Determinazione dell’assegno di mantenimento

La separazione personale dei coniugi comporta solitamente effetti sui rapporti patrimoniali dei coniugi, quali la cessazione della comunione legale dei beni, la possibile attribuzione di un assegno di mantenimento a favore del coniuge più debole, il dovere di contribuire al mantenimento della prole.
Per quanto riguarda la determinazione delle somme da versare all’altro coniuge o alla prole, esse variano sensibilmente a seconda che sia riconosciuto e meno l’addebito all’altro coniuge della separazione, della rispettiva condizione economica dei due coniugi, dell’età e della situazione della prole.
Qui di seguito analizzeremo brevemente le varie posizioni al fine di dare un’indicazione di massima sulla determinazione dell’assegno di mantenimento o dell’assegno alimentare.
Infatti, sebbene spesso i due termini vengano nel linguaggio comune utilizzati indifferentemente, essi presuppongono nel linguaggio giuridico due differenti ipotesi.

MANTENIMENTO
Ed invero, con la separazione cessa (se era in vigore) la comunione patrimoniale ma non viene meno il dovere di sostentamento materiale tra i coniuge.
Ai sensi dell’art. 155 c.c. “Il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
Dunque, quando non vi sia addebito della separazione e quando vi sia disparità tra i redditi dei due coniugi, il coniuge con redditi maggiori ha il dovere di versare all’altro coniuge quanto necessario per consentire di mantenere un tenore di vita analogo a quello esistente durante il matrimonio (tra le tante, Cassazione civile, sez. I, 29 aprile 2005, n. 8940).
La giurisprudenza più recente è orientata inoltre nel ritenere che il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio da garantire anche a seguito dell’intervenuta separazione personale sia quello che i coniugi avrebbero potuto godere grazie al patrimonio e/o alle entrate famigliari e non quello effettivamente goduto, estendendo in tal modo l’obbligo del coniuge onerato nel caso in cui, seppure abbienti, i coniugi conducessero una vita parca.
Per la determinazione dell’assegno di mantenimento debbono essere presi in considerazione molti fattori quali, i redditi di entrambi i coniugi (non solo derivanti da attività lavorative ma altresì da beni personali produttivi di reddito quali beni immobili, fondi, investimenti, eccetera), l’assegnazione e l’uso della casa coniugale, l’allacciamento stabile di una convivenza more uxorio che comporti una forma di assistenza economica ad uno dei coniugi, eccetera.
Vi è dire, comunque, che nulla è dovuto tra i coniugi nel caso in cui gli stessi possano contare su entrate di pari misura ovvero nel caso in cui venga addebitata ad uno dei coniugi la separazione.

ALIMENTI
L’addebito della separazione, quindi, comporta la perdita del diritto di ottenere dall’altro coniuge l’assegno di mantenimento che garantisca di godere del medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Per pronunciarsi l’addebito, che deve essere richiesto espressamente, è necessario che venga dimostrato che la crisi dell’unione coniugale si è verificata per colpa esclusiva dell’altro coniuge, il quale è venuto meno ai doveri coniugali determinando in questo modo la rottura del rapporto.
Attenzione però: anche se l’abbandono del tetto coniugale o l’esistenza di una relazione extraconiugale sono i casi più frequenti di violazione dei doveri coniugali, è necessario altresì dimostrare in sede giudiziale che tali comportamenti sono stati la CAUSA della crisi di un’unione coniugale fino a quel momento intatta e non la CONSEGUENZA di un rapporto che era già deteriorato. Solo nel primo caso, infatti, sarà accolta la richiesta di addebito della separazione ed il coniuge incolpevole sarà esonerato, se del caso, dal versamento dell’assegno di mantenimento nei confronti del coniuge ritenuto colpevole.
Anche in questo caso però, permane a carico del coniuge un dovere di alimenti nei confronti dell’altro coniuge quando quest’ultimo non abbia mezzi adeguati a sopravvivere nè possibilità di procurarseli.
Ed infatti l’art. 438 c.c. dispone che “Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento. Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell’alimentando , avuto però riguardo alla sua posizione sociale”.
Gli alimenti sono pertanto dovuti solo nel caso in cui uno dei due coniugi non abbia mezzi sufficienti a sopravvivere e non abbia altresì la facoltà di procurarseli attraverso un’attività lavorativa (ad esempio perchè di età avanzata, perchè essente da anni dal mondo del lavoro, perchè non ha i requisiti scolastici richiesti, ecc).

MANTENIMENTO DEI FIGLI
Un discorso differente riguarda il mantenimento della prole: l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole grava infatti su entrambi i genitori e persiste anche durante e dopo la separazione dei coniugi.
Se entrambi i coniugi sono titolari di reddito il mantenimento della prole sarà a carico di entrambi; il Giudice dovrà stabilire l’effettivo reddito di entrambi i coniugi per determinare poi le rispettive capacità di mantenimento della prole.
Nel caso in cui un solo coniuge sia titolare di reddito, egli sarà tenuto al mantenimento della prole e l’assegno sarà calcolato tenendo conto della consistenza patrimoniale del genitore onerato e delle esigenze della prole.
L’obbligo di mantenere la prole non si estingue con il raggiungimento della maggiore età ma, per giurisprudenza consolidata, ma si protrae fino a quando questa non sia divenuta economicamente autosufficiente o sia accertato che la mancata autosufficienza economica sia da attribuirsi a sua colpa. Da ciò ne deriva che il rifiuto ingiustificato di attività lavorativa da parte del figlio è idoneo ad estinguere il diritto al mantenimento (Cassazione civile, sez. I, 18 gennaio 2005, n. 951).

Per una consulenza in merito non esitare a contattarci.
info@iltuolegale.it

E’ assolutamente vietata la riproduzione, anche parziale, del testo presente in questo articolo senza il consenso dell’autore. In caso di citazione è necessario riportare la fonte del materiale citato.

Lascia una risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *