Il mezzo di trasporto indicato nel contratto turistico come elemento significativo del contratto

“Qualora la proposta di contratto di pacchetto turistico sottoposta dal Tour Operator al viaggiatore preveda la possibilità di effettuare lo stesso viaggio con due diversi tipi di aeromobile, pagando prezzi differenti, non ricorre alcuna ipotesi né di obbligazione alternativa né di obbligazione facoltativa, ma sussistono semplicemente due diverse proposte contrattuali, che è in facoltà del viaggiatore accettare o rifiutare.
Pertanto, una volta che quest’ultimo abbia scelto la formula contrattuale più economica, non può pretendere di viaggiare con l’aeromobile previsto per la soluzione più costosa, nemmeno nell’ipotesi in cui, dopo la stipula del contratto, il Tour Operator gli abbia unilateralmente comunicato che il viaggio sarebbe avvenuto con quest’ultima modalità a meno che in tal caso il viaggiatore non abbia accettato per iscritto la modifica in melius del mezzo di trasporto, entro due giorni dalla relativa comunicazione, rendendola così vincolante per il Tour Operator ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 17 Marzo 1995 n.111 (applicabile nella specie “ratione temporis”, ed oggi trasfuso nell’art. 91, comma terzo, del d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206)”
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FATTO

Tizio acquistava presso l’agenzia turistica XY un pacchetto turistico per due persone, comprendente il volo di andata e ritorno ed il soggiorno in Hotel; successivamente alla conclusione del contratto turistico, l’agenzia comunicava a Tizio che il volo sarebbe stato effettuato con volo di linea ma, giunto in aeroporto, apprendeva che il volo sarebbe invece avvenuto con un aereo bimotore ad elica ATR42, su cui egli non intendeva volare, e rinunciava così al viaggio.
Conveniva quindi davanti al Giudice di Pace di Salerno l’agenzia turistica nonché la società organizzatrice del viaggio per sentirle condannare alla restituzione del prezzo pagato ed al risarcimento dei danni per la mancata partenza per le ferie.
Il Giudice di Pace accoglieva la domanda attorea nei soli confronti del tour operator e condannava quest’ultimo alla restituzione della somma pagata oltre al risarcimento del danno, liquidato in Lire 500.000.
Avverso tale decisione proponeva appello il tour operator dinnanzi al Tribunale di Salerno, che accoglieva il proposto gravame rilevando come il pacchetto turistico offerto prevedesse due distinte soluzioni relative al viaggio aereo, l’una con volo di linea, l’altra con volo charter; che non risultava provato in causa che l’attore avesse accettato la prima soluzione, ma, anzi, il prezzo pagato per l’acquisto del pacchetto corrispondeva a quello relativo alla proposta contrattuale con volo charter; che, pertanto, dal contratto turistico non emergeva un diritto di Tizio al volo con aereo di linea.
Avverso la sentenza Tizio proponeva ricorso per Cassazione, che veniva rigettato dalla Suprema Corte.

IL COMMENTO

La sentenza in commento è importante in quanto afferma esplicitamente l’importanza del mezzo di trasporto indicato nel contratto turistico ritenendolo un elemento significativo del contratto, la cui variazione può pertanto comportare il recesso senza penali del viaggiatore.
I Giudici della Suprema Corte hanno infatti rilevato che, dalla lettura combinata del disposto di cui all’art. 7, lettera g) del D. Lgs. n. 111 del 1995 (1) (2) – applicabile ratione temporis alla causa sottoposta alla loro attenzione, disciplina ora trasfusa nel D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) che ha abrogato la normativa precedente – il quale dispone che sono elementi del contratto “mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato” e dell’art. 9 della medesima norma (3), il quale afferma che “l’opuscolo, ove posto a disposizione del consumatore indica in modo chiaro e preciso la destinazione, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato”, emerge con chiarezza come l’indicazione del tipo di aereo utilizzato debba ritenersi costituire un elemento essenziale del contratto viaggio.
Ne consegue, che costituisce elemento del contratto, ove sia previsto il viaggio in aereo, anche l’indicazione del tipo di aereo utilizzato.
Tale decisione è rilevante in quanto l’interpretazione della norma porta con sé un’importante conseguenza, ossia il riconoscimento dell’applicabilità della disciplina contenuta nel previgente art. 12 del D. Lgs. n. 111 del 1995 ed ora nell’art. 91 Cod. Consumo, che attribuisce quale conseguenza della modifica da parte dell’organizzatore o del venditore del pacchetto turistico di uno o più elementi “significativi” (4) del contratto successivamente alla sua conclusione la facoltà del consumatore di recedere senza il pagamento di alcuna penale, nel caso in cui lo stesso non intenda accettare tali modifiche.
Ed invero, la genericità del termine utilizzato dalla norma per descrivere la facoltà di recesso del consumatore a seguito di intervenuta modifica di una condizione contrattuale “in modo significativo”, ha posto non pochi dubbi interpretativi dovuti alla possibilità di valutare soggettivamente quali fossero gli elementi significativi del contratto, la cui variazione attribuisse al contraente la facoltà di recedere dal contratto senza penali e quali, al contrario, fossero modifiche il cui intervento non desse causa a tale tipo di conseguenza.
Sul punto la Corte di Cassazione era già stata chiamata a pronunciarsi (5), fornendo chiarimenti riguardo all’estensione del concetto di servizi da ritenersi una parte essenziale della prestazione turistica a carico dell’organizzatore di viaggi.
In questo senso la Corte ha stabilito che il concetto di “servizio essenziale” non deve essere interpretato in senso letterale e restrittivo, limitato cioè alle sole ipotesi in cui l’esecuzione del contratto è impedita o fortemente pregiudicata da fattori che rientrino nel potere di controllo del tour operator, bensì il metro di valutazione per l’applicazione della norma deve essere quello dell’utente dei servizi, che ha diritto a fruire, attraverso di essi, a quelle utilità tipiche del soggiorno, della vacanza o del viaggio che il tour operator ha posto sul mercato.
Seguendo l’orientamento proposto dalla Corte è dunque evidente che la variazione del mezzo di trasporto, anche quand’anche di categoria analoga a quella contrattualmente concordata ma con caratteristiche differenti, potrebbe rientrare tra le cause di recesso del turista per modifica unilaterale di una condizione essenziale del contratto turistico stipulato tra le parti.
Ciò premesso, nel caso in esame, i Giudici hanno accertato che la modifica del mezzo di trasporto fosse da considerarsi significativa nell’economia del contratto ed hanno riconosciuto, in astratto, la possibilità del ricorrente di recedere dal contratto.
I Giudici hanno così aderito all’interpretazione della dottrina che già tendeva a qualificare come “significativa”, tra le altre, la modifica del mezzo di trasporto; ed infatti, già precedentemente, la dottrina (6) e parte della giurisprudenza (7), riteneva che in caso di sostituzione delle date di partenza o di ritorno, del mezzo di trasporto o della tipologia di sistemazione, trattandosi di modifiche importanti nell’economia complessiva del contratto di viaggio, qualificabili come “significative”, dovesse applicarsi la disciplina di cui all’art. 12 del D. Lgs. n. 111 del 1995, ora confluita nell’art. 91 Cod. Consumo, con la relativa facoltà del consumatore di poter recedere senza penali dal contratto.
Peraltro, operando una ricostruzione della volontà contrattuale e quindi individuato il contenuto del contratto e le obbligazioni assunte dall’operatore turistico relativamente al tipo di volo e di aereo, è stato escluso che, nella fattispecie in esame, fosse sorto in capo al ricorrente il diritto ad effettuare il viaggio con un volo di linea.
Infatti la Corte, conformandosi a quanto espresso dal Giudice di Appello, ha ritenuto che nel contratto turistico in esame non fosse stata dedotta né una obbligazione alternativa, con facoltà di scelta da parte del debitore operatore (8), né una obbligazione facoltativa in favore del creditore optante (9), bensì l’offerta al pubblico effettuata dall’operatore turistico evidenziava due autonome proposte di viaggio, una con volo di linea ed una con volo charter, con due prezzi differenti.
Accertato che nella fattispecie in esame la proposta accettata dal ricorrente fosse quella relativa al volo charter in considerazione del fatto che il prezzo dal medesimo pagato per l’acquisto del pacchetto turistico fosse quello indicato per quel tipo di trasporto, in assenza di prova relativamente ed un diverso accordo intercorso tra le parti, la Corte concludeva nel ritenere che non fosse sorto alcun diritto di Tizio ad effettuare il viaggio con volo di linea anziché con volo charter, nonostante l’intervenuta comunicazione di variazione del mezzo di trasporto effettuata in seguito alla conclusione del contratto.
Nel merito, è stato correttamente rilevato che, per rendere vincolante per l’organizzatore l’offerta del diverso mezzo di trasporto, il ricorrente avrebbe dovuto accettare per iscritto tale modifica, circostanza non verificatasi nel caso in esame.
Ed infatti, ai sensi dell’art. 12 D. Lgs. 111 del 1995 (e dell’art. 91 Cod. Consumo), l’avviso scritto al viaggiatore della modifica costituisce nuova proposta contrattuale, cui il destinatario può aderire – entro 2 giorni dalla sua ricezione – perfezionando un nuovo contratto modificativo del precedente; pertanto nel caso in cui il viaggiatore non provveda ad accettare la modifica contrattuale, nessun obbligo può sorgere da parte dell’organizzatore turistico ad effettuare il trasporto con un mezzo diverso da quello originariamente pattuito (10).


Note

  • 1) D.Lgs. 17-03-1995, n. 111 “Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso” in G.U. 14-04-1995, n. 88, Serie Generale, abrogato dall’art. 146, comma 1, lett. e), D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo).

  • 2) L’art. 7 lettera g) del D. Lgs. n. 111 del 1995 è ora sostituito e riprodotto integralmente dall’art. 86, lett. g) art. 146, comma 1, lett. e), D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Cod. Consumo).

  • 3) Articolo ora sostituito e riprodotto integralmente dall’art. 88, lett. a) Cod. Consumo).

  • 4) Così recita l’art. 91 Cod. Consumo: “Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue, ai sensi dell’articolo 90. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore può recedere, senza pagamento di penali, ed ha diritto a quanto previsto nell’articolo 92. Il consumatore comunica la propria scelta all’organizzatore o al venditore entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma 2. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, l’organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore, oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore non l’accetta per un giustificato motivo, l’organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.”

  • 5) Cass. civ., sez. III 24-04-2008, n. 1065.

  • 6) In tal senso, Pierallini, Commento all’agli artt. 10-13 in Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso. Commentario Roppo, in Nuove leggi civ. comm., 1997,36.

  • 7) Conformi, Trib. Roma 26/11/03 in Dir. Turismo, 2004, 232 ss, che ha ritenuto legittimo il rifiuto del turista di mutamento dell’imbarcazione contrattualmente prevista per una crociera con un caicco, in ragione delle minori dimensioni e confort offerto da quest’ultimo; nello stesso senso, Tribunale sez. IV Torino, 21-11-2003.

  • 8) ai sensi dell’art. 1285 “Il debitore di un’obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell’una e parte dell’altra”.

  • 9) Nel caso di obbligazione facoltativa vi è una sola prestazione da eseguire, ma il debitore può liberarsi eseguendone un’altra già individuata in precedenza con il creditore.

  • 10) In tal senso, Pignataro, Commento agli artt. 88-94 in Commentario al Codice del Consumo a cura di G. Stanzione e G. Sciancalepore, 2006, Ipsoa.

Articolo pubblicato su IL GIUDICE DI PACE – Ipsoa Editore n. 3/2009

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