Il nuovo regime del ricorso “speciale” avverso il diniego (anche tacito) di accesso ai documenti in possesso della P.A., di cui agli artt. 13 e 25 del Codice dei Contratti Pubblici (D.L.G.S. n.163/2006) prevede un termine di trenta giorni per proporre ricorso al T.A.R. avverso il diniego.
Senonchè con il decreto legislativo n.53/2010 (recepimento della Direttiva 2007/66/CE) è stato introdotto un istituto nuovo, cioè, un periodo di stand-still di trentacinque giorni per la stipulazione del contratto dopo la aggiudicazione definitiva.
La … confusione del nostro legislatore è massima!. Se alla notizia della aggiudicazione definitiva il concorrente che non ha ottenuto tale ag-giudicazione chiede subito l’accesso ai documenti e agli atti di gara per poter esercitare il proprio eventuale diritto di impugnazione per illegittimi-tà, è palese che la Amministrazione aggiudicante non dovrebbe poter procedere alla stipulazione del contratto con l’aggiudicatario anche dopo decorsi i trentacinque giorni dello stand-still perché il ricorso giuri-sdizionale “ordinario” contro la aggiudicazione e contro la procedura di gara può essere condizionato dal riscontro di illegittimità risultanti dai documenti di cui si è chiesto l’accesso.
Anche se le norme non lo dicono è inevitabile che la pendenza di un ricorso “speciale” sull’accesso prolunga necessariamente lo stand-still per la stipulazione del contratto a favore dell’aggiudicatario.
Alla conoscenza dei documenti ottenuti con il ricorsi di cui all’art. 25 le eventuali illegittimità, anche per violazione del diritto della riservatezza o della segretezza professionale, andrebbero dedotti con il ricorso “ordina-rio”, ma non al Giudice Civile, bensì al Giudice Amministrativo, soprattutto tenuto conto del fatto che il recepimento della Direttiva 2007/66/CE ha riportato ogni giudizio sulla efficacia del contratto alla giurisdizione e-sclusiva del Giudice Amministrativo, come la stessa Cassazione – che aveva sempre affermato il contrario – ha recentemente riconosciuto ed ammesso.
Inoltre, non avere richiesto lo “accesso” e/o il mancato ricorso avverso l’eventuale diniego di accesso inciderranno, in negativo, sul risarcimento del danno sotto il profilo che il danneggiato non avrebbe fatto “tutto il possibile” per evitare o ridurre la lesività dannosa.
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