Diritto d’autore: rafforzata la tutela giudiziaria

Con Decreto Legislativo 16/03/06 n. 140 l’Italia ha dato attuazione alla Direttiva Comunitaria 200/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, che apporta una rinforzata tutela giurisdizionale nei casi di violazione del diritto d’autore.
In particolare, il Decreto Legislativo in esame va a modificare e ad integrare la normativa precedente costituita dalla Legge n. 633 del 22 aprile 1941, introducendo misure procedurali specifiche a tutela della parte lesa, tra cui la possibilità di esperire procedimenti di istruzione preventiva, la possibilità per l’autore violato di richiedere ed ottenere l’esibizione di dati e documenti da parte del presunto autore della violazione, la possibilità per il giudice di liquidare il danno in via equitativa nonché di disporre il sequestro conservativo dei beni del presunto autore della violazione quando vi siano circostanze atte a pregiudicare il pagamento del risarcimento del danno.
Tale norme, quindi, da un lato permettono al soggetto che si senta violato nel proprio diritto economico e morale dello sfruttamento dell’opera di cui è autore di ottenere una tutela più rapida, attraverso la previsione dell’utilizzo di azioni di istruzione preventiva. L’art. 7 che sostituisce l’art. 161 dispone infatti: “Agli affetti dell’esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti (…) possono essere ordinati dall’autorità giudiziaria la descrizione, l’accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione; può inoltre farsi ricorso ai procedimenti di istruzione preventiva”.
Da un altro lato rendono più agevole la prova giudiziale della violazione introducendo l’obbligo di esibizione dei documenti. Dispone infatti l’art. 3 che introduce l’art. 156 bis che: “Qualora una parte abbia fornito seri elementi dai quali si possa ragionevolmente desumere la fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga l’esibizione oppure che richieda le informazioni alla controparte. Può ottenere altresì, che il giudice ordini alla controparte di fornire gli elementi per l’identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi (…) (e) l’esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte (…) nel rispetto della tutela delle informazioni riservate”.
Infine, la nuova normativa mira ad offrire una tutela più effettiva, attraverso l’introduzione della possibilità di disporre il sequestro conservativo. Dispone infatti l’art. 9 che introduce l’art. 162 ter che: “Quando la parte lesa faccia valere l’esistenza di circostanze atte a pregiudicare il pagamento del risarcimento del danno, l’autorità giudiziaria può disporre (…) il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione fino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni”.

Pubblicato su QN-Economia & Politica – Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino

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