Il diniego di accesso ai documenti si paga caro

Il nuovo regime del ricorso “speciale” avverso il diniego (anche tacito) di accesso ai documenti in possesso della P.A., di cui agli artt. 13 e 25 del Codice dei Contratti Pubblici (D.L.G.S. n.163/2006) prevede un termine di trenta giorni per proporre ricorso al T.A.R. avverso il diniego.

Senonchè con il decreto legislativo n.53/2010 (recepimento della Direttiva 2007/66/CE) è stato introdotto un istituto nuovo, cioè, un periodo di stand-still di trentacinque giorni per la stipulazione del contratto dopo la aggiudicazione definitiva.
La … confusione del nostro legislatore è massima!. Se alla notizia della aggiudicazione definitiva il concorrente che non ha ottenuto tale ag-giudicazione chiede subito l’accesso ai documenti e agli atti di gara per poter esercitare il proprio eventuale diritto di impugnazione per illegittimi-tà, è palese che la Amministrazione aggiudicante non dovrebbe poter procedere alla stipulazione del contratto con l’aggiudicatario anche dopo decorsi i trentacinque giorni dello stand-still perché il ricorso giuri-sdizionale “ordinario” contro la aggiudicazione e contro la procedura di gara può essere condizionato dal riscontro di illegittimità risultanti dai documenti di cui si è chiesto l’accesso.
Anche se le norme non lo dicono è inevitabile che la pendenza di un ricorso “speciale” sull’accesso prolunga necessariamente lo stand-still per la stipulazione del contratto a favore dell’aggiudicatario.
Alla conoscenza dei documenti ottenuti con il ricorsi di cui all’art. 25 le eventuali illegittimità, anche per violazione del diritto della riservatezza o della segretezza professionale, andrebbero dedotti con il ricorso “ordina-rio”, ma non al Giudice Civile, bensì al Giudice Amministrativo, soprattutto tenuto conto del fatto che il recepimento della Direttiva 2007/66/CE ha riportato ogni giudizio sulla efficacia del contratto alla giurisdizione e-sclusiva del Giudice Amministrativo, come la stessa Cassazione – che aveva sempre affermato il contrario – ha recentemente riconosciuto ed ammesso.
Inoltre, non avere richiesto lo “accesso” e/o il mancato ricorso avverso l’eventuale diniego di accesso inciderranno, in negativo, sul risarcimento del danno sotto il profilo che il danneggiato non avrebbe fatto “tutto il possibile” per evitare o ridurre la lesività dannosa.

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