Una nuova sentenza assolve un cittadino che aveva presentato una falsa autocertificazione durante il lockdown.
Falsa autocertificazione: i precedenti
Continuano le pronunce nel solco del Tribunale di Reggio Emilia (sentenza 21/01/21) – già oggetto di articolo pubblicato su questo sito – che aveva assolto l’imputato dal reato di falso per aver rilasciato una falsa autocertificazione imposta dai DPCM Covid.
Già la scorsa pronuncia si fondava sull’incostituzionalità dei DPCM che, imponendo limitazione negli spostamenti e quindi vere e proprie restrizioni delle libertà personali, erano illegittimi perché solo l’autorità giudiziaria con atto motivato può adottare tali restrizioni e “nei soli casi e modi previsti dalla legge”.
Ed i DPCM difettano di tale requisito essendo fonte meramente amministrativa senza forza di legge.
La nuova sentenza di Milano
Un giovane di 24 anni durante un controllo in pieno lockdown a Milano in Piazza Cadorna aveva dichiarato alle Forze dell’Ordine di lavorare in un negozio e che in quel momento stava rientrando a casa. Successivamente l’agente, per verificare la veridicità della dichiarazione contenuta nell’autocertificazione, inviava una mail al datore di lavoro del ragazzo, che affermava che in quel giorno non era di turno.
Da qui la segnalazione alla Procura e l’avvio del procedimento penale per falso.
Chiesto il giudizio abbreviato, il GIP di Milano assolveva l’imputato.
Il Giudice, dopo aver premesso come non esista alcun obbligo per il rilascio di autocertificazione per giustificare lo spostamento in quanto imposta da norme incostituzionali, affronta un’ulteriore tematica che consente comunque di vedere assolto l’imputato, ossia quella dell’impossibilità di sanzionare penalmente colui che sia obbligato a mentire per evitare di incorrere in sanzioni penali o amministrative.
Detto principio cardine del nostro ordinamento impedisce la condanna di colui che dichiara il falso non come libera e consapevole scelta, ma solo perché l’alternativa è quella di incorrere in conseguenze amministrative o penali (si pensi al caso di soggetto che violi la quarantena fiduciaria) nel caso di affermazione veritiera.
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