Settembre è arrivato, più veloce che mai, e per molti le ferie non sono solo finite, sono già un vago ricordo. Insomma: l’autunno è ormai alle porte e il mare aspetterà il prossimo anno. Eppure, sono molti i lavoratori che hanno giorni di ferie accumulati che aspettano solo di poter essere goduti. Ma cosa succede se il dipendente ha ferie non godute e il datore non vuole fargliele usufruire? E il lavoratore può rinunciare ai giorni di ferie accumulati? Scopriamo insieme cosa prevede la normativa.
Ferie non godute, un diritto del lavoratore
Come previsto dall’articolo 36 della Costituzione, “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. Si tratta di un diritto costituzionale indisponibile, pertanto non può essere oggetto di cessione, motivo per cui il dipendente non può rinunciare a godere alle ferie, neppure se il datore di lavoro si propone di pagargliele.
Di base, al dipendente spettano quattro settimane di ferie all’anno obbligatore, almeno due delle quali devono essere godute durante l’anno di maturazione mentre le altre due possono essere fruite entro i 18 mesi successivi. Ogni contratto nazionale poi può prevedere ulteriori giorni di ferie che vanno a sommarsi a quelli obbligatori: solo questi aggiuntivi potranno essere “rifiutati” dal dipendente, se gli conviene farlo.
Cosa succede se non vengono godute le ferie?
Nel caso in cui al dipendente sia negato il diritto a godere delle ferie obbligatorie è prevista una sanzione amministrativa per il datore di lavoro, di importo variabile a seconda sia del numero di lavoratori coinvolti che delle annualità in cui le disposizioni sono state violate. Se, però, non è stato rispettato il periodo minimo di ferie nell’anno di maturazione esclusivamente per cause imputabili al lavoratore, non verrà disposta alcuna sanzione per il datore.
Va ricordato, però, che il contratto collettivo nazionale, per particolari esigenze aziendali, ha la possibilità di ridurre il limite delle due settimane che è necessario godere nell’anno di maturazione.
Nel caso in cui il dipendente non richieda di poter usufruire delle ferie accumulate spetta al datore imporgliele, a pena di responsabilità personale: la Cassazione ha più volte ribadito che non è possibile rinunciare preventivamente alle ferie obbligatorie, neppure in cambio di un superminimo come compenso forfettario.
Se il dipendente non riesce a godere delle ferie nei termini stabiliti ha diritto a portare il datore di lavoro in Tribunale per ottenere un risarcimento del danno biologico ed esistenziale o, in alternativa, un godimento tardivo dei giorni di stop accumulati. In questi casi il lavoratore dovrà essere in grado di provare che le ferie non sono state godute a causa di una esclusiva volontà del proprio capo. Al contrario, il datore dovrà dimostrare che il dipendente si è opposto al godimento delle ferie nonostante i ripetuti solleciti, nel caso in cui venga citato in giudizio e abbia fatto tutto ciò che era in suo potere per spingere il dipendente a prendersi una pausa.
Ferie non godute, il dipendente può rinunciarci?
Esiste la possibilità che il dipendente rinunci alle ferie non godute accumulate durante l’anno? Innanzitutto, c’è da chiarire subito che in alcun modo può essere il datore di lavoro a imporre al lavoratore di rinunciare ai giorni di riposo che gli spettano. Esistono, tuttavia, due casi in cui il dipendente può rinunciare ai giorni di ferie:
- Quando svolge una mansione da dirigente e abbia autonomia nella determinazione del periodo di riposo: in caso di mancato godimento delle ferie il dirigente perde il diritto all’indennità sostituiva, a meno che non provi di essere stato di fronte a necessità aziendali eccezionali e obiettive che non gli abbiano permesso materialmente di andare in vacanza;
- Nel caso in cui sussistano particolari esigenze aziendali: in questo caso ci sono contratti che permettono di godere delle ferie l’anno successivo a quello di competenza.
Indennità sostitutiva delle ferie: cos’è?
Nell’ipotesi in cui il dipendente accumuli ferie senza goderle nei termini previsti le strade che può percorrere sono due:
- Fruire tardivamente del periodo di ferie maturato e non goduto;
- Richiedere il pagamento di un’indennità sostitutiva, se il datore di lavoro non gli ha concesso le ferie richieste: in questo caso restano valide anche le sanzioni amministrative in capo al datore.
In ogni caso, se le ferie non sono state fruite ma avrebbero potuto esserlo, il lavoratore ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore non dimostri l’irragionevole rifiuto di accettare le soluzioni offertegli per poterne godere.
Se il rapporto di lavoro cessa prima che il lavoratore abbia fatto i riposi dovuti, tutte le ferie non godute si trasformano in un’indennità sostitutiva da inserire nell’ultima busta paga.
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