A causa della pandemia in corso, che ha colpito in questo ultimo anno un gran numero di lavoratori, alla cronaca sono state riportare differenti notizie di lavoratori licenziati dopo aver superato il limite massimo di giorni di malattia stabiliti a causa dei lunghi ricoveri in ospedale e delle degenze difficili che hanno caratterizzato il Covid.
In Italia la malattia non è causa di licenziamento e il nostro ordinamento prevede un “periodo di comporto”, ossia un tetto massimo di giorni di malattia garantiti al lavoratore superati i quali al datore di lavoro è consentito licenziare il dipendente.
Giorni di malattia: cosa prevede il nostro ordinamento
Ma chi decide quanti giorni di malattia si possono fare? E sono uguali per tutti i dipendenti? Cambia la qualcosa a seconda delle mansioni ricoperte?
A stabilire la durata del periodo di comporto, che prevede il limite massimo di giorni da poter utilizzare in caso di malattia, è il contratto collettivo nazionale di riferimento per ciascuna tipologia di lavoro con tempistiche differenti caso per caso. Il numero di giorni inoltre varia in primis in base alla posizione ricoperta e in secundi al settore nel quale si opera.
A meno che non sia concordato diversamente nel contratto collettivo il periodo di comporto integra anche i giorni festivi non lavorativi, comprese le festività infrasettimanali che rientrino nel periodo di malattia.
La durata del periodo di comporto
Come detto pocanzi il periodo di comporto non ha una durata prefissata ma può variare a seconda della mansione, il contratto collettivo deve inoltre prevedere quali siano le assenze escluse dal comporto, le modalità di calcolo e l’arco temporale di riferimento.
Per quanto riguarda gli impiegati, a meno che il CCNL applicabile non preveda condizioni più favorevoli, si può applicare l’art. 6 del Reggio decreto 1825/1924 che prevede la durata del comporto di almeno tre mesi e massimo sei (variabile a seconda della posizione, del ruolo e dell’incarico).
Liceità del licenziamento per superamento del periodo di comporto
Sta al lavoratore conteggiare i giorni di malattia utilizzati e quelli rimanenti, non esiste alcun obbligo in capo al datore di lavoro di informarlo della mancanza di giorni rimanenti.
Superato il tetto massimo di giorni di malattia previsti dal periodo di comporto il lavoratore può essere licenziato.
Licenziamento legittimo
Il licenziamento è infatti legittimo per superato periodo di comporto, ma non è valido nel caso in cui la malattia che costringe a casa il lavoratore sia stata cagionata dal datore stesso.
Inoltre, com’è scontato pensare, licenziare il lavoratore non è un obbligo per il datore ma una mera facoltà difesa dalla normativa attuale.
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