C’è un vuoto normativo da colmare in materia di hate speech, soprattutto sulle piattaforme online. L’Agcom, per ora, supplisce con un regolamento.
Cosa si intende per hate speech?
L’hate speech è stato definito come quel «discorso finalizzato a promuovere odio nei confronti di certi individui o gruppi, impiegando epiteti che denotano disprezzo nei confronti di quel gruppo a causa della sua connotazione razziale, etnica, religiosa, culturale o di genere».
Un fenomeno che ha radici lontane, ma che trova nei mezzi di comunicazione di oggi, soprattutto nei social network, uno strumento di diffusione particolarmente incisivo. La velocità con cui si diffondono i messaggi, un pubblico potenzialmente composto da milioni di utenti e la lunga sopravvivenza in rete a cui sono destinate le informazioni, rappresentano le principali fonti di rischio di tali forma di comunicazione.
Cosa dice il regolamento dell’Agcom?
Ad oggi, la normativa presente in Italia si rivolge principalmente ai media tradizionali (tv, radio, carta stampata) mentre nessuna disposizione viene rivolta alle piattaforme o ai social e, in generale, a quanto diffuso online. Pertanto, in attesa della trasposizione della nuova direttiva europea sui servizi media audiovisivi – che estende alle piattaforme di condivisione di video online taluni obblighi in materia – l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) promuove, coordina e indirizza l’elaborazione di codici di condotta di co-regolazione con tali piattaforme.
Con il Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all’hate speech (delibera n. 157/19/cons), l’Autorità introduce un sistema di monitoraggio dell’uso di espressioni d’odio e delle relative segnalazioni provenienti dai soggetti interessati, da associazioni o da organizzazioni rappresentative. Oggetto di tutela saranno non solo il rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione, ma anche la libertà d’informazione e di espressione di ogni individuo.
Ai sensi dell’art. 8, le violazioni delle disposizioni del Regolamento dovranno essere segnalate all’Autorità fornendo i dati necessari all’identificazione del fornitore dei servizi responsabile.
In prima battuta, l’Agcom diffiderà il fornitore dei servizi media a non reiterare la condotta illecita. Tuttavia, a seconda della gravità, l’Autorità potrà ordinare allo stesso, ex art.9, «di dichiarare tale circostanza attraverso un messaggio recante l’indicazione della violazione commessa nell’ambito del programma in cui si è verificata la violazione medesima con lo stesso rilievo anche per quel che concerne la fascia oraria di trasmissione».
Qualora le condotte irregolari dovessero proseguire, l’Autorità potrà irrogare sanzioni non inferiori al 2% e non superiori al 5% del fatturato realizzato dal soggetto nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla contestazione.
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