Il contagio da Covid-19 sul lavoro è considerato infortunio?

Se si subisce il contagio da Covid-19 sul lavoro, può essere considerato infortunio? Ecco cos’ha stabilito l’INAIL.

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Contagio da Covid-19 sul lavoro: la circolare dell’INAIL

L’art. 42, comma 2, del decreto Cura Italia stabilisce che “nei casi accertati di infezione da Coronavirus in occasione di lavoro” tale evento sarà iscritto nel registro INAIL come infortunio sul lavoro.

Con la circolare n. 13 del 3 aprile 2020, l’INAIL ha confermato che tratterà tale affezione morbosa inquadrandola nella categoria degli infortuni sul lavoro, in quanto la causa virulenta è equiparabile a quella violenta.

In particolare, l’INAIL ha precisato che per gli operatori sanitari, così come per quei lavoratori in costante contatto con il pubblico/utenza (in via esemplificativa, ma non esaustiva: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc.), vige il principio della presunzione di aver contratto il Covid-19 in occasione del lavoro.

Ed ancora, nel caso in cui l’episodio che ha determinato il contagio non sia  noto o non possa essere provato dal lavoratore, né si possa comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga, l’accertamento medico-legale privilegerà essenzialmente gli elementi epidemiologici, clinici, anamnestici e circostanziali (con conseguente possibilità – anche in questi casi – di riconoscere l’infortunio sul lavoro).

Cosa comporta il fatto che venga inquadrato il contagio da Covid-19 come infortunio sul lavoro?

Che il datore di lavoro possa essere ritenuto responsabile ed essere chiamato a risarcire il lavoratore infortunato.

Ed ancora, vige in Italia il Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro, che obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie per la tutela dei lavoratori oltre ad informare gli stessi dei rischi specifici cui sono esposti, insegnare loro le norme fondamentali di prevenzione e di comportamento, tra cui l’uso corretto dei mezzi e degli strumenti di protezione individuali. 

Il mancato rispetto delle norme del Testo Unico può comportare, per il datore di lavoro, conseguenze in sede penale, civile ed amministrativa.

Quest’ultimo, infatti, è responsabile dell’organizzazione dell’azienda o dell’unità produttiva e per questo motivo deve curare l’aggiornamento delle misure di prevenzione, tenuto conto dei mutamenti organizzativi e produttivi rilevanti per la sicurezza dei lavoratori.

Con il dirigente, si occupa inoltre di garantire l’osservanza della disciplina di prevenzione contenuta nel Testo unico e di vigilare sui lavoratori affinché venga da loro rispettata.

Responsabilità e reati penali

La violazione delle suddette norme (es. per mancata distribuzione ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale laddove necessari) può far scattare responsabilità penali di natura contravvenzionale, a prescindere dalla realizzazione dell’evento (es. contagio).

Va ricordato, peraltro, come dette posizioni possano essere definite senza andare in giudizio, dimostrando ai soggetti che con l’ispezione hanno rilevato la violazione, di essersi messi in regola e di aver pagato la relativa sanzione amministrativa, così provocando l’estinzione del reato.

Qualora invece l’evento si realizza (es. infortunio o contagio) il datore di lavoro incorre nei più gravi reati previsti dal codice penale (es. lesioni gravi o gravissime, omicidio colposo) con l’aggravante della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Si tratta in questi casi di reati omissivi, per i quali, ai fini dell’accertamento della responsabilità del datore di lavoro, andrà dimostrato non solo il nesso causale tra la violazione della norma precauzionale (es. mancato consegna al lavoratore dei dispositivi di protezione individuale) e la realizzazione dell’evento lesivo, ma altresì che qualora si fosse rispettata la norma di prevenzione, l’evento si sarebbe potuto evitare.     

A breve dovrebbero riaprire molte attività produttive. Per evitare, quindi, di incappare in responsabilità, i datori di lavoro dovranno – quindi – essere pronti ad adottare tutte le misure di sicurezza e di contenimento del contagio e una giusta informazione al riguardo potrebbe scongiurare spiacevoli conseguenze, anche economiche.

studio legale zambonin

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