Il 10 Febbraio 2013 è entrata in vigore la Legge 14 gennaio 2013, n. 4 – Disposizioni in materia di professioni non organizzate. In questo contesto per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
Si può presumere che in questa legge rientrino molte figure professionali operanti nel mondo della formazione sportiva tra cui istruttori subacquei, guide subacquee e molte altre.
Immagini di un corso di subacquea in piscina con istruttore sub e allievi.
In particolare, la legge impone ai professionisti o alle associazioni che rientrano nell’ambito di applicazione della presente legge delle regole di comportamento relative alla pubblicità effettuata (con ogni mezzo) dell’attività, secondo quanto disposto dal Codice del Consumo.
L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette disciplinate dal Codice del Consumo e può comportare l’inibizione degli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita, oltre all’irrogazione di sanzioni pecuniarie.
Per una consulenza professionale non esitare a contattarci: info@iltuolegale.it
Non si effettua consulenza legale gratuita.
E’ assolutamente vietata la riproduzione, anche parziale, del testo presente in questo articolo senza il consenso dell’autore. In caso di citazione è necessario riportare la fonte del materiale citato.