G.d.P. di Bologna, 4 maggio 2007

GIUDICE DI PACE di BOLOGNA, 4 maggio 2007 – Giudice Toma

Con atto di citazione, ritualmente notificato il 5 novembre 2004, XX conveniva in giudizio, dinanzi avanti questa Autorità giudiziaria YY Telecomunicazione s.p.a., esponendo: Nel gennaio 2003 la signora XX concludeva con YY un contratto di utenza telefonica denominato “canone zero voce e ADSL”, in virtù del quale la cliente avrebbe potuto effettuare chiamate sulla telefonia fissa (non cellulari, sì urbane ed interurbane) senza limite, oltre alla possibilità di navigare su internet 24 ore su 24 al costo mensile predeterminato di € 37,95 per le telefonate ed € 44,95 per la navigazione su internet. L’adesione a detta iniziativa commerciale prevedeva il successivo “distaccamento” dell’utenza XX da Telecom Italia, cui la signora era precedentemente abbonata. Distaccamento cui, dopo la restituzione del contratto sottoscritto, provvedeva la stessa YY. Detto distaccamento, tuttavia, anziché durare una sola giornata, si procrastinava per sei giorni, con evidente disagio per l’odierna attrice, che doveva utilizzare forzatamente la telefonia mobile (con aggravio di costi di chiamata). Solo a seguito di numerosi solleciti telefonici, la linea veniva riattivata. La signora XX acconsentiva altresì all’addebito in banca con scadenza bimestrale. L’attrice riceveva la prima bolletta nel mese di maggio, relativa al periodo 1 febbraio – 31 marzo 2003, regolare anche nell’importo pattuito; tuttavia, nel periodo in cui presumibilmente le sarebbe dovuta arrivare la seconda bolletta (più o meno in luglio), la signora XX, attenta alle scadenze domestiche, rilevava che questa non le arrivava a casa. Così, contattava il numero di riferimento per tutti i clienti YY, chiedendo spiegazioni e rilevando che non aveva più ricevuto richieste di pagamento. L’operatore la tranquillizzava dicendo che c’era forse stato un disguido postale, e le anticipava che avrebbe subito rispedito la bolletta.
Nonostante il passare del tempo, però, superate anche le ferie estive, l’odierna attrice, non fidandosi più di un colloquio telefonico nel quale, in fondo, “non si sa neppure bene con chi parli”, decise di prendere carta e penna e inviare un fax alla YY al quale tuttavia non seguì alcuna risposta. In data 7 novembre l’odierna attrice ricontattava il 155, ma l’operatore le riferiva che la sua posizione contabile risultava “regolare”, e che avrebbe comunque segnalato la posizione della cliente ad un non meglio qualificato “Ufficio Amministrazione”.
Il successivo 14 novembre 2003, piuttosto irritata anche per il tempo che la questione le faceva perdere, la sig.ra XX inviava una lettera raccomandata alla YY si lagnava di non aver ricevuto le richieste di pagamento (in pratica le bollette) per il periodo successivo al 1 aprile 2003. A fine dicembre, giustamente preoccupata di dover poi pagare tutte insieme le bollette mai ricevute fino ad allora, la signora XX inviava una ulteriore lettera raccomandata ma neppure a questa veniva data risposta alcuna da parte della YY. Due mesi dopo, nel febbraio 2004, la signora XX riceve, tutte insieme, quattro bollette YY relative al periodo 1 aprile – 30 novembre 2003 (!!), con unica scadenza di pagamento 16 febbraio (!!).
Ma non basta: le quattro fatture in questione erano il risultato di “conteggi a scatto” delle telefonate, disattendendo così integralmente le condizioni contrattuali pattuite (importo fisso predeterminato). È per questo moti- vo che l’odierna attrice, a fronte dell’inadempimento
reiterato da parte di YY, vuoi per non metterla in condizione di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, vuoi per aver disatteso le condizioni pattuite, si vedeva costretta ad adire le vie legali. Mediante ulteriori e articolate rimostranze, l’attrice così evidenzia: nel merito, dichiarare l’inadempimento contrattuale di YY Telecomunicazioni s.p.a. per i fatti in narrativa e, conseguentemente, condannarla al risarcimento, anche a titolo extracontrattuale di tutti i danni patrimoniali, non patrimoniali ed esistenziali subiti dalla XX da quantificarsi in € 2.000,00 e, comunque, entro i limiti di € 2.500,00. Va sottolineato che nella domanda era inclusa dettagliata e sostanziale documentazione, nella specie, fatture, bollette, fax, raccomandate ecc. Secondo il rito, si costituiva la convenuta YY la quale mediante articolate argomentazioni
chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata. Ciò premesso, all’udienza di prima comparizione del 24 gennaio 2005 erano presenti le parti. Venivano svolte alcune udienze e interrogati dei testi, nel corso delle quali il tentativo di conciliazione posto in essere non sortiva il suo effetto ex art. 320 comma 1 c.p.c.
La causa veniva istruita mediante assunzione di prove e trattenuta in decisione ex art. 321 c.p.c. all’udienza del 24 gennaio 2006 sulle conclusioni come trascritte in epigrafe dai rispettivi procuratori ed illustrate da note conclusive.

Motivi della decisione
La domanda, avanzata nell’interesse di XX contro YY Telecomunicazioni s.p.a. è integralmente fondata e, perciò, deve essere accolta.
A tale decisione si viene per venire in base alle seguenti osservazioni. Ebbene prima di entrare nel merito della questione in esame, devesi mettere in evidenza come il tentativo di conciliazione posto in essere non abbia sortito l’effetto ex art. 320 comma 1 c.p.c.
A siffatto incombente il giudice ha perseverato fino all’udienza di precisazioni. Anche perché, nel caso che ci occupa, vi erano sufficienti margini perché le parti potessero addivenire ad una conciliazione ma, pur tuttavia, la convenuta YY è stata irremovibile e, comunque, non disponibile a chiudere la lite de qua. Al contrario, parte attorea aveva dimostrato apertamente evista una quota fissa mensile per l’insieme delle telefonate e una quota mensile per la navigazione su internet.
Successivamente, la società YY ha inviato nel maggio 2004 due fatture N. 6111220332 per € 166,02 e n. 6111220432 per € 221,06 da pagare entro tre giorni dal ricevimento; la prima bolletta, in realtà, era già stata pagata, mentre la seconda aveva un importo errato.
Finalmente il 9 giugno 2004 la linea telefonica dell’attrice veniva disabilitata ed il servizio veniva interrotto.
Conclusivamente, la parte convenuta ha compiuto, nel caso che ci occupa, diversi inadempimenti relativi alla fase di installazione dell’utenza e di gestione della linea telefonica, in tal modo causando all’attrice un danno non solo economico, ma anche di tipo esistenziale. Anzi, passando ad esaminare la doglianza inerente allo stress provocato alla signora XX, bisogna affermare e senza alcuna ombrosità, come la YY con il suo comportamento omissivo abbia determinato dei disturbi, che hanno sicuramente influito sull’organismo.
In quest’ottica, appare ictu oculi che il comportamento omissivo e negligente posto in essere dalla YY ha sicuramente arrecato un danno esistenziale, tanto che la XX è stata costretta ad adire le vie legali. Ed ancora: in codesta fattispecie, devesi ribadire, come la signora XX abbia subito un’apprensione angosciosa prodotta, invero, da questa situazione creatasi nel corso dell’annosa questione; situazione disagevole, sofferente si dica, ancorché transitorie cagionate dal comportamento antigiuridico del gestore della telefonia.
Da codesto turbamento è scaturito e concretizzato il danno esistenziale e morale.
Pertanto, alla luce delle risultanze processuali alla articolata documentazione allegata in atti e seguendo, altresì, un criterio verosimilmente di logica ragionevolezza, il giudice deve necessariamente accogliere la domanda attorea, posto che la stessa è supportata da elementi obiettivi probatori.
Da ultimo va tuttavia evidenziato come la Sig.ra XX, pur essendo a conoscenza di poter esperire il tentativo di conciliazione presso la sede YY essa, invece, abbia ritenuto opportuno rivolgersi direttamente al giudice adito.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, esse, pertanto, si liquidano nella misura specificata in dispositivo.
(Omissis)

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