Guida snorkeling: profili giuridici e pratici

Per fare la guida snorkeling è necessario essere in possesso di un brevetto?

Questa è la domanda che ci è stata rivolta qualche tempo fa, facendoci rendere conto che – tra i tanti profili giuridici di operatori analizzati in questi anni (istruttore subacqueo, guida subacquea, diving center, didattiche, ecc), non ci siamo mai occupati di delineare il profilo giuridico della guida snorkeling, attività – lo snorkeling – rivolta a subacquei e non, grandi, piccoli e piccolissimi, abili nuotatori e “galleggianti”, e dunque ad una vastissima pluralità di persone.

Per rispondere alla domanda del nostro amico – che è intenzionato a svolgere a livello professionale tale attività – dobbiamo necessariamente scindere due aspetti: quello prettamente giuridico e quello pratico.

Sotto il profilo giuridico, si rileva come non esista in Italia una legge che regolamenti tale figura.
Come per l’attività subacquea, al momento l’attività di guida snorkeling è libera e non regolamentata.
Ma mentre per l’attività subacquea è al vaglio del Parlamento il Disegno di Legge n. 320 recante la Disciplina della attività subacquee e iperbariche, l’attività di snorkeling non risulta compresa nell’ambito di applicazione di tale normativa che, anche ove vedesse la luce, andrebbe a regolamentare solamente le attività subacquee condotte con autorespiratore.

Recita infatti l’art. 1, comma 2° del DDL richiamato: “L’attività subacquea è libera. Lo Stato e le regioni, di concerto con i comuni interessati, nell’ambito delle rispettive competenze, garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà d’impresa, anche tutelando la parità di condizioni per l’accesso alle strutture nonché l’adeguatezza della qualità dei servizi agli utenti, assicurando le informazioni ad essi relativi”; mentre l’art. 2, relativo all’ambito di applicazione della norma, precisa:Per attività subacquee si intendono le attività svolte, con l’ausilio di autorespiratori, in ambiente iperbarico, acqueo o gassoso“.

Ancora, l’art. 18, relativo all’attività subacquea svolta in forma ricreativa ribadisce: “Per immersione subacquea ricreativa si intende l’insieme delle attività ecosostenibili, effettuate in mare o acque interne, da una o più persone e finalizzate all’addestramento, a escursioni subacquee libere o guidate, allo studio dell’ambiente e delle sue forme di vita diurna e notturna, all’effettuazione di riprese video e fotografiche, nonché qualunque altra iniziativa riconducibile all’utilizzazione, da parte della persona, del proprio tempo libero. Tali attività, se effettuate con autorespiratore, devono essere svolte solo da persone in possesso di un brevetto subacqueo, rispettando i limiti di profondità, le procedure e gli standard operativi stabiliti dall’organizzazione didattica certificante”.

Da ciò si evince come l’attività dello snorkeling, che si svolge senza l’ausilio dell’autorespiratore, non sarebbe comunque sottoposta alla regolamentazione citata, nemmeno se e quando questa entrerà in vigore.

In assenza di regolamentazione specifica, sotto il profilo della responsabilità della guida snorkeling, varranno le regole già enunciate circa la responsabilità della guida subacquea, sebbene la minore pericolosità dell’attività di snorkeling rispetto all’attività di immersione subacquea con autorespiratore implica un più lieve “livello di attenzione” da parte della guida snorkeling rispetto alla guida subacquea.

La guida snorkeling, in funzione della “posizione di garanzia” rivestita nei confronti dei partecipanti all’escursione, sarà quindi tenuta ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire pericoli ed evitare incidenti durante l’escursione guidata.
In particolare, la guida dovrà guidare i partecipanti sul sito secondo il percorso programmato o quello che si riveli il più adatto e sicuro avendo riguardo alle condizioni marine; aiutare gli snorkelisti in difficoltà facendo attenzione che nessuno si distacchi dal gruppo o si perda. In caso di incidente, prestare tutte le cure più opportune in maniera tempestiva, adottando le misure più idonee al contenimento del danno.

L’omissione di tale comportamento determina la responsabilità – civile e penale – della guida snorkeling per i danni che dovessero derivare ai partecipanti l’escursione a lui affidati, salvo che il fatto dannoso possa rivestire i caratteri del “caso fortuito”, cioè un evento imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, che esulando completamente dal comportamento del soggetto agente, non è ricollegabile, in alcun modo, ad una azione di omissione cosciente e volontaria del soggetto incriminato.

In altri termini, il caso fortuito si verifica quando nessun rimprovero, neppure di semplice leggerezza, può muoversi all’autore del fatto o chi, assumendo una posizione di garanzia, aveva l’obbligo giuridico di impedirlo ex art. 40, comma 2 c.p. (“non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”).

Da un punto di vista pratico, relativo alla effettiva possibilità di svolgere tale occupazione in maniera professionale presso diving center, parchi marini o aree marine protette con ingressi contingentati o strutture turistiche, si rileva come, per svolgere tali mansioni, venga abitualmente richiesto il possesso di un titolo (Guida ambientale escursionistica, guida turistica, brevetto subacqueo o guida snorkeling).
In linea con tali richieste, tutte le didattiche offrono corsi per il conseguimento del brevetto di guida snorkeling.

Detti brevetti, giuridicamente non obbligatori, di fatto sono necessari per accedere alla professione di guida snorkeling.

I corsi per ottenere il brevetto di guida snorkeling, riservati alle persone di maggiore età, sono usualmente strutturati in due parti: la teoria e la pratica.
Nella parte teorica vengono impartiti cenni di fisica, di anatomia, educazione all’ambiente e riconoscimento delle specie marine, nozioni di emergenza e di primo soccorso nonché tecniche di gestione del gruppo; la parte pratica consiste invece principalmente in esercizi di nuoto, recupero, e primo soccorso in acqua, variando naturalmente programma ed ore necessarie al conseguimento del brevetto a seconda della didattica prescelta.

Per un approfondimento o una consulenza professionale contattaci: info@iltuolegale.it

 

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