Donazione genitori-figli: addio all’imposta di registro

Con una recente sentenza la Corte di cassazione ha chiarito un importante principio su un’annosa questione: le imposte da pagare per le donazioni tra genitori e figli, che fino ad ora sono state spesso un disincentivo per fare questo genere di operazione.

Donazione genitori-figli: come funziona

Nel nostro ordinamento esistono tre tipi di donazioni:

  1. La donazione formale: Secondo l’art. 769 codice civile “la donazione formale è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione”. Va però ricordato che per essere valida, esclusi i casi di donazione di bene mobile di modico valore, la donazione formale deve rispettare i requisiti di forma richiesti dal combinato disposto degli artt. 782 c.c., 47 e 48 della L. 16 febbraio 1913 n. 89 (legge notarile):
  2. il perfezionamento mediante atto pubblico;
  3. la presenza di testimoni;

Tramite la donazione formale, dunque, un genitore può donare gratuitamente ad un figlio una somma di denaro consistente mediante la registrazione di un atto sottoscritto dinnanzi ad un notaio e in presenza dei testimoni da loro scelti.  

  • La donazione informale: viene effettuata attraverso non un negozio giuridico ma un comportamento materiale che il genitore pone in essere a favore del figlio come, ad esempio, tramite il pagamento di un bonifico, o un assegno o ancora il passaggio di contanti, senza la necessità di alcun atto pubblico o presenza di testimoni.
  • La donazione indiretta: si differenzia da quella formale perché utilizza un negozio giuridico differente e deve osservare la forma prescritta per quest’ultimo.

La donazione genitori-figli sotto il profilo fiscale

Se da un lato il genitore può scegliere il tipo di donazione che preferisce o che gli è più comoda, dall’altro naturalmente non c’è alcun tipo di libertà di scelta sotto il profilo fiscale. L’attuale normativa prevede che le donazioni e le liberalità siano tassate sulla base del rapporto di parentela che lega chi dona e chi riceve la donazione. Nello specifico è prevista la seguente tabella di tassazione:

  • Il 4% per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sulle cifre dal valore eccedente un milione di euro (per ciascun beneficiario);
  • Il 6% per fratelli e sorelle, da calcolare sulle cifre dal valore eccedente 100mila euro, (sempre per ciascun beneficiario);
  • Il 6% da calcolare sul valore totale – ossia senza franchigia –  per gli altri parenti fino al quarto grado (affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al terzo grado);
  • L’8% da calcolare sul valore totale per le altre persone.

A ciò va aggiunto anche il pagamento dell’imposta di registro da versare allo Stato, ufficialmente da versare per ogni atto scritto. Tale pagamento, così come previsto dalla circolare n. 30/2015 dell’Agenzia delle Entrate, fino ad oggi doveva essere pagato anche per le donazioni indirette che per loro stessa natura non comportano alcuna registrazione.

Donazioni genitori-figli: cosa dice la Cassazione

Con la sentenza n. 7442/2024 la Corte di cassazione, però, stabilisce chiaramente che la circolare sopracitata è da ritenersi imprecisa e incompleta, chiarendo che una donazione informale non può comportare il pagamento dell’imposta di registro non essendoci atti registrati ufficialmente all’Agenzia delle Entrate.

Per i giudici di legittimità, dunque, dovranno pagare l’imposta di registro solo per:

  • le donazioni che comportano la redazione di un atto scritto registrato;
  • le donazioni aventi ad oggetto importo superiori al milione di euro (con la detrazione dell’aliquota del 4%).

In base al principio enunciato dalla Cassazione – la quale ritiene necessario che i controlli fiscali non interessino donazioni effettuate tra familiari per somme prive di pericolosità e rientranti nella libera disponibilità delle finanze del donante e del ricevente – il fisco potrà effettuare controlli e verificare la regolarità della donazione solo qualora:

  • questa sia ammessa dal donante o dal ricevente durante un accertamento fiscale;
  • questa abbia un importo superiore ai 180mila euro.

La pronuncia della Corte cambia così le carte in tavola a favore della donazione informale genitori-figli, che potrà essere effettuata senza il pagamento dell’imposta di registro.

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