Per la Cassazione il furto lieve per bisogno può essere riconosciuto anche quando non viene riscontrata l’attenuante dello stato di necessità. Ma cosa significa? Vediamolo insieme.
Il caso: furto di merce di modico valore
Nel caso esaminato l’imputata viene condannata a quattro mesi di reclusione e al pagamento di 100 euro di multa per il reato di tentato furto all’interno di un supermercato di quattro prezzi di parmigiano, tre pezzi di soppressa veneta, una confezione di bastoncini di cotone e una confezione di detersivo liquido. In secondo grado i giudici d’appello confermano la sentenza emessa dal Tribunale di Monza riconoscendo le attenuanti generiche ,ma la sentenza viene impugnata dall’imputata la quale, dinnanzi alla Cassazione, sostiene che i giudici non abbiano considerato l’importante circostanza che la donna era “malnutrita ed estremamente debole, elemento pienamente confermato dalle risultanze della annotazione di servizio in cui dava atto che gli stessi operanti avevano provveduto all’acquisto di pane presso il supermercato” proprio per sfamare l’imputata.
Secondo la difesa l’imputata, una senzatetto che vive per strada, aveva rubato quella merce solamente per sostentarsi, motivo per cui andava riconosciuta l’ipotesi lieve disciplinata dall’art. 626 c.p. (furti minori) e lo stato di necessità.
La decisione della Cassazione sul furto lieve per necessità
I giudici di legittimità, esaminato il caso, con sentenza n. 40685/2024 hanno ritenuto logico il ragionamento fatto dalla Corte d’Appello che ha portato all’esclusione dello stato di necessità, non sussistendo una situazione di “vera e propria costrizione, dovuta al pericolo attuale di un danno grave alla persona, non volontariamente causato e non altrimenti evitabile, mentre si è tenuto sussistere un generale stato di indigenza e condizioni di salute della donna tali da rendere difficile provvedere agli elementari bisogni di vita” ritenendo pertanto teoricamente evitabile l’azione furtiva commessa dall’imputata.
Per la Cassazione non ci sono gli elementi necessari per riconoscere lo stato di necessità, non essendoci un pericolo attuale di un danno grave alla persona, mentre è possibile configurare il delitto di furto lieve per bisogno (disciplinato dall’art. 626 c.p.), considerando che è stato attuato da una persona malnutrita e in stato di indigenza, impossessatasi di generi alimentari di ridotto valore economico.
Secondo i giudici di legittimità “il furto lieve per bisogno è configurabile nei casi in cui la cosa sottratta sia di tenue valore e sia effettivamente destinata a soddisfare un grave ed urgente bisogno; ne consegue che, per far degradare l’imputazione da furto comune a furto lieve, non è sufficiente la sussistenza di un generico stato di bisogno o di miseria del colpevole, occorrendo, invece, una situazione di grave ed indilazionabile bisogno alla quale non possa provvedersi se non sottraendo la cosa (Sez. 5, n.32937del 19/05/2014, Rv. 261658, Sez. 2, n.42375 del 05/10/2012, Rv. 254348).” Inoltre, precisa la Cassazione, il furto lieve per bisogno è “configurabile nei casi in cui la cosa sottratta è di tenue valore avuto riguardo all’utilizzo che l’agente si è preposto o ha realizzato con essa per soddisfare una grave ed urgente necessità”.
Nel caso concreto la ricorrente viveva in un evidente stato di malnutrizione ed estrema debolezza, tale da poter riconoscere la situazione di “indilazionabile bisogno di provvedere a nutrirsi” richiesta dalla stessa giurisprudenza.
Per questi motivi la Cassazione dispone l’annullamento della sentenza impugnata, sussistendo gli elementi necessari per il riconoscimento del furto lieve per necessità.
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