesso da parte degli attori dal contratto stipulato tra le parti “deve osservarsi che l’art. 13 CCV (Convenzione sul Contratto di Viaggio firmata a Bruxelles nel 1970 e recepita dall’Italia con Legge n. 1084/1995, ora sostituito dall’art. 92 del Codice del Consumo) prevede che l’organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale i parziale dei suoi obblighi di organizzazione quali risultano dal contratto. Deve, con tutta evidenza, ritenersi, pertanto, che nell’impiegata locuzione qualunque pregiudizio risieda il fondamento giuridico dell’obbligo, per l’organizzatore del viaggio, di risarcire sia i danni patrimoniali che non, alla cui categoria appartiene il danno esistenziale subito dal consumatore”.
Alla luce della nuova normativa riorganizzata nel Codice del Consumo, gli articoli 91 e 92 prevedono che prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dia immediato avviso in forma scritta al consumatore, il quale, ove non accetti la proposta di modifica, può recedere dal contratto senza pagamento di penali, ed ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.
Tale risarcimento non è dovuto quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto ed il consumatore sia stato informato in forma scritta almeno venti giorni prima della data prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso l’eccesso di prenotazioni.

Pubblicato su QN-Economia & Politica – Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino

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Avv. Francesca Zambonin
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