Fotografie in rete

L’avvento di Internet e la diffusione spesso incontrollata di qualsiasi tipo di informazione reperibile in rete ha comportato un certo disorientamento nell’interpretazione da dare oggi alla tutela del diritto d’autore, così come disciplinata dalla L. n. 22-04/1941 n. 633, che risulta essere, alla luce dell’espansione delle nuove tecnologie, inadeguata.
Ed infatti, se da un lato la legge dichiara di proteggere “le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alla arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione” (art. 1 legge citata) attraverso la previsione di diritti esclusivi concessi all’autore, quali il diritto esclusivo di pubblicazione e di sfruttamento economico dell’opera (vendita, noleggio, distribuzione, ecc) (art. 12), dall’altro lato si può notare come oggigiorno tale normativa venga sempre meno riconosciuta e di fatto disapplicata nella vita di tutti i giorni, specialmente avendo riguardo all’arte diffusa attraverso la rete Internet.
Molti sono gli interventi normativi succedutisi nel tempo, sia a livello nazionale sia a livello comunitario e internazionale, che hanno portato a volte la modifica del testo medesimo della Legge n. 633/41, altre volte l’emanazione di normative speciali che si sono affiancate a tale legge di riferimento, al fine di rendere attuale la protezione del diritto d’autore nell’era della società dell’informazione tecnologica.
Tra le numerose norme introdotte a corollario della normativa di riferimento, si segnala la Legge del 9.1.2008 n. 2, la quale ha apportato una importante (e discussa) modifica nel testo stesso della legge sul diritto d’autore, autorizzando – in alcuni specifici casi – la libera pubblicazione di opere d’autore.
A seguito dell’introduzione del comma 1 bis, l’art. 70 L. 633/41 ora prevede:
1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.
1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete Internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma.
2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell’equo compenso.
3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta.

File audio e immagini possono quindi essere utilizzati liberamente su Internet a patto che la loro pubblicazione avvenga per finalità didattiche o scientifiche e senza scopo di lucro.
Già nella sua precedente formulazione, l’articolo 70 permetteva la libera utilizzazione di brani o parti di opere tutelate qualora ciò avvenisse per finalità non commerciali, ma per finalità didattiche, di critica o ricerca.
Il comma introdotto a seguito della Legge n. 2 del 2008 amplia la portata dell’eccezione di privativa prevista dall’articolo 70 a immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate.
Compito di stabilire i limiti all’uso didattico o scientifico è affidato ad un decreto ministeriale, mentre nulla è previsto – lasciando all’interprete la decisione del caso – per stabilire quando un’immagine o un file audio debba intendersi a bassa risoluzione o degradato, in modo tale da poter esser pubblicato anche senza ottenere l’autorizzazione dell’autore.
Partendo dal concetto espresso dall’art. 1 della Legge n. 633/41, si rileva che l’opera, perché possa ottenere la tutela descritta dalla legge in esame, deve essere dotata di carattere creativo: in tema di diritto d’autore, va però specificato che il concetto giuridico di creatività non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta come richiesto, invece, per ottenere la registrazione di un brevetto.
Nel campo del diritto d’autore, il carattere creativo di cui deve essere dotata l’opera si riferisce invece alla personale e individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell’art. 1 della legge, di modo che un’opera dell’ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo anche minimo, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perchè l’opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia.
Parlando nello specifico di opere fotografiche, la legge del 22 Aprile 1941 n. 633 citata, dedica gli art. 87 e seguenti al tema dell’immagine.
Ai sensi dell’art. 87 “Sono considerate fotografie ai fini dell’applicazione delle disposizioni di questo capo le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale o sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.
Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.”
La giurisprudenza ha chiarito che l’opera fotografica, qualora presenti valore artistico e connotati di creatività, gode della piena tutela accordata agli autori dagli artt. 1 e seguenti mentre, quando sia priva dei suddetti requisiti, della più limitata tutela di cui agli art. 87 e seguenti della legge sul diritto d’autore, dovendosi, peraltro, escludere anche tale più limitata tutela solo nell’ipotesi di fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili, per tali intendendosi non ogni fotografia riproducente un oggetto materiale, bensì solo quelle aventi mera finalità riproduttivo – documentale e perciò non destinate a funzioni ulteriori, quali, ad esempio, la commercializzazione o promozione di un prodotto.
Riconosciuta la tutela dell’opera, spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, salvo il caso in cui l’opera sia stata ottenuta nel corso e nell’adempimento di un contratto di lavoro subordinato, in cui il diritto esclusivo su di essa, entro i limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto, compete al datore di lavoro; e salva l’ipotesi di contratto di lavoro autonomo, in cui il diritto di sfruttamento compete al committente solo quando le cose fotografate siano in suo possesso.
Nel caso in cui il fotografo intenda cedere i diritti fotografici, la trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto, in modo che sia agevole comprendere (e provare in caso di necessità) i limiti di detta cessione.
Ai sensi dell’art. 90, gli esemplari della fotografia devono riportare le seguenti indicazioni: il nome del fotografo o, nel caso di lavoro su commissione, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente; la data dell’anno di produzione della fotografia; il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata.
Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli art. 91 e 98, a meno che il fotografo non provi la mala fede del riproduttore.
Pertanto, ai sensi della suddetta disposizione, solo le fotografie che non contengono le indicazioni di cui alle lettera a), b) e c) possono essere pubblicate liberamente e gratuitamente.
In tutti gli altri casi, è necessario pagare un equo compenso all’autore della fotografia o ottenere dall’autore l’autorizzazione alla pubblicazione, salvo che sia trascorso il termine di durata del diritto esclusivo sulle fotografie, pari a 20 anni dalla prima produzione.
Indipendentemente dalla tutela del diritto d’autore, la libertà di pubblicazione di una fotografia incontra la limitazione di cui all’art. 96, secondo cui “il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa”; l’uso dei volti altrui richiede il possesso di quello che viene definito “release”, cioè il permesso scritto alla pubblicazione.
Peraltro (art. 97) non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Si aggiunge inoltre che l’esposizione o la pubblicazione dell’immagine altrui, deve ritenersi abusiva non soltanto quando avvenga senza il consenso della persona o senza il concorso delle altre circostanze espressamente previste dalla legge come idonee a escludere la tutela del diritto alla riservatezza – quali la notorietà del soggetto ripreso, l’ufficio pubblico dallo stesso ricoperto, la necessità di perseguire finalità di giustizia o di polizia, oppure scopi scientifici, didattici o culturali, o il collegamento della riproduzione a fatti, avvenimenti, cerimonie d’interesse pubblico o svoltisi in pubblico – ma anche quando, pur ricorrendo quel consenso o quelle circostanze, l’esposizione o la pubblicazione sia tale da arrecare pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona medesima.
In caso di violazione del diritto d’autore la norma prevede sanzioni sia civili – quali il riconoscimento morale dell’autore dell’opera, l’inibizione alla diffusione o alla trasformazione da parte dei non aventi diritto ed il risarcimento del danno subito – sia penali – con la previsione di multe pecuniarie e, nei casi più gravi, persino della reclusione.

Articolo pubblicato su ScubaZone n.4

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