Quando si parla di eredità occorre tenere presente che si è in presenza di un patrimonio complesso. Infatti, con il termine eredità si indica l’intera posizione giuridica di cui era titolare il defunto, comprensiva di attività (immobili, mobili, denaro, conti correnti, titoli ), ma anche di passività (debiti ).
Il nostro ordinamento, in questo senso, richiede che un soggetto che intende accettare l’eredità si faccia carico non solo di acquistare i beni, ma anche di fare fronte ad eventuali pendenze e situazioni debitorie che facevano capo al de cuius.
Una regola fondamentale del diritto successorio prevede, infatti, che il chiamato all’eredità che accetta l’eredità subentri nella stessa posizione giuridica del defunto ed in particolare risponda dei suoi debiti illimitatamente e quindi non solo con beni ereditari, ma anche con beni personali.
Proprio per tali ragioni, è importante che i soggetti che vengono chiamati all’eredità (proprio in questi termini si esprime il codice civile) valutino con la massima attenzione la possibilità di diventare eredi a tutti gli effetti.
Ovviamente proprio per l’importanza ed il pericolo che in certi casi si può celare nel diventare eredi, il codice civile prevede alcuni strumenti per attenuare le conseguenze dannose sopra viste di un’avventata accettazione dell’eredità.
Se ad esempio, l’eredità è gravata da numerosi debiti può essere opportuno valutare lipotesi di rinunciare all’eredità.
La rinuncia all’eredità può essere fatta entro 10 anni dalla morte del defunto, ma in alcuni determinati casi deve essere fatta entro 3 mesi dall’apertura della successione, pena l’automatica accettazione della stessa.
La rinuncia all’eredità è un atto formale che può essere compiuto anche senza doversi recare dal Notaio.
Il rinunciante viene considerato dalla legge come se non fosse mai stato chiamato all’eredità.
Ad ogni buon conto, il consiglio che viene dato quando si apre una successione è quello di valutare con attenzione la consistenza del patrimonio attraverso accurate indagini, anche di tipo ipotecario e catastale e, solo in un secondo momento, stabilire se procedere ad accettare o rinunciare all’eredità.
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