Con la riforma del diritto di famiglia intervenuta con la legge n°54 del 2006 è stato riformulato l’art. 155 c.c. che sancisce il diritto del figlio minore di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, anche in caso di separazione dei genitori.
La prevalente giurisprudenza ritiene sussistere in capo ai nipoti un diritto a frequentare i nonni, soprattutto quando hanno con gli stessi relazioni significative.
Ed infatti la Corte di Appello di Milano con sentenza n° 539/2007 del 11/02/2008 ha ritenuto che “il bagaglio di memoria ed affetto di cui i nonni sono portatori va preservato, valorizzato e distinto da quello genitoriale, anche in situazioni di particolare difficoltà, ricorrendo all’ausilio di personale specializzato, per il superamento di situazioni di disagio nell’interesse dei minori”.
Per tale motivi si ritiene sussistere in capo ai genitori un obbligo di salvaguardia dei rapporti fra nonni e nipoti, obbligo che i genitori devono adempiere al fine di salvaguardare l’interesse del minore a non essere privato nel suo percorso di crescita e formazione dell’apporto e dalla frequentazione degli ascendenti.
Ciononostante non viene ancora riconosciuto, in capo ai nonni, un diritto di visita pieno ed azionabile anche nei confronti dei genitori; ed infatti, secondo l’ordinanza del Tribunale di Napoli del 1/02/2007 “ritenere che l’articolo 155 c.c. individui e costituisca in capo gli ascendenti un diritto pieno, azionabile anche nei confronti dei genitori, affinché siano individuate le modalità attraverso cui realizzare ed attuare quel rapporto significativo che i minori, per l’equilibrio della loro crescita, debbono tendenzialmente mantenere con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, significa stravolgere completamente il significato ed il contenuto della norma, dettata, per quel che si è detto, non nell’interesse dei soggetti cui il minore ha diritto di rapportarsi, ma solo ed esclusivamente dei minori.”
In conclusione, la legge riconosce il diritto per i figli minori di avere e mantenere un rapporto stabile ed equilibrato con i nonni e si riconosce altresì un obbligo per i genitori di garantire e favorire questo legame ma, ove tale “obbligo” venga violato, non viene riconosciuto un vero e proprio “diritto di visita” azionabile dai nonni.
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