Furto di autoveicolo e responsabilità del gestore del parcheggio

I giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno, di recente, affrontato nuovamente l’annosa questione della qualificazione del contratto che l’utente stipula allorquando acceda per la sosta ad un’area di parcheggio, che abbia ricevuto tale destinazione dal Comune e sia stata data in concessione, con la previsione della subordinazione di una somma per la sosta mediante dispositivi di controllo della durata anche meccanizzati, ma con esclusione dell’assunzione della custodia del veicolo nella deliberazione della destinazione e concessione dell’area.
In particolare, si rileva che proprio sulla predetta questione i Giudici della Suprema Corte, in due distinte controversie che vedevano sempre come parte proprio l’ATM, avevano assunto – a brevissima distanza di tempo – due decisioni di segno diametralmente opposto, la prima delle quali escludeva l’assunzione da parte del gestore dell’obbligo di custodia mentre la seconda lo ammetteva.

Ed infatti:

  1. “In caso di parcheggio di un automezzo in un’area recintata a ciò predisposta e gestita da una società, va esclusa l’applicabilità della norma di cui all’art. 7, comma 1 lett. f), del d.lgs. n. 285 del 1992, che si riferisce alla destinazione di zone cittadine a parcheggio con dispositivi di controllo della durata della sosta a pagamento, vertendosi, invece, in tema di contratto atipico di parcheggio per la cui disciplina occorre far riferimento alle norme relative al deposito. Peraltro, per la sussistenza dell’obbligo di custodia, non é necessario l’affidamento del veicolo ad una persona fisica, poiché la consegna può realizzarsi attraverso l’immissione dello stesso nella predetta area, previo perfezionamento del contratto mediante l’introduzione di monete nell’apposito meccanismo, ben potendo l’obbligo di custodia prescindere dalla presenza di persone addette specificamente a ricevere quella consegna e ad effettuare la connessa sorveglianza, bastando in proposito diverse ed equipollenti modalità, quali l’adozione di sistemi automatizzati per la procedura di ingresso e di uscita dei veicoli dal parcheggio mediante schede magnetizzate. Ne consegue la responsabilità del gestore nel caso di furto del veicolo, senza che essa possa essere esclusa dall’avviso affisso prima dell’ingresso nell’area del parcheggio, con cui il gestore rappresenti di non rispondere del furto totale o parziale delle auto, poiché essa rappresenta una clausola di esclusione della responsabilità di carattere vessatorio e, pertanto, inefficace se non approvata specificamente per iscritto, dovendosi qualificare la medesima come condizione generale di contratto, nel mentre il predetto avviso, può, piuttosto, ritenersi assimilabile ad un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 cod. civ.” (Cass. Civile, 27 gennaio 2009 n. 1957);

  2. “L’istituzione da parte dei comuni, previa deliberazione della giunta, di aree di sosta a pagamento ai sensi dell’art. 7, primo comma, lettera f), del d. lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), non comporta l’assunzione dell’obbligo di custodia dei veicoli in esse parcheggiati, per espressa previsione di legge, né tale obbligo può sorgere dalle modalità concrete di organizzazione della sosta (quali ad esempio l’adozione di recinzioni, di speciali modalità di accesso ed uscita, o dispositivi di controllo); pertanto, la sosta di un veicolo in tali aree dà luogo ad un contratto di deposito atipico, dal quale non sorge la responsabilità del depositario in caso di furto del mezzo. Trovando l’assenza di un obbligo di custodia la sua fonte direttamente nella legge e non in una clausola contrattuale limitatrice di responsabilità, il regolamento con espressa avvertenza che il gestore dell’area di parcheggio non risponde del furto del veicolo e di quanto in esso contenuto, non necessita di approvazione per iscritto ai sensi dell’art. 1341 cod. civ.” (Cass. Civile, 13 marzo 2009 n. 6169)

Visto il contrasto sorto, i Giudici chiedevano che fosse rimesso l’esame della questione al vaglio delle Sezioni Unite, al fine della composizione del contrasto, con la considerazione dell’incidenza della previsione normativa del Codice della Strada e della sua attuazione sul piano amministrativo sul rapporto di utenza, sia sotto un profilo astratto che tenga conto del rapporto con la disciplina dell’autonomia privata nel Codice civile in genere e in particolare nel Codice di consumo (nonché nelle disposizioni di tutela del consumatore che nel codice civile ne costituirono l’antecedente, e ciò, anche indipendentemente dalla applicabilità al caso di cui al ricorso), sia sotto il profilo della rilevanza delle concrete modalità di stipula del contratto.
Con sentenza del 29 Giugno 2011 n.14319, la Cassazione, a Sezioni Unite, ha affermato il seguente principio di diritto: “L’istituzione da parte dei Comuni, previa deliberazione della Giunta, di aree di sosta a pagamento ai sensi dell’art. 7, primo comma, lettera f), d. lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), non comporta l’assunzione dell’obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l’avviso “parcheggio incustodito” è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto (artt. 1326, primo comma, e 1327 cod. civ.) perché l’esclusione della custodia attiene all’oggetto dell’offerta al pubblico (art. 1336 cod. civ.), e l’univoca qualificazione contrattuale del servizio, reso per finalità di pubblico interesse, normativamente disciplinate, non consente il ricorso al sussidiario criterio della buona fede, ovvero al principio della tutela dell’affidamento incolpevole sulle modalità di offerta del servizio (quali ad esempio l’adozione di recinzioni, di speciali modalità di accesso ed uscita, dispositivi o personale di controllo), per costituire l’obbligo della custodia, potendo queste costituire organizzazione della sosta”.

In conclusione, Giudici della Suprema Corte, ritengono che non sussista l’obbligo di custodia da parte del il gestore del parcheggio che esponga l’avviso “parcheggio incustodito”; pertanto, in caso di furto della vettura lasciata in sosta nell’area destinata a parcheggio, è esclusa la responsabilità di quest’ultimo.

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