Genitori separati: fino a che età il bambino non può dormire dal papà

Fino a che età è giusto che il bambino dorma esclusivamente con la mamma? O meglio ancora: esiste un periodo della vita di un bimbo in cui può dover dormire solo con la mamma e non con il papà? Secondo i giudici di legittimità sì, i bambini devono dormire con la mamma fino ai tre anni di età, motivo per cui viene negato al padre separato la possibilità di portarli a casa anche solo per una notte prima dello scoccar del terzo anno di vita.

Genitori separati e figlio piccolo: il caso

Quella della separazione dei genitori e dell’affidamento della prole quando ci sono di mezzo dei bambini piccoli è sempre un’annosa questione che viene trattata in maniera molto minuziosa, dovendo essendo il benessere del bambino il principale focus di attenzione del giudice. A volte, però, le decisioni assunte dalla giurisprudenza fanno molto discutere anche a livello nazionale, come in questo caso.

Tutto ha inizio quando una coppia si rivolge al Tribunale di Macerata per ufficializzare la separazione e chiedere la definizione dei termini dell’affidamento congiunto del figlio, minore di 16 mesi. In primo grado il giudice dispone per il padre il diritto di visita e l’obbligo a pagare il mantenimento del figlio e, a metà con la madre, le spese straordinarie. La madre, non soddisfatta, fa ricorso alla Corte d’Appello di Ancona, che modifica le precedenti disposizioni andando ad aumentare l’importo del mantenimento dovuto dal padre – avendo la donna un basso reddito – e imponendo il pernottamento esclusivo del figlio presso l’abitazione della mamma, impedendo così al padre di poter dormire col bambino fino al suo terzo anno di vita. Per i giudici di secondo grado il pernottamento a casa del padre sarebbe stato dannoso per il piccolo, essendo troppo lontano dalla madre. Per questo motivo, pur riconoscendo all’uomo il diritto a passare due pomeriggi a settimana con il figlio più due settimane consecutive d’estate, la Corte d’Appello specifica che il bambino avrebbe però sempre dovuto dormire con la madre.

Genitori separati: quando il padre può dormire col figlio piccolo

Il padre, visto limitato il suo diritto di visita, decide di impugnare la sentenza presentando ricorso in Cassazione lamentando la mancata motivazioni da parte dei giudici di secondo grado della dannosità del pernottamento del figlio presso la sua abitazione, volendo far valere il principio di bigenitorialità dei genitori. Studi scientifici internazionali, infatti, sostengono l’importanza di far vivere al bambino una quotidianità con entrambi i genitori – separati – per una corretta e sana crescita, anche affettiva, condivisa con entrambi. Per la Corte di Cassazione, però, il ricorso è da ritenere inammissibile.

Seppur la legge n.54/2006 abbia effettivamente introdotto il principio di bigenitorialità in merito all’affidamento condiviso, i giudici di legittimità spiegano come tale principio vada tuttavia subordinato al primario benessere del bambino. Nel caso concreto la Cassazione spiega come, essendo il minore ancora allattato dalla madre, il pernottamento presso l’abitazione del padre avrebbe condizionato negativamente la sua alimentazione e le sue esigenze, motivo per cui viene stabilito che fino ai tre anni del bambino questi possa dormire esclusivamente con la madre.

Genitori separati: cosa prevede la normativa

Va ricordato che a normare i provvedimenti riguardo ai figli è l’art. 337 ter del codice civile, il quale prevede che “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.

Il secondo comma dell’art. 337 ter, invece, dispone i compiti del giudice in tema di affidamento. “Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all’articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all’esito di un percorso di mediazione familiare. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l’affidamento familiare. All’attuazione dei provvedimenti relativi all’affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d’ufficio o su richiesta del pubblico ministero”.

La responsabilità genitoriale deve invece essere esercitata da entrambi i genitori che hanno riconosciuto il minore. In caso di disaccordo tra i genitori la decisione verrà presa dal giudice mentre, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente.

Infine, con riferimento al profilo economico dell’affidamento, l’art. 337 ter prevede che “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

1) le attuali esigenze del figlio.

2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.

3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.

4) le risorse economiche di entrambi i genitori.

5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.

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