Il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto il blocco del data base di un’agenzia che raccoglieva ed utilizzava dati personali di società e privati per inviare fax pubblicitari relativi a servizi di direct-marketing senza il consenso dei destinatari, in violazione a quanto stabilito dalla normativa sulla tutela della privacy.
Questa , infatti, stabilisce che per poter inviare materiale pubblicitario tramite qualsiasi mezzo di comunicazione (posta, e-mail, fax, sms e mms) è necessario richiede ed ottenere dal destinatario della pubblicità il preventivo consenso, in caso contrario il trattamento dei dati è illecito.
Il Garante è venuto a conoscenza dell’illecito a seguito della segnalazione di una società che ha ricevuto, senza richiederlo, il materiale pubblicitario dell’agenzia la quale, per di più, nei fax pubblicitari illegittimamente inviati rimarcava di essere "specializzata nel fornire numeri di fax di tutte le società esistenti in Italia".
Su tali basi il Garante ha pertanto avviato subito un’inchiesta dalla quale è emerso che tale agenzia operava un utilizzo "sistematico ed illecito dei dati dei destinatari poiché i messaggi risultavano inoltrati in modo massiccio senza il loro consenso" (così nella Newsletter del Garante del 16/03/2006). L’Autorità ha quindi disposto il blocco dell’uso dei dati personali (nome, indirizzo, telefono, numero di fax etc.) raccolti nel data base dell’agenzia fino al termine dell’inchiesta, il cui scopo consiste nell’accertamento delle modalità di utilizzo e di acquisizione dei dati personali detenuti: oltre a ciò, il Garante ha deciso di avviare ulteriori accertamenti "presso eventuali soggetti dai quali potrebbero provenire i dati personali e di adottare, all’esito di tali accertamenti, ulteriori provvedimenti in merito".
Nel frattempo, onde evitare il protrarsi dell’illegittimo uso dei dati, il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto che "l’agenzia non potrà usare i dati del suo archivio per inviare fax pubblicitari finché il Garante non avrà terminato gli accertamenti avviati e abbia verificato se i dati siano stati acquisiti ed utilizzati lecitamente. Il mancato rispetto del blocco da parte dell’agenzia comporta la reclusione da tre mesi a due anni" (testo tratto dalla newsletter del Garante per la protezione dei dati personali del 16/03/2006).
Articolo pubblicato su QN-Economia – Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino
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