Facebook e risarcimento del danno

Il noto social network Facebook viene per la prima volta in Italia posto sotto “la lente di ingrandimento” di un giudice civile di un Tribunale della Repubblica al quale si rivolgeva una giovane utente che vistasi offesa nel decoro e nell’onore da un messaggio pubblicato su detto sito e ritenuto dalla stessa altamente lesivo della sua personalità , richiedeva l’accertamento della responsabilità in capo del suo autore e la relativa condanna del medesimo al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti.
Dall’istruttoria svoltasi emergeva come in effetti tale messaggio, inviato da un giovane che aveva intrapreso con l’attrice una relazione sentimentale e non accettava più di continuare detta relazione, oltre ad avere caratteri altamente ingiuriosi e lesivi della reputazione altrui, in quanto faceva riferimento ad un difetto fisico (forma di strabismo) ed a “particolari” gusti sessuali della giovane, assumeva i caratteri della pubblicità, essendo visibile ad un numero indeterminato di utenti oltre alla possibilità di essere copiato e quindi a sua volta diffuso anche oltre alla sua cancellazione dal sito Facebook.
Inoltre, ad aggravare la situazione vi è il fenomeno della condivisione, tipico del suddetto social network, che comporta la possibilità di rendere comuni detti contenuti con i comuni “amici”, secondo un diverso livello di visibilità scelto dall’utente stesso (“tutti – amici di amici – amici”).
Per verificare la meritevolezza del risarcimento del danno fatto oggetto di domanda giudiziale occorre prima soffermarsi brevemente sull’ambito di operatività del cd danno non patrimoniale e sulle evoluzioni apportate a detta concezione, della giurisprudenza nel tempo.
Secondo l’art. 2059 del Codice Civile il danno non patrimoniale deve essere risarcito nei soli casi previsti dalla legge, cioè, contrariamente al danno patrimoniale, è un danno tipico il cui risarcimento deriva dal collegamento dell’art. 2059 Cod. Civ. con altra specifica disposizione. Per molto tempo la norma è stata interpretata in senso restrittivo, per cui la giurisprudenza riconosceva il risarcimento del danno non patrimoniale solo nelle ipotesi si esistenza di un’espressa norma che precedesse tale risarcimento. La più importante previsione in tal senso è costituita dall’art. 185 c.p. che riconosce il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza di un fatto illecito che costituisca reato.
La recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. Sezioni Unite 11-11-2008 n. 26972) ha inteso ormai superata tale concezione restrittiva, attribuendo all’art. 2059 Cod. Civ. un’interpretazione costituzionalmente orientata, estendendo, così, la risarcibilità del danno non patrimoniale anche ai casi in cui il danno-evento sia lesivo di un bene di rango costituzionale, a prescindere dalla necessità di qualificare come reato la condotta che ha cagionato il danno.
Condizione ulteriore posta dalla giurisprudenza per la risarcibilità del danno è data dalla gravità dell’offesa, ossia il bene costituzionalmente protetto deve essere inciso oltre una certa soglia, cagionando alla persona offesa un pregiudizio serio. Ossia la lesione deve eccedere un certo limite, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza.
Tali orientamenti sono stati condivisi dal Tribunale di Monza nella sentenza in esame (Tribunale di Monza – Sezione IV Civile – Sentenza 2 marzo 2010 n. 770) che ha qualificato la condotta della parte convenuta “gravemente lesiva della reputazione, dell’onore e del decoro della vittima” e, proprio perché lesiva di beni di alto rango costituzionale, risulta meritevole di accoglimento la domanda di risarcimento per i danni morali o comunque di natura non patrimoniale subiti, indipendentemente dall’accertamento della realizzazione delle fattispecie dei reati di ingiuria e di diffamazione da parte della condotta del danneggiante.

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