I diritti del turista sono disciplinati da molteplici normative che attuano una tutela differente a seconda che il consumatore abbia acquistato un “pacchetto turistico” (combinazione di almeno due servizi, dei quali almeno uno consista nella prestazione di trasporto o di alloggio) ovvero abbia acquistato un viaggio o un soggiorno che non rientri in tale nozione. Per quanto riguarda la tutela offerta al consumatore acquirente di un pacchetto turistico così come sopra individuato, si applica la Direttiva Comunitaria 90/314/CEE, convertita in Italia con il D.lgs. n. 111/1995, la quale ha introdotto una tutela molto più ampia rispetto a quella precedente, costituita dalla Convenzione Internazionale del Contratto di Viaggio del 1970.
Quest’ultima Convenzione, continuerà ad applicarsi per l’acquisto di viaggi o soggiorni non qualificabili come pacchetti turistici.
Innanzi tutto, la disciplina dettata dal D.lgs. n. 111/1995 prevede che il contratto di viaggio deve essere redatto in forma scritta ed in termini chiari e precisi; deve contenere tutte le informazioni riguardanti la destinazione, l’alloggio, le modalità di viaggio, il prezzo e le modalità di revisioni del medesimo, le quali, comunque, non potranno essere applicate nei venti giorni prima della partenza e in misura superiore al 10% del prezzo complessivo concordato: una variazione di prezzo superiore a tale percentuale darà diritto al consumatore di recedere dal contratto e di ottenere il rimborso delle somme già versate.
Il consumatore ha un analogo diritto di recesso anche nei casi in cui il venditore abbia necessità di modificare in modo significativo un o più elementi del contratto: in questo caso, ove il consumatore non intenda accettare tali modifiche può recedere dal contratto, senza che gli sia addebitabile alcuna penale.
Quando il consumatore recede dal contratto nei casi sopra previsti, ovvero quando il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del consumatore, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure ha diritto al rimborso della somma di danaro già corrisposta entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione.
In tutti questi casi, il consumatore avrà diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.
Naturalmente, il consumatore avrà diritto ad essere risarcito anche in tutti i casi in cui abbia subito dei danni a causa del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunto dal venditore, anche attribuibili al fatto di un prestatore di servizio esterno della quale il venditore si avvalga (sul quale il venditore si potrà poi rivalere).
Articolo pubblicato su QN-Economia – Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino
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