Martedì 11 giugno 2019 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il nuovo “decreto Sicurezza bis” recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, proposto dal Presidente Giuseppe Conte e dal ministro dell’Interno Matteo Salvini.
Le nuove disposizioni sono relative al contrasto dell’immigrazione illecita, al rafforzamento dell’efficacia dell’azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza e infine alla lotta alla violenza in occasione di manifestazioni sportive.
Vediamo insieme quali sono i macrotemi cardine del decreto Sicurezza bis.
Immigrazione clandestina e frontiere marittime
Innanzitutto, è rilevante la nuova attribuzione al ministro dell’Interno, in qualità di autorità nazionale di pubblica sicurezza, del potere di limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, con l’eccezione del naviglio militare e delle navi in servizio governativo non commerciale. In tal senso l’eventuale limitazione sarebbe giustificata da motivi di ordine e di sicurezza pubblica o se, in una specifica prospettiva di prevenzione, il Ministro ritenga necessario impedire il potenziale pregiudizievole passaggio.
Il decreto sicurezza bis prevede che in caso di ipotesi di inosservanza da parte del comandante della nave dei divieti e delle limitazioni imposti, questi sarà soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa tra un minimo di 10.000 Euro ad un massimo di 50.000. È fatta salva, inoltre, la possibilità di eventuali sanzioni penali.
Nel caso di reiterazione della violazione con la medesima nave verrà applicata la sanzione accessoria della confisca amministrativa del mezzo con sequestro cautelare immediato.
Cooperazione internazionale di polizia e strutture recettive
Il decreto sicurezza bis prevede che in materia di sicurezza pubblica verranno applicate misure volte a sviluppare l’attività di cooperazione internazionale delle forze dell’ordine in tema di operazioni sotto coperture relative all’immigrazioni clandestina.
È inoltre previsto che i titolari di strutture ricettive (come hotel, B&B, ecc.) debbano con immediatezza comunicare alle questure la presenza delle persone alloggiate.
Manifestazioni in luoghi pubblici e aperti al pubblico
Una maggiore tutela agli operatori delle Forze di polizia impiegati nei servizi di ordine pubblico è prevista dal decreto sicurezza bis. Viene quindi garantito un inasprimento delle sanzioni nei confronti di chi contravvenga al divieto di utilizzare caschi protettivi, o qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona.
La norma prevede la reclusione da uno a quattro anni per chi, durante le manifestazioni, lanci o utilizzi razzi, oggetti contundenti o gas. Sono introdotte anche circostanze aggravanti per i reati commessi durante le manifestazioni, relativi a violenza; minaccia; resistenza a pubblico ufficiare; interruzione di ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità; devastazione; danneggiamento e saccheggio.
Aumento organico giustizia
Con l’intento di velocizzare la ormai lentissima esecuzione delle sentenze di condanna, il decreto sicurezza bis prevede il sostegno di un contingente di personale agli organi competenti. È previsto un aumento di massimo 800 unità, introdotte nell’organico con contratti a tempo determinato di durata annuale.
Manifestazioni sportive
La norma prevede un incremento della durata della DASPO (Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive), la misura prevista dalla legge per impedire aggressioni violente durante le manifestazioni sportive. Per i recidivi, il decreto sicurezza bis aumenta le sanzioni prevedendo un periodo di DASPO che va da un minimo di sei ad un massimo di 10 anni. Inoltre, per coloro che violeranno il divieto di accedere alle manifestazioni, il periodo massimo di durata della misura è elevato fino a 10 anni.
Viene estesa l’applicabilità del fermo di indiziato di delitto ai reati posti in essere non solo in occasione di manifestazioni sportive ma anche a causa di queste. Si rende permanente la disciplina dell’arresto differito per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
Rivendita abusiva dei biglietti
Le sanzioni si intensificano anche per chi rivende abusivamente i titoli di accesso alle manifestazioni sportive, ricomprendendo nella disciplina qualunque condotta di vendita non autorizzata, anche se posta in essere attraverso mezzi telematici.
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