A seguito di denuncia in relazione al reato di cui allart. 403 Cod. penale (Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone), venivano poste sotto sequestro preventivo dallAutorità Giudiziaria alcune pagine web di proprietà dellAduc.
Inizialmente, con ordinanza del 25 ottobre del 2007, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania respingeva la richiesta dellAduc di revoca del sequestro preventivo delle pagine web; in seguito, il Tribunale del Riesame, in parziale accoglimento dellappello proposto dallAduc, revocava il sequestro, previa rimozione dal sito internet delle espressioni e dei messaggi oggetto dei reati contestati, inibendone lulteriore diffusione.
LAduc proponeva così ricorso per Cassazione deducendo lillegittimità del sequestro preventivo sia per la violazione del diritto di libertà di pensiero e di stampa, espresso dallart. 21 comma 1 della Costituzione (Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni e censure), diritto limitato soltanto in caso di offesa al buon costume, ipotesi non inerente al caso in questione, sia per erronea interpretazione restrittiva del concetto di stampa, ritenendo la pubblicazione su un Forum pubblicato su un sito web non compreso nella nozione di stampa, a cui è applicabile una normativa ad hoc.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 10535 del 11 dicembre 2008, ha respinto il ricorso proposto dallAduc sostenendo che nel caso di specie non possa trovare applicazione lart. 21, comma 3 della Costituzione, secondo il quale si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dellautorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per lindicazione dei responsabili in quanto la fattispecie in esame non rientra nella più specifica disciplina della libertà di stampa, ma solo in quella più generale di libertà di manifestazione del proprio pensiero di cui allart. 21, comma 1, della Costituzione.
Secondo il dictum della Corte gli interventi dei partecipanti al forum non possono essere fatti rientrare nellambito della nozione di stampa.
La corte infatti ha ritenuto che il semplice fatto che i messaggi e gli interventi siano visionabili da chiunque, o almeno da coloro che si siano registrati nel forum, non fa si che il forum stesso, che è assimilabile ad un gruppo di discussione, possa essere qualificato come prodotto editoriale, o come un giornale on-line, o come una testata giornalistica informatica.
Si tratta quindi di una semplice area di discussione, dove qualsiasi utente o gli utenti registrati sono liberi di esprimere il proprio pensiero, rendendolo visionabile a tutti gli altri soggetti autorizzati ad accedere al forum, ma non per questo il forum resta sottoposto alle regole e agli obblighi cui è soggetta la stampa (quale quello di indicazione di un direttore responsabile o di registrazione) o può giovarsi delle guarentigie in tema di sequestro che lart.21, comma 3, della Costituzione, riserva solo alla stampa, sia pure latamente intesa, ma non genericamente a qualsiasi mezzo e strumento con cui è possibile manifestare il proprio pensiero.
Aggiungeva peraltro che nel caso in esame neppure i tratta di un forum strutturalmente inserito in una testata giornalistica diffusa per via telematica, di cui costituisca un elemento e su cui il direttore responsabile abbia la possibilità di esercitare un controllo.
Ed ancora: I messaggi lasciati su un forum di discussione ( che, a seconda dei casi, può essere aperto o tutti indistintamente, o a chiunque si registri con qualsiasi pseudonimo, o chi si registri previa identificazione) sono equiparati ai messaggi che potevano e possono essere lasciati in una bacheca (sita in un luogo pubblico, o aperto al pubblico, o privato) e, così come questultimi, anche i primi sono mezzi di comunicazione del proprio pensiero o anche mezzi di comunicazione di informazioni, ma non entrano (solo in quanto tali) nel concetto di stampa e quindi non si applicano le limitazioni in tema di sequestro previste dalla norma costituzionale.
Nellincertezza normativa relativa alla disciplina applicabile alle nuove tecnologie ed ai nuovi mezzi di comunicazione, tale sentenza è importante perché, se da un lato non estende ai siti web, forum e blog le garanzie previste per la stampa, dallaltro lato esonera i medesimi dagli obblighi imposti dalla legge agli organi di informazione, tra i quali, primo fra tutti, dallindicazione di un responsabile del sito web, blog o forum il quale, in parallelo con la figura del direttore della testata giornalistica, sia chiamato a rispondere in via solidale per gli illeciti commessi a mezzo web.
Ciò quindi parrebbe comportare il disconoscimento di responsabilità per gli eventuali illeciti commessi sul web del titolare del dominio, ovvero dellamministratore del sito, del forum o del blog.
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