Il comune non può imporre orari di chiusura ai locali

Decidere su orari di chiusura dei locali è competenza esclusiva dello Stato, non di regioni o comuni.

orari di chiusura dei locali

Viviamo in un periodo storico cadenzato da divieti, limitazioni, orari da rispettare, coprifuoco, tanto che ci sembra quasi normale che sia così (o meglio, ogni tanto ci dimentichiamo di com’era far tardi la sera e tornare a casa all’alba).

Ma è bene ricordare che queste misure sono adottate solo a causa della pandemia in corso, motivo urgente e – teoricamente – limitato nel tempo.

Per questo parliamo oggi di un caso di chiusure, sì, ma ritenute illegittime dalla Cassazione. I giudici di legittimità hanno infatti confermato che il sindaco può diramare una delibera comunale che imponga gli orari di apertura e chiusura dei locali solo in caso di emergenze.

Il caso

Tutto è nato a Ferrara dove è stata irrogata la sanzione amministrativa di 530 euro al titolare di un locale ritenuto responsabile di aver violato una delibera comunale non rispettando gli orari di chiusura al pubblico dell’esercizio imposti dall’amministrazione stessa.

Il titolare del bar decide allora di opporsi alla sanzione presentando il caso al giudice di pace, che però rigetta l’opposizione.  

Per il Tribunale di Ferrara è legittima la delibera comunale

Stesso infelice riscontro arriva dal giudice di secondo grado, che rigetta il ricorso ritenendo infondata la tesi secondo cui con il decreto Salva Italia sarebbe venuto meno il potere dei comuni di regolare gli orari di chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.  

Il Tribunale di Ferrara ritiene legittima l’ordinanza emessa dal sindaco, che regola gli orari di chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande che prevede l’obbligo di chiusura, nel centro storico, dei locali dal lunedì al giovedì e alla domenica, dalle ore 00:30 alle ore 5:00 (ed il venerdì ed il sabato dalle ore 01:30 alle ore 5:00).

orari di chiusura dei locali

Per la Cassazione il ricorso è fondato

Il titolare del bar, convinto di essere dalla parte della ragione, impugna in Cassazione anche questo secondo verdetto e finalmente ottiene l’accoglimento del ricorso ritenuto fondato.

Secondo la sentenza 6895/2021 della Cassazione con riferimento alla più recente giurisprudenza devono “ritenersi illegittime le disposizioni normative adottate dagli enti locali in merito agli interventi di regolazione degli orari degli esercizi commerciali, che il giudice ordinario è tenuto perciò a disapplicare.”

Gli Ermellini ricordano che “la Corte costituzionale ha, in più occasioni (n. 239/2016 e 98/2017), dichiarato l’illegittimità costituzionale di disposizioni normative regionali con le quali sono stati introdotti limiti e vincoli all’attività commerciale, ponendosi in contrasto con il D.L. n. 201 del 2011, art. 31, comma 1, modificativo del D.L. n. 223 del 2006, art. 3, comma 1, lett. d-bis), ai sensi del quale le attività commerciali sono svolte senza limiti e prescrizioni, anche concernenti l’obbligo della chiusura”.

Competenza dello Stato

Con una specifica i giudici di legittimità sottolineano che “la totale liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali non costituisce soluzione imposta dalla Costituzione, sicché lo Stato potrà rivederla in tutto o in parte, temperarla o mitigarla; nondimeno, però, nel vigore del divieto di imporre limiti e prescrizioni sugli orari, stabilito dallo Stato nell’esercizio della sua competenza esclusiva a tutela della concorrenza, la disciplina regionale che intervenga per attenuare il divieto risulta illegittima sotto il profilo della violazione del riparto di competenza, donde la conseguente illegittimità degli atti amministrativi o regolamentari, costituente fonte secondaria, attuativi di tali disposizioni regionali che invadono la competenza esclusiva statale. A tale principio giuridico non si è attenuto il Tribunale ferrarese nella sentenza qui impugnata.”

Il regolamento comunale doveva essere disapplicato

Il regolamento comunale quindi sarebbe dovuto essere disapplicato in quanto illegittimo ai fini dell’esercizio dell’azione sanzionatoria amministrativa del comune.  Rimane in ogni caso salvo il potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti (ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 50, comma 5), con le quali imporre eventualmente orari di chiusura dei predetti esercizi per la tutela di altri valori costituzionalmente rilevanti: questi provvedimenti devono essere però limitati nel tempo e giustificati da un’urgenza. Per questi motivi viene cassata la sentenza impugnata e accolta l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione proposta dal titolare del bar.

studio legale zambonin

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