Il legislatore, nell’introdurre tale istituto la cui disciplina è prevista agli art. dal 74 al 141 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – D.P.R. 30/05/2002 n.115, ha voluto assicurare ai cittadini che non raggiungano un certo reddito la possibilità di essere rappresentati in giudizio sia per agire che per difendersi.
Per informazioni: info@iltuolegale.it – Tel.: 02 94088188
Il Patrocinio a spese dello Stato in materia civile può essere concesso nell’ambito dei giudizi civili, amministrativi, contabili o tributari già pendenti ovvero per le quali si intende agire in giudizio.
Requisiti
Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, non superiore ad Euro 10.628,16, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi (importo aggiornato con decreto del 20 Gennaio 2009). Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto di causa diritti della personalità ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Possono richiedere il gratuito patrocinio, per ragioni non manifestamente infondate, i cittadini italiani, gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare, gli apolidi, gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.
Modalità
I moduli per la domanda di ammissione sono disponibili presso le segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati; la domanda va presentata personalmente dall’interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda.
La domanda di ammissione in ambito civile va presentata presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente rispetto al:
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luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo;
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luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere nel merito, se il processo non è ancora in corso;
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luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.
Valutata la fondatezza delle pretese, se ricorrono le condizioni per lammissibilità, il Consiglio dell’Ordine, entro 10 giorni, emette uno dei seguenti provvedimenti:
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accoglimento della domanda;
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non ammissibilità della domanda;
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rigetto della domanda.
Nel caso in cui il Consiglio accolga la domanda, l’interessato potrà nominare un difensore, scegliendo il nominativo dall’Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato: a riguardo, si ricorda che l’Avvocato Francesca Zambonin è iscritta nell’elenco dei Legali per l’assistenza con il gratuito patrocinio.
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