A causa dei numerosi reclami e segnalazioni di violazioni del diritto all’utilizzo lecito e corretto dei dati personali nella prestazione dei servizi di comunicazione, il Garante per la Protezione dei dati personali è intervenuto "per individuare un quadro di garanzie che assicuri il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini", attraverso un Provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 54 del 6 Marzo 2006.
Il Garante ha evidenziato la casistica delle più frequenti violazioni, che riguardano principalmente l’indebita attivazione di contratti, schede o servizi telefonici non richiesti dagli interessati, l’attivazione di servizi di carrier pre-selection non richiesti (ovvero servizi di selezione automatica che operano una "deviazione" della linea verso un operatore diverso da quello di origine), nonché l’attivazione di servizi telefonici aggiuntivi rispetto a quelli richiesti.
L’autorità Garante della Privacy ha richiesto informazioni ed effettuato ispezioni presso alcuni degli operatori coinvolti, con particolare riguardo alla tipologia dei dati raccolti, alle finalità ed alle modalità del trattamento, oltre che delle misure adottate per tutelare i diritti degli interessati e per rispettare la normativa sulla protezione dei dati personali. Da tale ricerche è emersa la violazione di moltissime disposizione del Codice della Privacy, relative soprattutto alla cattiva conservazione dei dati e all’impossibilità di identificazione dei soggetti preposti al loro utilizzo e trattamento.
Per porre un freno a tali violazioni e promuovere un utilizzo corretto dei dati personali, il Garante ha prescritto agli operatori l’adozione delle misure necessarie per rendere "i trattamenti di dati personali nella prestazione dei servizi di comunicazione elettronica conformi ai principi richiamati nel presente provvedimento", tra le quali: 1) la predisposizione di specifiche procedure che permettano di rilevare più tempestivamente intestazioni multiple di schede ad una medesima persona; 2) l’indicazione dell’origine dei dati già nel corso della chiamata o comunicazione promozionale da parte degli operatori; 3) l’adozione di strumenti idonei ad identificare l’incaricato del trattamento dei dati che ha effettuato l’attivazione del servizio; 4) la registrazione immediata della volontà della persona contattata di non utilizzare i propri dati per attivare il servizio proposto e/o per ulteriori promozioni.
I provvedimenti in esame dovranno essere adottati entro e non oltre il 31 maggio 2006, data entro la quale dovrà essere data conferma dell’adempimento al Garante.
Articolo pubblicato su QN-Economia – Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino
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