Al giorno d’oggi l’attività subacquea ricreativa rappresenta un settore in grado di coinvolgere un numero di appassionati sempre maggiore.
Tale ambito consiste in un’attività libera che può essere esercitata nel rispetto di una generale normativa, riferita più che altro all’obbligo di segnalazione in mare.
In considerazione della diffusione del fenomeno e della peculiarità di tale sport, sono dovute alcune considerazioni.
La subacquea ricreativa costituisce un ambito in stretta connessione con l’attività professionale, seppur i due settori divergono nelle dinamiche e nelle finalità.
Le suddette attività rappresentano da sempre oggetto di attenzione da parte della Guardia Costiera, a causa dei molteplici profili tecnico-amministrativi che gli Uffici marittimi sono chiamati a svolgere a beneficio del settore, oltre – e soprattutto – agli aspetti legati alla sicurezza e alla salvaguardia della vita umana in mare.
Occorre sottolineare che, in un quadro apparentemente ben delineato, attualmente in Italia non esiste una normativa unitaria che regoli le attività delle immersioni subacquee.
Nel caso della subacquea ricreativa, la carenza di una fonte giuridica primaria è ancor più evidente se accostata alla grandissima diffusione del fenomeno, contraddistinto da eccezionale vitalità e interesse dato il richiamo turistico delle nostre coste.
In relazione ai profili di sicurezza, l’attività subacquea ricreativa deve ricondursi a quelle norme tecniche e agli standard qualitativi che a tutt’oggi contraddistinguono il settore.
In questo senso, ci si riferisce alle regole di buona tecnica che gli organismi di normazione internazionale, europea e nazionale (ISO, CEN e UNI), hanno elaborato e che tuttora rappresentano la sintesi delle professionalità e dell’elaborazione scientifica del settore, seppure con la valenza non giuridica che ad oggi conferisce loro il Regolamento (UE) n. 1025 del 2012.
Tra queste, si possono ricordare le norme UNI EN ISO 24801-1:2014, UNI EN ISO 24801-2:2014 e UNI EN ISO 24801-3:2014, in tema di requisiti per la formazione di subacquei ricreativi e, più specificamente, per la qualifica di subacqueo non autonomo e/o guidato, subacqueo autonomo e guida subacquea.
Rivestono particolare importanza anche le normative UNI EN ISO 24802-1:2014 e UNI EN ISO 11121:2017, rispettivamente in tema di requisiti per la formazione degli istruttori subacquei e requisiti per i programmi di addestramento introduttivi alle immersioni subacquee.
A completamento della panoramica normativa in tema di attività subacquea ricreativa, serve segnalare anche la speciale forma di responsabilità “amministrativa” delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni prive di personalità giuridica, di cui al D. Lgs. n. 81/2008, rappresentante il testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
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